Mansioni superiori Mercoledì, Mag 16 2007 

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L’individuazione dell’attività che il lavoratore si impegna a prestare è fondamentale al fine di determinare quali sono i diritti e doveri delle parti nel rapporto di lavoro.

L’oggetto della prestazione lavorativa è individuato dalle mansioni in relazione alle quali si stabiliscono le qualifiche.

L’art. 2103 c.c. stabilisce che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazioni a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzioni di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”.

L’inquadramento del lavoratore deve avvenire con riferimento alle categorie (o livelli) previste dalla contrattazione collettiva e, pertanto, nella pratica, ai fini dell’individuazione della qualifica e quindi del livello di inquadramento, hanno rilievo unicamente le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore all’interno dell’azienda in modo stabile e continuativo ( Cass. 6 aprile 1992 n. 4200).

Il diritto alla qualifica superiore previsto dall’art. 2103 c.c. è fondato sullo svolgimento delle mansioni superiori, fatto oggetto giuridicamente qualificato dal suo presupposto, costituito dal livello delle mansioni svolte.

La qualificazione giuridica di tale presupposto, per la sua stessa natura, è nella norma (legale o contrattuale) e non discende, pertanto, dalla volontà datoriale. Ove, quindi, la qualificazione del livello sia subordinatamente connessa alla classificazione dell’ambito aziendale dove le mansioni sono svolte, il datore di lavoro non può ritardare il formale riconoscimento del livello superiore (Cass. Civ., sez. lav., 3 gennaio 2005, n. 24.

Inoltre, la reiterata assegnazione a mansioni superiori per periodi inferiori singolarmente considerati, al termine previsto dall’art. 2103 c.c., ma superiori per cumulo di più di esse, può rilevare l’intento del datore di lavoro meramente elusivo della disposizione finalizzata alla c.d. “promozione automatica”, quando non sussista contemporaneamente la prova, il cui onere è a carico del datore di lavoro, di aver fatto ricorso a tali modalità nella gestione delle assegnazioni provvisorie per assicurare la vacanza del posto da coprire obbligatoriamente per il tramite della procedura concorsuale o selettiva, e per il periodo necessario alla definizione della stessa (Cass. Civ.., sez.lav., 7 luglio 2004, n. 12534.

Ma non basta, ai fini dell’acquisizione da parte del prestatore di lavoro del diritto all’assegnazione definitiva delle mansioni superiori dopo un periodo fissato dai contratti collettivi in conformità delle disposizioni di legge, ai sensi degli artt. 2103 c.c. e 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, come sostituito dall’art. 1 della legge 2 aprile 1986, n. 106, è irrilevante la soppressione formale nell’organigramma aziendale della posizione lavorativa corrispondente a quelle mansioni ove di fatto si sia protratta l’assegnazione del lavoratore al loro espletamento ( Cass. Civ., sez. lav., 1 luglio 2004, n. 12103).

L’attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore in relazione all’esercizio di fatto, per un determinato periodo, delle mansioni corrispondenti, ai sensi dell’art. 2103 c.c., non esige che l’assegnazione delle mansioni avvenga mediante un provvedimento formale, essendo sufficiente a tal fine che il datore di lavoro, anche mediante un comportamento concludente, manifesti il consenso all’espletamento delle mansioni superiori (Cass. Civ., sez. lav., 27 maggio 2000, n. 7018).

Ancora, ai fini del conseguimento della qualifica superiore non ha rilievo che il dipendente abbia svolto occasionalmente mansioni affidate anche ad altro dipendente che rivesta tale qualifica, essendo rilevante non solo la frequenza con la quale quelle mansioni siano stare eventualmente espletate, ma anche il concreto grado di autonomia, responsabilità, gravosità e intensità, comparato con le altre mansioni proprie della qualifica inferiore (Cass. Civ., sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12404).

In ogni caso, il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori esercitate è garantito dall’art. 2103 c.c. in modo autonomo dal conseguimento della qualifica superiore e deve quindi essere riconosciuto per tutto il periodo in cui sia stato accertato un siffatto esercizio, anche se, per il ricorso della condizione ostativa prevista dal medesimo art. 2103 c.c., non possa essere attribuita all’interessato la qualifica anzidetta (Cass. Civ., sez. lav., 12 marzo 2004, n. 5137).

Superamento di barriere architettoniche – Tar Veneto Mercoledì, Mag 16 2007 

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TAR VENETO, Sez. II, 5 aprile 2007, sentenza n. 1122

URBANISTICA ED EDILIZIA- Superamento di barriere architettoniche – L. 13/1989 – Ambito soggettivo di applicazione.Tra i soggetti tutelati dalle norme di legge speciale n. 13/1989, rientrano, oltre ai portatori di handicap, anche gli invalidi civili (Trib. Firenze 19.5.1992, n.849), nonché gli ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età (Trib. Napoli 14.3.1994, n.2606; conf. Pretura Roma 15.5.1996). Pres. f.f. Rovis, Est. Farina – G.M. e altri (avv. Debickè van der Noot) c. Soprintendenza per i Beni Ambientali, Culturali e Architettonici di Venezia (Avv. Stato) – T.A.R. VENETO, Sez. II – 5 aprile 2007, n. 1122

URBANISTICA ED EDILIZIA – Superamento di barriere architettoniche – L. n. 13/89 – Finalità – “Incentivi reali” – Applicazione – Presenza di un handicappato nel condominio – Necessità – Esclusione. La finalità della legge n. 13/1989 è quella di assicurare l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici, con ciò prescindendosi dall’esistenza di un diritto reale o personale di godimento da parte di un soggetto minorato, essendo unicamente rilevante l’obiettiva attitudine dell’edificio, anche privato, ad essere fruito da parte di qualsiasi soggetto; conformemente alla finalità così individuata, non è necessaria la presenza di un handicappato nel condominio ai fini dell’applicazione dei cosiddetti incentivi reali al superamento delle barriere architettoniche (artt. 2-7 della L. n. 13/89), in quanto ciò che rileva è garantire l’effettivo svolgimento della vita di relazione da parte del soggetto minorato anche al di fuori della sua abitazione; a diverse conclusioni deve giungersi con riguardo alla parte dedicata agli incentivi economici (artt.8-12), che invece richiedono l’effettiva residenza del minorato nell’edificio. Pres. f.f. Rovis, Est. Farina – G.M. e altri (avv. Debickè van der Noot) c. Soprintendenza per i Beni Ambientali, Culturali e Architettonici di Venezia (Avv. Stato) -T.A.R. VENETO, Sez. II – 5 aprile 2007, n. 1122

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – URBANISTICA ED EDILIZIA – Superamento delle barriere architettoniche – Interventi su beni soggetti a tutela – Diniego – Art. 4 L. n. 13/89 – Motivazione – Obbligo di esternazione della natura e della gravità del pregiudizio al bene tutelato. In base alle disposizioni di cui alla L. n. 13/89 (art. 4, IV e V comma) è possibile opporre il diniego alla realizzazione di interventi destinati ad eliminare o superare le barriere architettoniche anche su beni soggetti a tutela “solo nei casi in cui non sia possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizio per il bene tutelato”, con conseguente obbligo per l’amministrazione, in caso di pronuncia negativa, di esternare la natura e la gravità del pregiudizio rilevato “…in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato”. Pres. f.f. Rovis, Est. Farina – G.M. e altri (avv. Debickè van der Noot) c. Soprintendenza per i Beni Ambientali, Culturali e Architettonici di Venezia (Avv. Stato) – T.A.R. VENETO, Sez. II – 5 aprile 2007, n. 1122

Da Ambiente e Diritto

Norme per il diritto al lavoro dei disabili – legge 12 marzo 1999 n. 68 Mercoledì, Mag 16 2007 

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Le funzioni, diritti e doveri dei datori di lavoro e dei disabili.
Questa legge riserva un’attenzione particolare e prioritaria allo sviluppo e all’implementazione di strumenti per il collocamento mirato della persona disabile.

Attraverso la riserva di una quota della domanda di lavoro a favore delle persone disabili sono stati mantenuti degli elementi oggettivi di garanzia occupazionale, che però sono stati temperati rispetto al passato riducendo le quote della riserva obbligatoria e prevedendo la possibilità per le aziende di usufruire di agevolazioni a carattere economico per l’inserimento dei lavoratori con una minore capacità lavorativa. L’applicazione della legge 68/99 si integra con il processo di riforma dei servizi all’impiego.

La legge riconosce il diritto al collocamento mirato dei disabili, ovvero alla congruenza tra capacita’ e competenze possedute e posto di lavoro.
A questo scopo si prevede l’istituzione di servizi per l’impiego mirati che, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, tengono le liste, programmano e attuano interventi specifici e provvedono all’avviamento al lavoro.
La legge istituisce anche i ”comitati tecnici”, composti da esperti sociali e medico-legali, che valutano le residue capacita’ lavorative e definiscono gli strumenti necessari per il lavoro……[continua....]

Da Handimpresa    la notizia qui

Le sanzioni disciplinari Mercoledì, Mag 16 2007 

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Il potere disciplinare del datore di lavoro consiste nella facoltà a questi attribuita dalla legge di irrogare sanzioni al lavoratore che venga meno ai propri doveri contrattuali di diligenza, obbedienza e fedeltà sanciti dagli art. 2104 e 2105 c.c.

Il potere disciplinare è tuttavia sottoposto a forme di controllo dirette a garantire la posizione contrattuale del lavoratore (art. 2106 c.c. e art. 7 St. Lav.):

- sussistenza ed imputabilità del fatto

- adeguatezza della sanzione, che deve essere proporzionata alla gravità della sanzione (art. 2106 c.c.) Il principio di cui all’art. 2106 del codice civile va integrato con le previsioni di cui all’art. 7, comma IV dello Statuto dei Lavoratori che, nel delineare la tipologia delle sanzioni, ne stabilisce i limiti qualitativi e quantitativi:

1) la sanzione non può consistere in un mutamento definitivo del rapporto di lavoro (retrocessione di categoria e qualifica), salvo il licenziamento

2) la multa non può essere comminata per un importo superiore a 4 ore della retribuzione base

3) la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può essere disposta per un periodo superiore a 10 giorni

- limite alla rilevanza della recidiva, nel senso che non può tenersi conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione (art. 7, c. VIII St. Lav.)

- predeterminazione del codice disciplinare, cioè del regolamento d’azienda, che contempli infrazioni e relative sanzioni. La tipologia delle sanzioni, così come emerge dalla prassi contrattuale è la seguente: richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e licenziamento.

- pubblicità del codice disciplinare, che deve essere conosciuto dai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti (art. 7, c. I St. Lav.)

- preventiva e specifica contestazione dell’addebito, con la quale il datore di lavoro deve manifestare la volontà di considerare il fatto come illecito disciplinare, specificando i fatti contestati con sufficiente precisione. Deve essere contestata altresì la recidiva, nell’ipotesi in cui essa concorra ad integrare la violazione

- diritto di difesa del lavoratore: il datore di lavoro, salvo il caso del rimprovero verbale, è tenuto ad ascoltare il lavoratore che ne faccia richiesta e a ricevere le sue eventuali difese scritte (con facoltà per il lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale) concedendogli un termine non inferiore a 5 giorni. Sul datore di lavoro non grava un obbligo di motivare il provvedimento disciplinare in relazione alle difese avanzate dal lavoratore, salvo il caso che tale obbligo sia previsto dal codice disciplinare o dal contratto collettivo.

Sbarca in aula al Senato il ddl che rivoluziona l’attribuzione del cognome ai figli Mercoledì, Mag 16 2007 

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Arriva in aula a Palazzo Madama il disegno di legge che rivoluziona l’attribuzione del cognome ai figli 

Il cognome nel matrimonio. In otto articoli viene stabilito che con il matrimonio il coniuge conserva il proprio cognome, che al figlio di genitori coniugati è attribuito il cognome del padre o della madre o di entrambi i genitori, nell’ordine da questi concordato. La scelta, revocabile, si effettua all’atto del matrimonio o all’atto della nascita del primo figlio. In caso di mancato accordo o in caso di morte, irreperibilità o incapacità di entrambi, sono attribuiti al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico, limitatamente al primo cognome di ciascuno. Ai figli comuni successivi al primo, anche se nato prima del matrimonio, è attribuito lo stesso cognome del primo. Il figlio al quale viene trasmesso il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne solo uno, a sua scelta.

 Figli dentro il matrimonio, o fuori. Scompaiono dalle disposizioni normative le espressioni «figlio legittimo» e «figlio naturale», sostituite da «figlio nato nel matrimonio» e «figlio nato fuori dal matrimonio». Al figlio nato fuori dal matrimonio, riconosciuto contemporaneamente dai genitori, il cognome è attribuito secondo la volontà dei genitori (o quello della madre, o quello del padre o entrambi, nell’ordine concordato dai genitori). Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome. Se la filiazione viene accertata o riconosciuta dopo il riconoscimento dell’altro genitore, al primo cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento si aggiunge il primo cognome dell’altro genitore, con il consenso dell’altro genitore. È necessario il consenso espresso del minore che abbia compiuto 14 anni.

Nomi. È vietato imporre al figlio lo stesso nome del padre, della madre, di un fratello o di una sorella viventi se ne deriva l’omonimia con il congiunto. No anche all’attribuzione di un cognome come nome, o di nomi ridicoli o vergognosi. Le disposizioni non sono retroattive, ma si applicano a tutti i nati dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni che non abbiano fratelli nati dagli stessi genitori. I cognomi che alla data di entrata in vigore della legge siano composti da più parole di considerano come cognome unico. Il disegno di legge detta le regole anche per la dimostrazione di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia alla quale reclama di appartenere……[continua...]

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Bestie di Satana, ergastolo per Sapone e Leoni Mercoledì, Mag 16 2007 

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MILANO – Anche la seconda corte d’Assise d’Appello di Milano condanna a vita le Bestie di Satana. Confermati i due ergastoli a Nicola Sapone e l’ergastolo con isolamento diurno per nove mesi Paolo Leoni. Pene inasprite per Marco Zampollo, condannato a 29 anni e tre mesi e per Eros Monterosso, condannato a 27 anni e tre mesi (in primo grado ai due erano stati inflitti rispettivamente a 24 e 26 anni di reclusione).

“Tutto sommato è stata una sentenza equilibrata”, ha detto il sostituto procuratore generale, Paola Capobianco, dopo la lettura del dispositivo della sentenza. Il pg ha inoltre osservato che la Corte “ha accolto in gran parte le richieste dell’accusa, soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento dei due tentati omicidi”. Il sostituto procuratore generale aveva chiesto la condanna all’ergastolo per tutti, ad eccezione della Elisabetta Ballarin, per la quale l’accusa ha ottenuto uno sconto di pena dai 24 anni e 3 mesi inflitti in primo grado a 23 anni.

Il verdetto della Corte d’Appello di Milano per gli altri due membri della setta era arrivato il 16 giugno dello scorso anno: vent’anni per Andrea Volpe e 12 anni e 8 mesi per Pietro Guerrieri. Anche loro erano accusati dell’omicidio di Chiara Marino e di Fabio Tollis.

L’accusa. I cinque, per i quali si è pronunciato oggi il tribunale, sono stati accusati dell’omicidio e dell’occultamento di cadavere di Mariangela Pezzotta, Fabio Tollis e Chiara Marino, nel gennaio del 1998, poi sepolti nel bosco di Somma Lombardi. E dell’induzione al suicidio di Andrea Bontade: il giovane anche lui del gruppo che il 21 settembre del ‘98 andò a schiantarsi contro un muro con la sua macchina lanciata ad alta velocità a Gallarate.


Le reazioni. “Provo soddisfazione come cittadino perché è stata fatta giustizia – ha spiegato Michele Tollis, padre di una delle vittime – Ma provo rabbia come padre di Fabio, perché queste persone, con i loro crimini, hanno gettato nella disperazione me, mia moglie e anche le loro famiglie”.

“Giustizia vera. Giusto quello che hanno detto i giudici. Va bene così”. Questo il commento dei genitori di Chiara Marino, anche lei vittima delle Bestie di Satana.

Il difensore. “Elisabetta è scoppiata in lacrime,
al momento della lettura della sentenza, ho paura per lei, della sua reazione, le sue erano lacrime di disperazione”, ha raccontato Francesca Cramis, legale di Elisabetta Ballarin. “La corte ha abbracciato piattamente la tesi dell’accusa – ha detto il legale – Elisabetta ha una patologia mentale, come ha acclarato una perizia dell’accusa, ma i giudici hanno ignorato la possibilità di concederle le attenuanti”. Ora, l’avvocato teme per il futuro della giovane: “Ha solo 21 anni, deve ritrovare uno scopo nella vita, ma oggi mi è parsa demotivata”. Riguardo a Sapone il difensore ha detto che “è più razionale” rispetto a Elisabetta. Ora “aspetterà il giudizio della Cassazione come in questi giorni aspettava il giudizio d’appello”.

La sentenza sarà pubblicata.
Disposta anche la pubblicazione della sentenza di condanna tramite l’affissione nei Comuni di Busto Arsizio, Somma Lombardo e Corsico. I giudici della seconda corte d’assise d’appello hanno stabilito inoltre la pubblicazione una sola volta e per estratto sui quotidiani Prealpina, la Repubblica, Corriere della Sera. da Repubblica.it

Più difficile il riconoscimento del danno estetico Mercoledì, Mag 16 2007 

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Riconoscimento del danno estetico a ostacoli. Infatti, il ristoro è accordato soltanto a chi ha riportato una deturpazione del volto e non a chi ha avuto piccole alterazioni, “visibili solo da vicino”.

Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 10848 dell’11 maggio 2007, ha respinto il ricorso di una donna investita, alla guida della sua moto, da un’auto che non aveva rispettato la precedenza.

Da Cassazione.net    la notizia qui

Cartelli validi anche senza indicazioni sul retro Mercoledì, Mag 16 2007 

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La segnaletica stradale verticale dev’essere rispettata, anche quando non è esattamente conforme alle disposizioni che la regolamentano.

Sentenza n. 10854 del 24 aprile 2007

Da Cassazione.net     la notizia qui