Visite fiscali anche per i collaboratori: più difficile distinguere il collaboratore dal dipendente Mercoledì, Mag 9 2007 

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Finanziaria 2007 e Circolare Inps n. 76 del 16 aprile 2007 – La giurisprudenza del lavoro dovrà individuare nuovi criteri distintivi.

La legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto norme che modificano la disciplina dei rapporti di collaborazione (c.d. parasubordinati), tradizionalmente riconducibili al campo di applicazione del lavoro autonomo, con l’effetto che sarà più complicato distinguerli dal lavoro dipendente.
Per comprendere la complessità delle norme che regolano questi rapporti di lavoro, innanzitutto, bisogna porre l’attenzione sulla distinzione tra lavoro subordinato e autonomo nonché sulle forme di “parasubordinazione” ad oggi esistenti.

Distinzione tra lavoro autonomo e subordinato
Secondo l’orientamento del Ministero del Lavoro ogni attività umana economicamente rilevante può essere indifferentemente oggetto sia di un rapporto di lavoro autonomo che subordinato (Min. lav. n. 5/25420 del 24.3.1992). Pertanto, è importante capire il concetto di lavoro subordinato ed evidenziare gli elementi che lo distinguono dai rapporti di lavoro che invece sono caratterizzati dall’autonomia della prestazione……..[continua......]

Da Ascom Procida la notizia qui

Bestie di Satana: chiesti cinque ergastoli Mercoledì, Mag 9 2007 

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Il sostituto procuratore generale di Milano: ««Uccidevano per riempire il vuoto pneumatico delle loro vite»

MILANO – Il sostituto procuratore generale di Milano, Paola Capobianco, ha chiesto cinque ergastoli per quattro degli imputati del gruppo delle cosiddette “Bestie di Satana”, ritenuti responsabili a vario titolo di tre omicidi, due tentati omicidi, una induzione al suicidio, rapine e porto illegali di armi. «Uccidevano per riempire il vuotopneumatico delle loro vite – ha detto la rappresentante dell’accusa – agirono con spregiudicatezza, cinismo e sadismo. Non meritano nessun attenuante perché non ci sono elementi in grado di bilanciare le tragedie che hanno provocato».

LE PENE – Nei confronti dei cinque imputati, il magistrato ha chiesto pene diverse rispetto a quelle a loro inflitte in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio: doppio ergastolo a Nicola Sapone, (l’unico per cui la condanna sollecitata è rimasta invariata rispetto al primo grado ); 23 anni per Elisabetta Ballarin (24 anni e 3 mesi era la pena in primo grado); ergastolo per Eros Monterosso (24 anni), Marco Zampollo e Paolo Leoni (26 anni). Agli imputati sono contestati due tentati omicidi, il duplice omicidio di Fabio Marino e Chiara Tollis (del quale l’esecutore materiale sarebbe stato Sapone, mentre avrebbero dato il concorso morale Monterosso, Zampollo e Leoni, l’omicidio di Mariangela Pezzotta (gli accusati sono Ballarin e Sapone) e induzione al suicidio di Andrea Bontade (solo Sapone).

LA RICOSTRUZIONE – Secondo la ricostruzione del Pg, gli imputati avrebbero fatto parte di un gruppo in cui vigevano due principi cardine: «La solidarietà» e «l’omerta»: la prima necessaria per compattare gli intenti criminali, la seconda che, a detta della Capobianco, spiega il concorso morale di chi non partecipò all’esecuzione materiale dei delitti. Il magistrato si è poi soffermato sulla suddivisione del ruolo all’interno di un gruppo «compatto», soffermandosi sulla figura di leader che avrebbe avuto Leoni, il quale «non si sporcava le mani da vero capo, ma si serviva di altre persone». Per questo, non ci sono dubbi da parte del Pg nell’attribuirgli il concorso morale. «Nel rilevare questo atteggiamento di omertà, decisive sono anche le intercettazioni telefoniche nelle quali gli imputati usano un linguaggio criptico».

Da Il Corriere Della Sera   la notizia qui

Primo sì della Camera alla modifica della legge sull’obiezione di coscienza Mercoledì, Mag 9 2007 

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La Camera ha approvato in prima lettura la proposta di legge che rivede la legge sull’obiezione di coscienza con 260 sì, 59 no e un astenuto.

Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. In pratica la proposta di legge modifica la legge 230/1998 eliminando una serie di divieti legati alla scelta dell’obiezione di coscienza al servizio di leva, basata su motivi di coscienza e sulla contrarietà all’uso delle armi.

L’attuale normativa non consente all’obiettore di avere autorizzazioni alla detenzione, all’uso o al commercio di armi e materiali esplodenti. Vietata anche l’assunzione di ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione o commercializzazione di armi e materiali esplodenti. No anche alla partecipzione a concorsi per l’arruolamento nelle Forze armate, nell’Arma dei Carabinieri, nei Corpi di Polizia o in altri impieghi che richiedano l’uso di armi. Vincoli che hanno anche condotto all’imposizione di divieti paradossali, come, per esempio, il divieto di assumere la direzione di fabbriche di airbag o di praticare sport olimpici come il biathlon o il tiro al piattello.

È stata addirittura necessaria una sentenza della Corte costituzionale, la n. 141 del 7 aprile 2006, per stabilire che un obiettore possa dirigere un’attività di cava e tenere un registro di detenzione di esplosivi per uso civile……[continua...]

Da Il Sole 24 Ore    la notizia qui

L’accanimento del Fisco è «danno esistenziale» Mercoledì, Mag 9 2007 

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Via libera al risarcimento del danno esistenziale per le vittime della burocrazia. Quella del Fisco, quanto meno per il momento.

Con la sentenza del 19 marzo scorso la terza sezione civile del Tribunale di Venezia, avvalendosi di una perizia medico legale, ha infatti condannato il ministero dell’Economia e delle finanze al pagamento della somma di 15mila euro a ciascuno dei due contribuenti che, vittime di un commercialista che aveva avuto un comportamento professionale non propriamente specchiato, si sono ritrovati faccia a faccia con le pretese dell’Erario. Fatte di sanzioni, interessi e reiterate richieste di prove e documentazioni.

Il giudice ordinario veneziano (non competente a decidere sulle questioni prettamente fiscali che spettano ai colleghi tributari e quindi ignaro della sorte del procedimento penale pendente nei confronti del professionista imputato per il reato di appropriazione indebita) si è “limitato” a risolvere una parte del ricorso. Quella, appunto, del danno non patrimoniale patito dai due malcapitati per il comportamento tenuto nei loro confronti dalla pubblica amministrazione…[continua...]

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

L’interdizione legale Mercoledì, Mag 9 2007 

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L’interdizione legale è istituto diverso da quella giudiziale che, come visto nei nostri articoli in materia di interdizione all’interno di questo blog, consegue sempre ad un accertamento di tipo giudiziale relativo alla diminuita capacità di agire del soggetto o a casi di infermità più o meno grave.

L’interdizione legale è invece disposta dal legislatore al ricorrere di alcuni particolari casi:

- il fallimento, che produce la perdita della capacità di agire del fallito. Questi perde il diritto all’amministrazione dei propri beni, la capacità processuale, il diritto all’elettorato attivo e passivo, ecc. Al fallito si sostituisce nel compimento di taluni atti, il curatore fallimentare

- le condanne penali a pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a 5 anni. In tal caso, l’interdizione è pena accessoria e la sua durata è la medesima della pena principale.

Approvato il nuovo testo unico per la sicurezza sul lavoro Mercoledì, Mag 9 2007 

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Il Consiglio dei Ministri ha esaminato e approvato il disegno di legge che conferisce al Governo la delega all’emanazione di un testo unico per il riassetto e l’aggiornamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, una disciplina articolata e stratificata nel tempo che il recepimento di numerose norme comunitarie ha reso ancor più complessa; la delega non si tradurrà nell’emanazione di un testo unico meramente compilativo, in quanto sono previsti l’introduzione dei necessari aggiornamenti nella normativa delegata e il superamento di lacune significative.

Tra i punti qualificanti della disciplina che il Governo metterà a punto dopo aver ricevuto la delega dal Parlamento, infatti, oltre alla riformulazione e all’adeguamento del sistema sanzionatorio, vi è la previsione della piena garanzia per i lavoratori “parasubordinati”, che vengono considerati beneficiari di tutela in quanto semplicemente presenti in un ambiente di lavoro di cui il datore abbia la disponibilità, indipendentemente dal tipo di contratto o dal titolo per cui prestano opera, mentre un ulteriore elemento di novità sarà il rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, in un contesto che renderà possibile affrontare i problemi connessi alle modalità di elezione e di svolgimento del mandato.

Vengono valorizzati ed incoraggiati altresì accordi aziendali, codici di condotta e “buone prassi” che orientino utilmente i comportamenti dei datori di lavoro; sul provvedimento è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata.

Da Ascom Procida   la notizia qui

Discriminazioni, mobbing e onere della prova Mercoledì, Mag 9 2007 

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La particolare situazione in cui versa il lavoratore o la lavoratrice che sia oggetto di discriminazioni di tipo diretto/indiretto o di atti di mobbing ha fatto sì che il legislatore prevedesse un particolare regime in materia di onere della prova da parte del ricorrente nell’ipotesi dell’instaurarsi di un giudizio per il loro accertamento.

Regola generale e ordinaria nel nostro ordinamento giuridico in materia di onere probatorio è quella sancita dall’art. 2697 del Codice Civile, in base al quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.

Sulla base di tale principio, spetta a colui che asserisce l’esistenza di un preteso diritto e la sua violazione fornire le prove del fatto contestato.

Tale principio, tuttavia, nell’ambito dei giudizi relativi all’accertamento di discriminazioni o di atti e comportamenti mobbizzanti perpetrati sul luogo di lavoro, renderebbe impossibile o quantomeno eccessivamente gravoso per il lavoratore o la lavoratrice agire in giudizio, considerata la difficoltà di reperire elementi probatori e quella connessa ai timori relativi ad un’azione da intraprendere nei confronti del proprio datore di lavoro, potenziale o effettivo.

Tale ragione ha indotto, pertanto, il legislatore ad invertire il principio dell’onere della prova con riferimento a tali giudizi.

La regola è stata introdotta per la prima volta con la legge 125/91 con riferimento alle discriminazioni di tipo sessuale e ribadita nel Codice delle Pari Opportunità entrato in vigore il 15/06/2006.

 Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all’assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l’onere della prova sull’insussistenza della discriminazione.

Il legislatore, pertanto, ha spostato il carico probatorio dal lavoratore al datore di lavoro, assegnando a quest’ultimo il compito di fornire gli elementi di prova dai quali sia possibile desumere che gli atti o i comportamenti non possono essere definiti discriminatori o mobbizzanti.

Sanzioni disciplinari: rientrano nell’esclusivo potere datoriale Mercoledì, Mag 9 2007 

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Corte di Cassazione sentenza n. 8910 del 13 aprile 2007.

 Il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell’illecito rientra nel potere di organizzazione dell’impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica, onde è riservato esclusivamente al titolare di esso, ragion per cui non può essere esercitato dal giudice in conseguenza dell’opposizione del lavoratore, neppure con riferimento alla riduzione della gravità della sanzione, salvo il caso in cui l’imprenditore abbia superato il massimo edittale.

Tuttavia, ove il datore di lavoro, convenuto in giudizio per l’annullamento della sanzione, chieda, nell’atto di costituzione e senza che occorra, all’uopo, proporre domanda riconvenzionale, la riduzione della sanzione nell’eventualità che il giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, ritenga eccessiva la sanzione comminata, è legittima l’applicazione, all’esito del giudizio, di una sanzione minore, ciò non implicando un vulnus all’autonomia dell’imprenditore e realizzando, piuttosto, l’economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo.

La circoncisione a spese del SSN è una truffa Mercoledì, Mag 9 2007 

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La circoncisione a spese del SSN è una truffa 

Rischiano una condanna per truffa il medico e i pazienti che si fanno circoncidere presso una struttura sanitaria pubblica (o privata convenzionata),mascherando l’intervento, puramente religioso, per un intervento terapeutico.

E’ quanto si evince dalla sentenza n. 17441 dell’8 maggio 2007, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un chirurgo (che aveva effettuato gli interventi) e da alcuni pazienti, sottoposti a circoncisione presso una clinica privata convenzionata.

Da Cassazione.net   la notizia qui