Il contratto a tempo determinato è lecito solo per ragioni oggettive Lunedì, Mag 14 2007 

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Tribunale di Roma, sezione lavoro, sentenza 2 aprile 2007, n. 6445

Il tribunale di Roma, con sentenza del 2 aprile 2007 n. 6445, ha ribadito le condizioni che consentono l’utilizzo del contratto a tempo determinato.
In particolare una lavoratrice era stata assunta da una società con tale tipologia di contratto, motivato “ai sensi del D. Lgs n° 368/01, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di smistamento e movimentazione carichi presso…..assente con diritto alla conservazione del posto”.

Alla scadenza del contratto, la dipendente aveva proposto ricorso al Tribunale di Roma chiedendo al giudice, previa declaratoria della nullità o comunque dell’illegittimità della clausola di apposizione del termine, di dichiarare che tra le parti si era costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di ordinare la riammissione in servizio e conseguentemente di condannare la società al risarcimento di tutte le retribuzioni arretrate a decorrere dalla cessazione dal servizio.

Il Tribunale ha giudicato fondato il ricorso, stabilendo che l’utilizzo del contratto a termine è possibile soltanto per ragioni oggettive, specificate e rispondenti alle regole che consentono di evitare gli abusi……[continua....]

Da Consulenza del lavoro    la notizia qui

Vessazioni in ufficio, una registrazione può provarle Lunedì, Mag 14 2007 

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Una registrazione può concorrere a provare il mobbing o comunque le vessazione che un lavoratore subisce in ufficio e che lo inducono a lasciare il posto.

Senza mai nominarlo, la Cassazione, con la sentenza n. 10430 dell’8 maggio 2007, fornisce uno strumento in più per provare il cosiddetto mobbing o quelle situazioni che, in ogni caso, inducono il dipendente a dimettersi.

Da Cassazione.net     la notizia qui