Il licenziamento individuale è legittimo per giustificato motivo oggettivo, quando viene determinato dalla necessità di ottimizzare l’efficienza e la produttività Mercoledì, Mag 30 2007 

licenziamento2.jpg

In base all’art. 3 L. n. 604/66 -

Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l’ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell’impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il Giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., mentre al Giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato.

Le ragioni, inerenti l’attività produttiva, possono, dunque, derivare, oltre che da esigenze di mercato, anche da riorganizzazioni o ristrutturazioni, quali ne siano le finalità e quindi comprese quelle dirette al risparmio dei costi o all’incremento dei profitti. 
Queste ragioni devono essere, nella loro oggettività tali da determinare il venir meno della posizione lavorativa e ciò si verifica quando la prestazione divenga inutilizzabile a causa della diversa organizzazione che viene attuata e non in forza di un atto arbitrario del datore di lavoro.

Tale indirizzo interpretativo si fonda sul disposto dell’art. 3 L. 604/66, da cui si ricava che è oggettivamente giustificato il licenziamento del dipendente che sia stato attuato allo scopo di sopprimere una posizione lavorativa ancorché per ridurre i costi, pur se le mansioni già assegnate al dipendente licenziato vengano affidate ovvero distribuite tra altri soggetti (siano essi lavoratori dipendenti o no della stessa impresa), dato che, in tal caso, il recesso è strettamente collegato “all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa”, elementi questi, in relazione ai quali non può essere sindacata la scelta operata dal datore di lavoro, essendo la stessa espressione della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost. della Costituzione.

Opinare diversamente significherebbe affermare il principio, contrastante con quello sancito dal richiamato art. 41, per il quale l’organizzazione aziendale, una volta delineata, costituisca un dato non modificabile se non in presenza di un andamento negativo e non, anche ai fini di una più proficua configurazione dell’apparato produttivo, del quale il datore di lavoro ha il “naturale” interesse ad ottimizzare l’efficienza e la competitività (Cassazione Sezione Lavoro n. 10672 del 10 maggio 2007, Pres. Ianniruberto, Rel. Stile).

Da Legge-e-giustizia

Nullità del termine apposto al contratto di lavoro Mercoledì, Mag 30 2007 

nullita-termine.jpg

(Cassazione Sezione Lavoro n. 11741 del 21 maggio 2007, Pres. Ciciretti, Rel. Balletti).

La cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine non costituisce licenziamento – Non va perciò impugnata nel termine di 60 giorni previsto dalla legge n. 604 del 1966.

In caso di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, non sussiste per il lavoratore cessato dal servizio l’onere di impugnazione del licenziamento nel termine di sessanta giorni previsto, a pena di decadenza, dall’art. 6 della legge n. 604/1966. Infatti, in tale caso, il rapporto cessa non già in forza di un licenziamento formalmente intimato (che costituirebbe il necessario presupposto per l’applicabilità dell’art. 6 cit.), bensì per l’apparente operatività del termine stesso in ragione dell’esecuzione che le parti danno alla clausola nulla. Da ciò deriva l’applicabilità della disciplina della nullità con la conseguenza che in qualsiasi tempo il lavoratore può far valere l’illegittimità del termine e chiedere l’accertamento della perdurante sussistenza del rapporto e la condanna del datore di lavoro a riattivarlo riammettendolo al lavoro; ad eccezione:

1) dell’ipotesi in cui il protrarsi della mancata reazione del lavoratore all’estromissione dall’azienda ed il suo prolungato disinteresse alla prosecuzione del rapporto esprimano, come comportamento tacito concludente, la volontà di risoluzione consensuale del rapporto stesso;

2)nell’ulteriore ipotesi in cui il rapporto (apparentemente) a termine si sia risolto per effetto di uno specifico atto di recesso del datore di lavoro (licenziamento), che si sia sovrapposto alla mera operatività del termine con la conseguenza applicazione, in tale ultimo caso, sia del termine di decadenza di cui all’art. 6 cit., sia della disciplina della giusta causa e del giustificato motivo del licenziamento.

Da Legge e Giustizia  la notizia qui

Corona: “Ostaggio dello Stato” Mercoledì, Mag 30 2007 

corona.jpg

Per 80 giorni mi sono sentito ostaggio dello stato e vittima di quel Talebano di Woodcock che voleva solo fama e popolarità”. Queste le prime parole di Fabrizio Corona, il fotografo al centro dell’inchiesta scandalo su Vallettopoli subito dopo aver lasciato il carcere di San Vittore. Il gip di Potenza, Alberto Iannuzzi, ha concesso gli arresti domiciliari a Corona, che era detenuto da tre mesi nel penitenziario del capoluogo lombardo.

“Quello che ho subito in questi 80 giorni da parte di tutti, ma in particolare della Procura di Potenza, è vergognoso…Ma tra poco sarò libero e allora dirò le mie verità e saranno cavoli amari”. E’ un Fabrizio Corona che sembra esplodere dalla rabbia quello che varca il portone della carraia del penitenziario di San Vittore per entrare nella Bentley scura e raggiungere la sua abitazione in largo La Foppa dove, su ordine del gip di Potenza, dovrà restare agli arresti domiciliari…..[continua...]

Da Tgcom.it   la notizia qui

Arrestato il marito di Barbara Cicioni Mercoledì, Mag 30 2007 

cicioni.jpg

Ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Roberto Spaccino l’uomo si è presentato dai carabinieri insieme a due avvocati.

PERUGIA: L’avrebbe ammazzata di botte con il figlio che portava in grembo e ora è anche accusato di aver maltrattato gli altri due suoi figlioletti. L’assassino della donna incinta di Marsciano sarebbe il marito. Oggi, poche ore prima dei funerali di Barbara Cicioni, Roberto Spaccino è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario condita da una serie di aggravanti.

Le indagini erano arrivate a una soluzione ieri sera: l’assassino è stato tradito da una macchia di sangue. Spaccino – è scritto nel comunicato diffuso dal sostituto procuratore che coordina le indagini, Antonella Duchini – “è stato tratto in arresto, indagato per i delitti di omicidio volontario aggravato (futili motivi, crudeltà verso la vittima, rapporto di coniugio) per aver cagionato la morte della moglie Barbara Cicioni, maltrattamenti nei confronti della medesima e dei figli minori, calunnia nei confronti di ignoti, simulazione di reato”….[continua....]

Da La Repubblica   la notizia qui