Permessi ex art. 33 legge 104/92 Lunedì, Mag 28 2007 

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(Inps, Circolare 23.5.2007 n° 90)
 

La Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n.7701 del 16.05.2003, ha censurato l’interpretazione dell’art. 33 della legge 104/92 sostenuta da questo Istituto, che la presenza in famiglia di altra persona che sia tenuta o possa provvedere all’assistenza del parente con disabilità in situazione di gravità esclude il diritto ai tre permessi mensili retribuiti ed ha affermato il seguente principio: “non par esservi dubbio che lo spirito della legge sia quello di non lasciare il minore gravemente handicappato in balia di se stesso neanche momentaneamente e privo di affetto ad opera di chi lo possa assistere convenientemente anche dal punto di vista materiale.

Se questo è lo scopo della legge, ove tale convenienza non sia raggiunta, come non è raggiunta ove il congiunto non lavoratore debba provvedere da solo all’incombenza, un’interpretazione conforme agli scopi della legge pretende che un’altra persona possa sostituire almeno momentaneamente l’avente diritto originario. Orbene, se questa seconda persona è un lavoratore appare ovvio e necessario che possa godere di brevi permessi retribuiti”.

Da La Previdenza   la notizia qui

Vedi anche: Legge 104-92:I permessi lavorativi, preavviso al datore di lavoro  

Vedi anche: Legge 104/92: priorità nella scelta della sede e trasferimento per il lavoratore disabile

Vedi anche: Legge 104/92: priorità nella scelta della sede e trasferimento per il lavoratore che assiste un familiare disabile in situazione di gravità

Dipendenti pubblici: responsabilità nell’utilizzo personale di apparecchiature telefoniche di proprietà della P.A. Lunedì, Mag 28 2007 

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Corte dei Conti, sentenza 26 aprile 2007, n. 61

Con sentenza del 26 aprile 2007, n. 61, la Corte dei Conti ha confermato il reato di peculato e la perpetrazione di un danno nei confronti della pubblica amministrazione da parte di due dipendenti pubblici impiegati di una  Regione ove prestavano servizio in qualità di centralinisti, che avevano utilizzato l’apparecchio telefonico in dotazione degli uffici per ragioni meramente ed esclusivamente personali, reato che era stato contestato dalla procura regionale della corte dei Conti.
La Corte di Conti centrale aveva confermato il reato dei due centralinisti ed aveva derubricato quello di favoreggiamento al dirigente dell’Ufficio Affari generali organizzativi della Regione stessa.
Tutti e due i centralinisti, ammettendo la propria responsabilità, erano pertanto stati chiamati anche al risarcimento del danno: uno dei due aveva risarcito la P.A., l’altro era stato ammesso al risarcimento in forma dilazionatoria.

Fatto e diritto
La vicenda di danno portata all’esame del Collegio reca indubbiamente i tratti di un malcostume alquanto diffuso nelle Amministrazioni Pubbliche, che si sostanzia nella impropria - ed indebita - utilizzazione di apparecchiature telefoniche ordinariamente strumentali all’esercizio dell’attività amministrativa, ed invece utilizzate per esaudire e soddisfare esigenze di carattere personale che, in quanto non correlate al conseguimento ottimale e “fisiologico” degli obbiettivi dell’Amministrazione, rivelano “ex se” la propria carica di illiceità dannosa…[continua...]

Da Consulenza Del Lavoro  la notizia qui