Le nuove norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori Giovedì, Mag 17 2007 

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Con il Decreto Legislativo n. 25 del 6 febbraio 2007 il Governo dà attuazione alla direttiva 2002/14/CE, mediante la quale il legislatore comunitario istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori.

La direttiva si prefigge il precipuo scopo di agevolare nel territorio dell’Unione il dialogo tra le parti sociali (art. 136 Trattato CE) anche alla luce della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, che, al punto 17, promuove la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali riguardanti l’occupazione nell’ambito dell’impresa.

In particolare viene posto l’accento sulla necessità dell’informazione e della consultazione dei lavoratori, elementi che costituiscono una condizione preliminare del successo dei processi di ristrutturazione e di adattamento delle imprese alle nuove condizioni indotte dalla globalizzazione dell’economia. Al fine di contemperare l’evoluzione del mercato con il mantenimento dell’obiettivo prioritario dell’occupazione il legislatore comunitario fornisce agli Stati membri tre linee direttrici lungo le quali tracciare il percorso di adeguamento degli ordinamenti nazionali alle istanze di partecipazione dei lavoratori: i concetti di anticipazione, prevenzione e occupabilità…[continua...]

Da La Previdenza   la notizia qui

Omicidi Donegani, ergastolo per Gatti Giovedì, Mag 17 2007 

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I giudici hanno confermato la richiesta del pm: Guglielmo Gatti dovrà scontare il carcere a vita con isolamento diurno per 3 anni.

BRESCIA - Guglielmo Gatti, accusato di avere ucciso nel luglio di due anni fa gli zii e di averne fatto a pezzi i corpi disperdendone le parti in montagna, è stato condannato all’ ergastolo con isolamento diurno per tre anni dalla Corte d’Assise di Brescia. I giudici Enrico Fischietti e Annamaria Dalla Libera, affiancati dai 6 giudici popolari, hanno così accolto la richiesta del pubblico ministero Claudia Meregola che, parlando di un «diluvio di prove» a carico dell’uomo, aveva caldeggiato durante la sua requisitoria in aula il massimo della pena. Gatti era accusato di omicidio volontario e premeditato, vilipendio, soppressione e occultamento di cadavere.

SENTENZA IN SEI ORE - La Camera di consiglio ha impiegato oltre sei ore per la sentenza e ha confermato le richieste dell’accusa. E’ stata disposta per Gatti anche l’intedizione da pubblici uffici e decretata l’affissione della sentenza sui muri di Brescia oltre alla pubblicazione su quotidiani nazionali. L’uomo dovrà anche rimborsare i parenti delle vittime, quattro fratelli e un nipote di Luisa De Leo, corrispondendo 80mila euro a ciascuno. L’avvocato di parte civile ne aveva chiesti 150mila a testa. I giudici hanno infine dato il nulla osta per la sepoltura e i funerali dei coniugi. ………[continua.....]

Da Il Corriere Della Sera   la notizia qui

La prescrizione dei crediti retributivi dei dipendenti pubblici è di cinque anni e decorre in costanza del rapporto di lavoro Giovedì, Mag 17 2007 

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Il Consiglio di Stato, sezione V, in numerose sentenze depositate il 3 aprile 2007, ha stabilito che il termine di prescrizione dei crediti retributivi relativi ad un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, per tutte le pretese riconosciute ai pubblici dipendenti che hanno natura retributiva, è di 5 anni

 e inizia a decorrere già in costanza del rapporto stesso, anche se questo abbia carattere temporaneo o provvisorio, in quanto non è possibile sostenere, proprio per la natura stessa del rapporto di lavoro, che il dipendente pubblico possa essere esposto a “ritorsioni” quando egli intenda tutelare i propri diritti in giudizio.

Indennità di disoccupazione per rapporto di lavoro sospeso temporaneamente Giovedì, Mag 17 2007 

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Non spetta se il rapporto non viene estinto definitivamente.


Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 aprile 2007, n. 9326

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 19 aprile 2007 n. 9326, ha chiarito che l’indennità di disoccupazione non spetta se il rapporto di lavoro viene solo sospeso, senza essere estinto.

Fatto e diritto
L’Inps aveva proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello, che aveva riconosciuto il diritto di una disoccupata a percepire l’indennità di disoccupazione con i contributi ridotti e gli interessi legali erogati dall’istituto. L’Inps, infatti, contestava la correlazione del periodo di inattività della lavoratrice ad un intervallo non lavorato nell’ambito di un rapporto a “part- time” verticale, a fronte di una documentazione acquisita agli atti che aveva invece dimostrato l’esistenza di un rapporto con orario ridotto su base “orizzontale”, con sospensione non programmata della prestazione per un periodo di circa due mesi.
L’Inps aveva lamentato che la Corte d’appello avesse ritenuto inammissibile la propria deduzione relativa alla esistenza di un rapporto a “part time” verticale (comportante una concorde volontà negoziale di sospensione della prestazione nel periodo in questione) e alla mancanze dei presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione, trattandosi nella specie non già di cessazione del rapporto di lavoro, ma di un periodo di temporanea sospensione dell’attività lavorativa, poi ripresa alle dipendenze del medesimo datore di lavoro.

La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Inps, in quanto il diritto della lavoratrice all’indennità da lei richiesta, in relazione a periodo di inattività lavorativa derivante da sospensione non programmata della prestazione, va escluso.
Sostiene infatti la Cassazione che la norma dispone che la funzione dell’assicurazione è di indennizzo in conseguenza di un evento, cioè la mancanza di lavoro e che la corresponsione delle prestazioni è condizionata alla non volontarietà dello stato di disoccupazione.
Nella situazione di persistenza del rapporto lavorativo, la circostanza che la sospensione non fosse voluta dall’assicurata, dovendosi peraltro rilevare che la sospensione disposta unilateralmente dal datore di lavoro - come puntualmente osservato dall’Inps - non fa venir meno l’obbligo della retribuzione, pure in assenza di prestazione. Secondo la Corte di Cassazione, dunque, ne consegue che  la pendenza del rapporto di lavoro non cessato, ma semplicemente sospeso, esclude in ogni caso la spettanza dell’indennità di disoccupazione.

Da Consulenza del lavoro   la notizia qui

Medico di base sottrae pazienti al collega? Lo deve risarcire Giovedì, Mag 17 2007 

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Il medico di base che ruba i pazienti al collega che ha sostituito per un periodo, deve risarcirlo di tutti i danni. Non può invocare a sua discolpa la fiducia che gli utenti hanno verso di lui, facendo leva sulla libertà di scelta del sanitario.
E’ quanto affermato dalla Prima sezione civile della Corte di cassazione che, con la sentenza 11.000 del 14 maggio 2007, ha respinto il ricorso di una dottoressa.

 

Da Cassazione.net   la notizia qui