La prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre se egli è inquadrato con contratti a termine Martedì, Mag 29 2007 

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LA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DEL LAVORATORE NON DECORRE SE EGLI E’ INQUADRATO CON CONTRATTI A TERMINE
Anche se la clausola di limitazione temporale risulta nulla
(Cassazione Sezione Lavoro n. 11736 del 21 maggio 2007, Pres. Ciciretti, Rel. Celentano). 

Di seguito riportiamo il caso

Corrado T. ha lavorato come carrellista alle dipendenze della s.p.a. De M. nel periodo dal gennaio 1974 al settembre 1992 in base ad una serie di assunzioni a tempo determinato. Dopo la scadenza dell’ultimo contratto egli ha chiesto, nel luglio 1993, al Pretore di Salerno, di accertare la nullità dei termini apposti ai vari contratti di lavoro e l’esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di condannare l’azienda al pagamento di differenze di retribuzione maturate nell’arco di 18 anni di complessiva durata del rapporto; egli ha inoltre chiesto il pagamento della retribuzione relativa ai periodi di intervallo tra un contratto e l’altro nei quali era rimasto inoperoso. L’azienda ha sostenuto la legittimità dei termini apposti ed ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore, facendo presente di avere oltre 15 dipendenti. Sia il Tribunale di Salerno, subentrato al Pretore, che la locale Corte di Appello hanno ritenuto la nullità dei termini apposti ai vari contratti, ma hanno accolto l’eccezione di prescrizione, limitando al periodo ottobre 1998-settembre 1992 la condanna al pagamento delle differenze richieste ed escludendo il diritto del lavoratore alla retribuzione per gli intervalli tra un contratto e l’altro. Corrado T. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte di Salerno per avere accolto l’eccezione di prescrizione e per avere negato il diritto alla retribuzione negli intervalli tra un contratto e l’altro.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11736 del 21 maggio 2007, Pres. Ciciretti, Rel. Celentano) ha parzialmente accolto il ricorso, affermando che la Corte di Salerno è incorsa in errore accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale. La Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che il presupposto della stabilità reale – che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore durante il rapporto, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. – va accertato con riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto stesso e alla configurazione che di esso danno le parti nell’attualità del suo svolgimento (dipendendo da ciò l’esistenza, o meno, di una effettiva situazione psicologica di “metus del lavoratore) e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto, in astratto, regolare il rapporto ove questo fosse sorto, fin dall’inizio, con le modalità e la disciplina che il giudice riconosce applicabili (Cass. 20 giugno 1997 n. 5494; 10 aprile 2000 n. 4520; 14 ottobre 2000 n. 13722; 23 aprile 2002 n. 5934). La carenza di una stabilità reale riconosciuta ed operativa impedisce il decorso della prescrizione durante il rapporto, a seguito delle note sentenze della Corte Costituzionale n. 63 del 1966, n.143 del 1969 e n. 174 del 1972…[continua...]

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Citazioni o…epitaffi a progetto? Martedì, Mag 29 2007 

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Pubblichiamo, di seguito, un articolo di un blog che riteniamo molto interessante.

Rieccomi…rieccoci, dopo una settimana di minivacanzariposo, dopo una settimana di assenza a progetto e quindi non pagata (sono flessibilissimo io!) torno con un po’ di fresche novità, grazie specialmente al grande aiuto et supporto che mi sta dando Gegio. Tra l’altro non ci crederete, ma non ci siamo ancora visti personalmente.

Poffarbacco, allora non siamo così flessibili come pensavo. Forse siamo solo troppo impegnati coi nostri progetti.
Vorrei esordire con un po’ di frasi cariche di spunti di riflessione, citazioni dai racconti intorno al fuoco di Gegio…a me personalmente fanno venire i brividi. E penso che anche agli altri lavoratori a progetto balzino all’occhio alcuni piccolissimi aspetti, altre sfaccettature del nostro status, della condizione della nostra elite di sfortunati.

E vi spiego anche perché potrebbero diventare epitaffi…: “con il termine epitaffio […] si intende un’iscrizione funebre, il cui scopo è onorare e ricordare il defunto. Generalmente, pur non sempre, si tratta di uno o più versi di una poesia: molti poeti hanno infatti composto il proprio epitaffio.” […] – definizione tratta da wikipedia.org.

Io ho già in mente cosa potremo farci scrivere sulla nostra bella tomba, giusto per rimanere allegri. Vi fornirò qualche esempio che personalmente, come già accennato, mi fa perdere la mia classica “flessibilità fisica”.

credo che ci sia ben poco da fare sindacalmente parlando. Questo non perchè non sei tutelato/a ma perchè purtroppo, oggettivamente parlando, XXXXX ha la libertà di scegliere o non scegliere chi deve rimanere e chi no.

  • …perdere tre o forse più persone che sono lì - in un call center, ndr - da un po’ di tempo e che sono preparati dovrebbe essere peggio di avere anche 50 novellini.
  • (corollario) TEOREMA DELLA FLESSIBILITA’: per ogni assunto a progetto è previsto un incentivo per l’azienda; come diretta conseguenza, è evidente che il rapporto penale X carsaqualità / incentivo X nuoveassunzioni dev’essere sicuramente a vantaggio dell’azienda (in genere call center), altrimenti è impensabile un comportamento così.
  • XXXXX ha la possibilità di adottare questo comportamento quindi è liberissimo di dirti: “da settembre - o un mese che vi pare - non venire più!”, non contravvenendo a nessuna legge sindacale - perché non parlano di noi né ci proteggono in modo giusto? - o senza violare il contratto. Certo, è un comportamento penoso, vile e lievemente fascistoide[continua....]

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  • Nuove ombre sull’indennizzo diretto in materia R.C.A. Martedì, Mag 29 2007 

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    Nuove ombre sull’indennizzo diretto in materia R.C.A.
    Chiesta seria discussione per abolizione nuova procedura.

    A distanza di oltre quattro mesi dall’esecuzione della nuova procedura d’indennizzo diretto in materia R.C.A., introdotta dagli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni) ed attuato con il D.P.R. 254/2006, numerose ombre vengono proiettate anche in Parlamento sulla nuova procedura che vanno ad alimentare e confermare le copiose polemiche dei mesi immediatamente precedenti e successivi alla sua introduzione.
    E’ noto a tutti gli addetti del settore che ben tre proposte di legge sono state presentate per l’abolizione totale della procedura o per prevederne la sua facoltatività, nonché numerosi emendamenti tutti volti al precipuo scopo di garantire il diritto di difesa dei danneggiati, mestamente mortificato dalla procedura.

    Di recente, infatti, seppur respinti o ritirati tutti gli emendamenti al Progetto di Legge 2272-bis, presentati in sede di discussione avanti alla X Commissione Attività Produttive della Camera, e volti tutti al riconoscimento delle spese di consulenza ed assistenza professionale, è, invece, stato approvato un emendamento, dal contenuto contraddittorio, che prevede che “All’articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale»”.
    Nessuna aspettativa di ripristino immediato del giusto diritto al riconoscimento delle spese di assistenza professionale in favore dei danneggiati in caso di risarcimento diretto quindi, ma un tentativo, magari contraddittorio, di andare verso la giusta direzione…
    [continua...]

    Dal Blog di Stefano Mannacio  la notizia qui

    Tfr: trattenuta progressiva in busta Martedì, Mag 29 2007 

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    La scelta per la previdenza complementare produce effetti dalla data di consegna del modello «Tfr 1» o «Tfr 2» al datore di lavoro e non dalla data della sua compilazione.

    Il lavoratore può destinare il Tfr alla previdenza complementare anche se ha ceduto in garanzia il quinto dello stipendio. Per calcolare il primo semestre di lavoro entro cui effettuare la scelta per i nuovi lavoratori assunti si applicano i normali termini di computo previsti dal Codice civile: per esempio, in caso di assunzione avvenuta il 25 maggio 2007, il semestre scade il 25 novembre successivo.

    Il ministero ha anche chiarito che è corretto il comportamento del datore di lavoro che inizia a trattenere in busta paga la quota a carico del lavoratore, destinata al fondo, dal momento in cui gli viene consegnato il modulo di adesione, anche se il versamento verrà effettuato solo a luglio. Peraltro, il ministero ha spiegato che il comportamento è opportuno per evitare che nel mese di luglio venga effettuata una trattenuta unica che rischia di penalizzare troppo il lavoratore….[continua....]

    Da Il Sole 24 Ore    la notizia qui