Infortunio sul lavoro Martedì, Mag 22 2007 

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Ecco una sintesi degli obblighi posti a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore in caso di infotunio sul lavoro 

L’infortunio sul lavoro è l’evento, avvenuto, per causa violenta e in occasione del lavoro, da cui derivi:

1) la morte del lavoratore;

2) l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale,

3) l’inabilità temporanea assoluta che determini l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni;

Obblighi del datore di lavoro: l’infortunio occorso al dipendente e con prognosi superiore a 3 giorni deve essere denunciato entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia. La denuncia dev’essere corredata da certificato medico e va presentata su apposito modulo alla sede dell’INAIL territoriale. In caso di infortunio dal quale sia derivata la morte o vi sia pericolo di morte, la denuncia va fatta entro 24 ore dall’evento.

Anche se non soggetto all’assicurazione obbligatoria, il datore di lavoro deve, entro 2 giorni, dare notizia all’autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’evento di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di 3 giorni.

Obblighi del lavoratore: il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Ove non rispetti tale obbligo ed il datore di lavoro non abbia presentato nei termini la propria denuncia, il lavoratore perde il diritto alle indennità di legge per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio. Egli è inoltre obbligato a sottoporsi, salvo giustifiato motivo, alle cure mediche e chirurgiche ritenute necessarie dall’istituto assicuratore.

La procedura esecutiva dello sfratto Martedì, Mag 22 2007 

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Di seguito pubblichiamo una breve descrizione sulla procedura esecutiva dello sfratto 

La procedura di sfratto, che si deve iniziare solo dopo la scadenza della data fissata per l’esecuzione dal Giudice che ha convalidato lo sfratto, si principia con la notifica di un atto di precetto unitamente al titolo esecutivo con il quale si invita il conduttore a rilasciare l’immobile entro 10 giorni, avvertendolo che in caso contrario si provvederà all’esecuzione forzata.

Successivamente alla notifica dell’atto di precetto, lo stesso ufficiale giudiziario constatata la regolarità del titolo esecutivo e della notifica del medesimo, nonchè del’atto di precetto, avverte il conduttore, con almeno 3 giorni di anticipo, che procederà all’accesso in loco per eseguire materialmente lo sfratto.

La procedura per l’esecuzione dello sfratto ha inizio con la notifica dell’avviso di sloggio ex artt. 608 e 611 c.p.c. da parte dell’ufficiale giudiziario.

Il conduttore può proporre opposizione agli atti esecutivi entro 5 giorni ex art 617 c.p.c. dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

La decisione del Giudice che definisca un procedimento instaurato ex art. 617 c.p.c. e che abbia confermato la regolarità del titolo esecutivo, è impugnabile solo con ricorso in Cassazione.

Vedi anche…..Sfratto per morosità: procedura

Vedi anche….La richiesta di ingiunzione nella procedura di sfratto

Vedi anche….Esecuzione per rilascio di immobile – rimborso spese

Visita controllo domiciliare: assenza ingiustificata del lavoratore Martedì, Mag 22 2007 

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Di seguito segnaliamo la procedura da osservare in caso di assenza del lavoratore alla visita di controllo domiciliare. 

Il medico, in caso di assenza del lavoratore alla visita di controllo domiciliare, deve informare il lavoratore e la sede dell’INPS che, a sua volta, avvisa il datore di lavoro ed invitare il lavoratore per il giorno successivo, non festivo, alla visita di controllo ambulatoriale.

Se il lavoratore non si reca a tale visita, l’INPS ne dà comunicazione al datore di lavoro ed invita il lavoratore a da dare spiegazioni in merito entro 10 giorni.

Giurisprudenza: Corte Cost. 26 gennaio 1988 n. 78, ha così disciplinato la materia:

1) l’assenza alla prima visita di controllo comporta la totale perdita di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia;

2) l’assenza anche alla seconda visita di controllo comporta, oltre alla sanzione prevista dal punto 1, la riduzione del 50% del trattamento economico per il restante periodo;

3) l’assenza anche alla terza visita di controllo determina l’interruzione dell’erogazione dell’indennità economica da parte dell’INPS da quel momento fino al termine del periodo di malattia.

Sanzioni disciplinari: l’assenza del lavoratore configura in ogni caso un’inadempienza anche nei confronti del datore di lavoro, sussistendo l’interesse d iquest’ultimo a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa del proprio dipendente. In conseguenza a ciò il lavoratore può essere sanzionato in  relazione alla gravità del caso, sino ad arrivare anche al licenziamento.

Vedi anche: Le assenze dal domicilio del dipendente malato in occasione delle visite di controllo possono giustificare il licenziamento

Pubblico impiego: condizioni per il pagamento delle mansioni superiori Martedì, Mag 22 2007 

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Consiglio di Stato, 8.5.2007, n. 2130.

La retribuibilità delle mansioni superiori nel pubblico impiego trova riconoscimento nella sussistenza di tre presupposti, tutti necessari:

1)una base normativa che la preveda;

2)l’esistenza in organico di un posto vacante corrispondente alle mansioni che si vanno a svolgere;

3)un atto di incarico ad opera dell’organo competente;

E’ quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sezione V, nella sentenza 8 maggio 2007, n. 2130. Il collegio, inoltre, richiamando un indirizzo maggioritario ( Cons. St., Ad. Plen., 18 novembre 1999 n. 22), precisa che questa regola, basata su detti presupposti è, comunque, derogatoria a quella di portata più generale che riconosce alla qualifica e non alle mansioni il parametro al quale è riferita obbligatoriamente la retribuzione, in caso contrario sarebbero disattesi i principi di buon andamento e di certezza dell’assetto organizzativo e finanziario delle pubbliche amministrazioni…..[continua...] 

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