Febbraio 2007: è nato il Comitato Spontaneo dei Lavoratori Chemtura ex Uniroyal Venerdì, Mag 25 2007 

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Di seguito segnaliamo un’importante iniziativa dei lavoratori della Chemtura ex Uniroyal

Febbraio 2007: è nato il Comitato Spontaneo dei Lavoratori Chemtura ex Uniroyal

guidato da un gruppo consistente di persone, avente come scopo prioritario quello della tutela della salute dei lavoratori e della salubrità sul posto di lavoro.

La prima fase è stata quella di costruire un’organizzazione indipendente da partiti e sindacati. Noi Lavoratori ci stiamo mobilitando sul problema della sicurezza sul posto di lavoro e della nocività delle varie sostanze adoperate nelle lavorazioni in questi anni e alla presenza dell’amianto sia nel rivestimento dei tetti che ricoprivano e ricoprono la fabbrica che nelle macchine o materiali che utilizzavamo e utilizziamo.

Logocomitato Il nostro sito: http://cslchemtura.altervista.org/

Il nostro blog: http://www.comitatochemtura.splinder.com/

La nostra Email: csl-chemtura@fastwebnet.it

INFORMAZIONI GENERALI

Siamo stati e siamo a contatto con sostanze cancerogene e mutagene senza nessuna sorveglianza sanitaria ciò nonostante le leggi attuali lo prevedano. Le istituzioni ed i sindacati fanno orecchie da mercante e non intervengono.

Ma la giustizia in questo paese dev’è?….[continua....]

Da Comitato Lavoratori Chemtura la notizia qui

Risarcimento da danno subito per licenziamento Venerdì, Mag 25 2007 

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Pubblichiamo di seguito un articolo estratto dall’interessante blog “Storie di lavoro”.

Perchè possa ottenersi, in base alla normativa genrale, il risarcimento del danno da licenziamento, è necessario dimostrare che esso sia stato accompagnato da un fatto ingiusto.

(Cassazione Sezione Lavoro n. 21833 del 12 ottobre 2006, Pres. Mattone, Rel. Di Nubila).

Anna Maria G. ha chiesto al Pretore di Catania di condannare Bartolomeo D., suo ex datore di lavoro, al risarcimento del danno per licenziamento ingiustificato, in misura di sei mensilità della retribuzione. Il Pretore, essendo risultato che la lavoratrice non aveva impugnato il licenziamento nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, previsto dall’art. 6 della legge n. 604/66, ha rigettato la domanda.

La lavoratrice ha proposto appello sostenendo che il termine stabilito dalla legge n. 604 del 1966 non era applicabile poiché ella aveva proposto una normale azione risarcitoria da fatto illecito e non aveva chiesto la specifica tutela prevista dalla normativa sui licenziamenti. La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione, affermando che ove si verifichi decadenza per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 6 L. n. 604/66, non è possibile impugnare il licenziamento e quindi ottenere l’accertamento della sua illegittimità, che costituisce il presupposto per il risarcimento del danno. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Roma per vizi di motivazione e violazione di legge….[continua...]

Da Storie di Lavoro la notizia qui

I figli che guadagnano poco devono essere mantenuti lo stesso Venerdì, Mag 25 2007 

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Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.407/2007 

L’obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo le regoledell’art. 148 c.c. [1], al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica (o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica),

ovvero finchè non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all’autosufficienza, non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa (Cass. 11 marzo 1998, n. 2670; Cass. 7 maggio 1998, n. 4616; Cass. 30 agosto 1999, n. 9109; Cass. 3 aprile 2002, n. 4765; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221); da: diritto-in-rete.com continua

Da Diritto in Rete  

Se il figlio inizia a lavorare e poi rinuncia, non ha diritto al mantenimento. Venerdì, Mag 25 2007 

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 Cass. civ. 4102/2007  

L’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 c.c. non cessa, “ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione.

Il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell’attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di una scelta che, se determina l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno, ferma restando invece l’obbligazione alimentare, fondata su presupposti affatto diversi e azionabile direttamente dal figlio e non già dal genitore convivente.

Da Diritto in Rete   la notizia qui