Irretroattività delle differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori
Il Consiglio di Stato, sezione quinta, con sentenza del 12 aprile 2007, n. 1722, ha chiarito l’applicazione dell’art. 15, D.Lgs. n. 387/98 (concernente la retribuzione delle mansioni superiori) affermando che questo non ha efficacia retroattiva e che, conseguentemente, non è possibile remunerare le mansioni superiori svolte prima della sua entrata in vigore.
Fatto e diritto
Un dipendente pubblico aveva chiesto la differenza retributiva per aver svolto mansioni superiori per il periodo di tre anni, chiedendo la condanna della P.A. per arricchimento ingiustificato (ex art. 2041 cc), ma la sentenza di primo grado e quella di appello al riguardo non sono state favorevoli e il dipendente ha presentato ricorso al Consiglio di Stato.
La Corte di Cassazione aveva già ritenuto in contrasto con i principi costituzionali il mancato riconoscimento del diritto del dipendente pubblico alle differenze retributive in casi di svolgimento di mansioni superiori, nonostante il Consiglio di Stato avesse ribadito l’esclusione dal diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori.
La materia è ora disciplinata dall’art. 56 del D.L.gs.n. 29 del 1993 nel testo sostituito con l’art. 25 del D. Lgs. n. 80 del 1998 che prevede espressamente la retribuibilità dello svolgimento delle mansioni superiori, ma ne rinvia l’applicazione in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti previsti dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita…[continua...]
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