
Non spetta se il rapporto non viene estinto definitivamente.
Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 aprile 2007, n. 9326
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 19 aprile 2007 n. 9326, ha chiarito che l’indennità di disoccupazione non spetta se il rapporto di lavoro viene solo sospeso, senza essere estinto.
Fatto e diritto
L’Inps aveva proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’appello, che aveva riconosciuto il diritto di una disoccupata a percepire l’indennità di disoccupazione con i contributi ridotti e gli interessi legali erogati dall’istituto. L’Inps, infatti, contestava la correlazione del periodo di inattività della lavoratrice ad un intervallo non lavorato nell’ambito di un rapporto a “part- time” verticale, a fronte di una documentazione acquisita agli atti che aveva invece dimostrato l’esistenza di un rapporto con orario ridotto su base “orizzontale”, con sospensione non programmata della prestazione per un periodo di circa due mesi.
L’Inps aveva lamentato che la Corte d’appello avesse ritenuto inammissibile la propria deduzione relativa alla esistenza di un rapporto a “part time” verticale (comportante una concorde volontà negoziale di sospensione della prestazione nel periodo in questione) e alla mancanze dei presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione, trattandosi nella specie non già di cessazione del rapporto di lavoro, ma di un periodo di temporanea sospensione dell’attività lavorativa, poi ripresa alle dipendenze del medesimo datore di lavoro.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Inps, in quanto il diritto della lavoratrice all’indennità da lei richiesta, in relazione a periodo di inattività lavorativa derivante da sospensione non programmata della prestazione, va escluso.
Sostiene infatti la Cassazione che la norma dispone che la funzione dell’assicurazione è di indennizzo in conseguenza di un evento, cioè la mancanza di lavoro e che la corresponsione delle prestazioni è condizionata alla non volontarietà dello stato di disoccupazione.
Nella situazione di persistenza del rapporto lavorativo, la circostanza che la sospensione non fosse voluta dall’assicurata, dovendosi peraltro rilevare che la sospensione disposta unilateralmente dal datore di lavoro – come puntualmente osservato dall’Inps – non fa venir meno l’obbligo della retribuzione, pure in assenza di prestazione. Secondo la Corte di Cassazione, dunque, ne consegue che la pendenza del rapporto di lavoro non cessato, ma semplicemente sospeso, esclude in ogni caso la spettanza dell’indennità di disoccupazione.
Da Consulenza del lavoro la notizia qui
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