L’interdizione legale è istituto diverso da quella giudiziale che, come visto nei nostri articoli in materia di interdizione all’interno di questo blog, consegue sempre ad un accertamento di tipo giudiziale relativo alla diminuita capacità di agire del soggetto o a casi di infermità più o meno grave.
L’interdizione legale è invece disposta dal legislatore al ricorrere di alcuni particolari casi:
- il fallimento, che produce la perdita della capacità di agire del fallito. Questi perde il diritto all’amministrazione dei propri beni, la capacità processuale, il diritto all’elettorato attivo e passivo, ecc. Al fallito si sostituisce nel compimento di taluni atti, il curatore fallimentare
- le condanne penali a pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a 5 anni. In tal caso, l’interdizione è pena accessoria e la sua durata è la medesima della pena principale.
Novembre 2, 2008 alle 9:38 am |
Buongiorno, sto per separarmi in modo consensuale (udienza fissata dicembre, sentenza depositata). Il mio ex marito, in cura per epilessia da anni, ha nuovamente avuto una crisi della durata di mezz’ora. Come posso fare per tutelare il nostro bimbo minore quando va in auto con lui? Esiste un iter che non violi la privacy che mi permetta di fare qualcosa? Grazie
Novembre 18, 2008 alle 9:49 am |
Buon giorno
Se un condannato all’ergastolo viene liberato anticipatamente cessa in anticipo anche l’interdizione legale?