Finalmente un chiarimento in merito all’annosa questione della responsabilità del gestore del parcheggio nel caso di furto o danneggiamento del veicolo.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5837/2007, ha chiarito che deve intendersi come clausola vessatoria, che, pertanto, necessita di approvazione specifica per iscritto, quella che esclude la responsabilità del gestore del parcheggio per il caso di furto o danneggiamento del veicolo lasciato in deposito.
In particolare, la Corte ha chiarito che l’offerta relativa al servizio di parcheggio, cui consegue l’accettazione per mezzo dell’immissione del veicolo nell’area, ingenera nell’utente l’affidamento che in essa sia compresa la custodia. Considerata l’immediatezza con cui si conclude il contratto (offerta – immissione del veicolo) è da ritenersi che le clausole relative all’esclusione di responsabilità non vengano a conoscenza dell’utente.