D. Lgs 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercto del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30″
Analizziamo alcuni aspetti del decreto legislativo
Forma del contratto. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:
- indicazioni della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
- indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
- il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonchè i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei riborsi;
- le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicare l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
- le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
Estinzione del contratto e preavviso. I contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto. le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro.
Commento della giurisprudenza. I collaboratori a progetto utilizzati con le modalità tipiche dei dipendenti hanno diritto alla trasformazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ne consegue che il recesso intimato dall’azienda integra gli estremi di un licenziamento ad nutum, vale a dire senza giusta causa, e come tale illegittimo, con l’obbligo di reintegra nel posto di lavoro ove sia applicabile l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori - Tribunale di Torino, 5 aprile 2005