Il danno esistenziale: le differenze dal danno morale Giovedì, Mag 31 2007
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Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 maggio 2007, n. 11278.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 11278 del 16 maggio 2007, ha affrontato il tema del danno esistenziale.
La Corte, in particolare, ha rigettato il ricorso proposto da un dipendente di un’azienda che, essendo stato investito da un “muletto” all’interno della struttura, aveva richiesto il risarcimento del danno biologico ed esistenziale.
Sia Tribunale che la Corte di Appello di Trento avevano rigettato il ricorso e la Corte ha ribadito quanto da essi stabilito.
La Cassazione, infatti, ha ricordato la sentenza delle Sezioni Unite del 24 marzo 2006 n. 6572, per cui “il danno esistenziale è autonoma e legittima categoria dogmatica giuridica in seno dell’articolo 2059 codice civile; esso si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso; richiede una specifica allegazione e prova, anche per presunzioni.
La Corte, quindi, ha aggiunto che il ricorrente aveva richiesto il risarcimento del danno esistenziale motivandolo con una “prostrazione fisica” e con la “limitazione di tutte le attività lavorative che prevedono prolungata stazione eretta o deambulazione protratta”.
Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, invece, la prima fattispecie di danno è ricompressa nel danno morale, mentre la seconda è riconducibile al danno biologico e, pertanto, il ricorso è infondato.
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