Contratto a termine: recesso anticipato Venerdì, Mag 18 2007 

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 Alcuni chiarimenti in tema di recesso anticipato nel contratto a tempo determinato.

Analizziamo questo aspetto, molto sottovalutato, in particolar modo, dai lavoratori, che spesso si trovano di fronte a sistuazioni negative non previste.

Le parti possono legittimamente recedere dal rapporto di lavoro prima della scadenza del termine soltanto per giusta causa.

Il lavoratore che si dimette per giusta causa ha diritto al risarcimento del danno in misura pari all’ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito se la risoluzione del rapporto non fosse avvenuta, per tutto il peridodo in cui egli, pur usando l’ordinaria diligenza, non trovi altra idonea occupazione (Cass. 15.11.1996 n. 10043);

La risoluzione anticipata del rapporto al di fuori dell’ipotesi di giusta causa obbliga la parte che recede a risarcire il danno arrecato all’altra parte.

IMPORTANTE: il lavoratore che recede dal contratto deve risarcire il danno provocato al datore di lavoro. Il risarcimento del danno, non deve essere confuso con l’indennità di mancato preavviso.

Chi si dimette in occasione del matrimonio, non ha diritto all’indennità di disoccupazione Venerdì, Mag 18 2007 

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Ad affermare tale principio è la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25 del 2007.

La lavoratrice che presenta le dimissioni nel periodo compreso tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e il decorso del termine di un anno dopo la celebrazione di quest’ultimo, in difetto della loro conferma davanti all’ufficio del lavoro, comporta indubbiamente la costanza del rapporto di lavoro stesso, quindi tali dimissioni devono essere considerate nulle.

È quanto ha sostenuto la Cassazione civile (Sent. n. 25/2007) a fronte del caso di una donna che aveva visto accogliere, in appello, la propria domanda di indennizzo per la disoccupazione riferita al periodo successivo alle dimissioni presentate prima del matrimonio.

Il cittadino italiano, dipendente da impresa italiana, licenziato a New York, ha diritto alla tutela ex art. 18 Stat. Lav. Venerdì, Mag 18 2007 

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Se la legge straniera che consente il licenziamento è contraria all’ordine pubblico italiano.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, 9 maggio 2007, n. 10549.

La legge italiana “ha avuto efficacia extraterritoriale” per un dipendente della Banca di Roma, impiegato presso la filiale di New York, che era licenziato dalla stessa “ad nutum” in base alla legge americana che lo consentiva.

A seguito del licenziamento intimatogli dalla Banca di Roma, B.  ha proposto ricorso dinanzi al Pretore di Roma rivendicando l’illegittimità del licenziamento e chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro. Lo stesso Pretore ha rigettato la domanda (sentenza confermata in appello dal Tribunale).

Con sentenza n. 15822/2002 la Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, affermando che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio, sorto ed eseguito all’estero, doveva ritenersi regolato secondo i criteri della Convenzione di Roma del 19 luglio 1980, dalla legge del luogo della prestazione lavorativa, a meno che tale legge non risultasse manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico italiano. A riguardo è stato ritenuta manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico italiano una legge che in linea generale non prevede tutela contro il licenziamento ingiustificato…[continua...]

Da Consulenza Del Lavoro   la notizia qui