Apprendistato: cessazione del rapporto Lunedì, Mag 21 2007 

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Di seguito pubblichiamo un ulteriore chiarimento in merito al recesso nei contratti a termine. 

 Il datore di lavoro può recedere dal contratto alla fine del periodo di apprendistato, ma, diversamente dai rapporti a tempo determinato (che si risolvono automaticamente alla scadenza), deve comunicare al lavoratore formale disdetta, con l’osservanza del periodo di preavviso.

Inoltre, il datore di lavoro può, peraltro, determinare la cessazione del rapporto di apprendistato prima della scadenza del termine con il riconoscimento anticipato della qualifica professionale, oppure mediante recesso per giusta causa o per giustificato motivo.

IMPORTANTE: qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta, l’apprendista rimane in servizio con la qualifica conseguita e il contratto viene trasformato a tempo indeterminato.

Giurisprudenza: agli apprendisti si applicano integralmente le disposizioni sui licenziamenti individuali (C. Cost. 28 novembre 1973, n. 169), limitatamente al recesso intimato nel corso del rapporto. Al contrario, la disdetta intimata al termine del rapporto, nel rispetto del preavviso, rappresenta la legittima volontà di non trasformare l’apprendistato in un normale rapporto a tempo indeterminato quando è ormai esaurita la causa negoziale dello speciale contratto.

Diritto dei fratelli di persona con handicap ai permessi in caso di inabilità dei genitori Lunedì, Mag 21 2007 

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Con sentenza n. 233/2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, c. V, del decreto legislativo n. 151/2001, nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o sorelle conviventi con soggetto portatore di handicap grave a fruire dei congedi, nell’ipotesi in cui entrambi i genitori siano nell’impossibilità di provvedere all’assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.

Malattia: obbligo di reperibilità Lunedì, Mag 21 2007 

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Lo stato di malattia può essere controllato, su richiesta del datore di lavoro o dell’INPS, mediante l’utilizzo di apposite strutture sanitarie pubbliche.

Le strutture competenti ad effettuare i controlli sanitari dei lavoratori dipendenti sono le ASL e l’INPS (mediante personale medico inserito in liste speciali istituite presso ogni sede dell’Istituto).

Fasce orarie: il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche ed i giorni festivi, nelle seguenti fasce orarie giornaliere: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

IMPORTANTE: eventuali diverse (più restrittive o più estensive) disposizioni stabilite dalla contrattazione collettiva sono in contrasto con le previsioni ministeriali e, quindi, inapplicabili.

Giurisprudenza: La Cassazione ha ritenuto risarcibile il danno causato al lavoratore dalla richiesta da parte del datore di lavoro di continue visite domiciliari, ignorando sistematicamente i risultati dei precedenti controlli che confermavano la persistenza della malattia. In tale ipotesi si ravvisa chiaramente un intento persecutorio nel comportamento del datore di lavoro tale da causare addirittura un aggravamento della malattia del dipendente (Cass. 19 gennaio 1999 n. 475). 

Case popolari, eredi senza tutela Lunedì, Mag 21 2007 

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L’ assegnazione di una casa popolare non può essere trasmessa agli eredi se l’assegnatario è deceduto prima della stipulazione definitiva del contratto di compravendita.

A questa conclusione sono pervenute le Sezioni unite civili della cassazione che, con la sentenza n. 11334 del 17 maggio 2007, hanno messo la parola fine a un complesso contrasto di giurisprudenza.

Da Cassazione.net   la notizia qui

Se il lavoratore si dimette il patto di non concorrenza è sempre pagato Lunedì, Mag 21 2007 

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Le dimissioni del lavoratore cancellano la facoltà dell’azienda di pagare o meno il patto di non concorrenza.

In caso di recesso volontario, infatti, il dipendente ha diritto a percepire l’intera somma pattuita senza che l’impresa possa far valere la clausola di esclusione, applicabile solo in caso di risoluzione del rapporto da parte della società.

Sentenza 1104 del 15 maggio 2007.

Da Cassazione.net   la notizia qui