LA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DEL LAVORATORE NON DECORRE SE EGLI E’ INQUADRATO CON CONTRATTI A TERMINE
Anche se la clausola di limitazione temporale risulta nulla (Cassazione Sezione Lavoro n. 11736 del 21 maggio 2007, Pres. Ciciretti, Rel. Celentano).
Di seguito riportiamo il caso
Corrado T. ha lavorato come carrellista alle dipendenze della s.p.a. De M. nel periodo dal gennaio 1974 al settembre 1992 in base ad una serie di assunzioni a tempo determinato. Dopo la scadenza dell’ultimo contratto egli ha chiesto, nel luglio 1993, al Pretore di Salerno, di accertare la nullità dei termini apposti ai vari contratti di lavoro e l’esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di condannare l’azienda al pagamento di differenze di retribuzione maturate nell’arco di 18 anni di complessiva durata del rapporto; egli ha inoltre chiesto il pagamento della retribuzione relativa ai periodi di intervallo tra un contratto e l’altro nei quali era rimasto inoperoso. L’azienda ha sostenuto la legittimità dei termini apposti ed ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore, facendo presente di avere oltre 15 dipendenti. Sia il Tribunale di Salerno, subentrato al Pretore, che la locale Corte di Appello hanno ritenuto la nullità dei termini apposti ai vari contratti, ma hanno accolto l’eccezione di prescrizione, limitando al periodo ottobre 1998-settembre 1992 la condanna al pagamento delle differenze richieste ed escludendo il diritto del lavoratore alla retribuzione per gli intervalli tra un contratto e l’altro. Corrado T. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte di Salerno per avere accolto l’eccezione di prescrizione e per avere negato il diritto alla retribuzione negli intervalli tra un contratto e l’altro.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11736 del 21 maggio 2007, Pres. Ciciretti, Rel. Celentano) ha parzialmente accolto il ricorso, affermando che la Corte di Salerno è incorsa in errore accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale. La Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che il presupposto della stabilità reale – che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore durante il rapporto, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. – va accertato con riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto stesso e alla configurazione che di esso danno le parti nell’attualità del suo svolgimento (dipendendo da ciò l’esistenza, o meno, di una effettiva situazione psicologica di “metus del lavoratore) e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto, in astratto, regolare il rapporto ove questo fosse sorto, fin dall’inizio, con le modalità e la disciplina che il giudice riconosce applicabili (Cass. 20 giugno 1997 n. 5494; 10 aprile 2000 n. 4520; 14 ottobre 2000 n. 13722; 23 aprile 2002 n. 5934). La carenza di una stabilità reale riconosciuta ed operativa impedisce il decorso della prescrizione durante il rapporto, a seguito delle note sentenze della Corte Costituzionale n. 63 del 1966, n.143 del 1969 e n. 174 del 1972…[continua...]
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