Lavoro a progetto Martedì, Mag 15 2007 

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D. Lgs 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercto del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30″

Analizziamo alcuni aspetti del decreto legislativo

Forma del contratto. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:

  1. indicazioni della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
  2. indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
  3. il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonchè i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei riborsi;
  4. le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicare l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
  5. le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.

Estinzione del contratto e preavviso. I contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto. le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro.

Commento della giurisprudenza. I collaboratori a progetto utilizzati con le modalità tipiche dei dipendenti hanno diritto alla trasformazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ne consegue che il recesso intimato dall’azienda integra gli estremi di un licenziamento ad nutum, vale a dire senza giusta causa, e come tale illegittimo, con l’obbligo di reintegra nel posto di lavoro ove sia applicabile l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori - Tribunale di Torino, 5 aprile 2005

Cambia la tariffa? Addio gestore Martedì, Mag 15 2007 

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L’Antitrust: garantire la portabilità del numero e il credito residuo se gli operatori cambiano le condizioni del contratto.

ROMA - I gestori della telefonia mobile devono garantire agli utenti immediata portabilità di numero e credito residuo in caso di modifica unilaterale delle condizioni del contratto, per esempio, le tariffe telefoniche, da parte degli operatori mobili telefonici. L’ha deciso l’Antitrust dopo aver esaminato le denunce dei clienti di Wind, avvisati con un sms del passaggio non richiesto a un piano tariffario meno vantaggioso. L’Antitrust invierà le segnalazioni dei consumatori all’autorità garante delle comunicazioni e al ministro dello Sviluppo economico, Pierluigi Bersani.

L’Antitrust, guidata da Antonio Catricalà, informerà il ministro delle questioni sollevate dai consumatori e, nel comuicato di lunedì, ricorda che il Codice delle comunicazioni elettroniche attribuisce agli abbonati il diritto di recedere dal contratto, senza penali, al momento della notifica di proposte di modifica delle condizioni contrattuali. La comunicazione relativa alla variazione dei piani tariffari, inviata con sms e senza l’indicazione sulla possibilità di esercitare tale diritto, sembrerebbe dunque violare la regolamentazione in vigore e potrebbe, in base alla normativa, essere sanzionata….[continua...]

Da Il Corriere Della Sera   la notizia qui