In base all’art. 3 L. n. 604/66 -
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l’ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell’impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il Giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., mentre al Giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato.
Le ragioni, inerenti l’attività produttiva, possono, dunque, derivare, oltre che da esigenze di mercato, anche da riorganizzazioni o ristrutturazioni, quali ne siano le finalità e quindi comprese quelle dirette al risparmio dei costi o all’incremento dei profitti.
Queste ragioni devono essere, nella loro oggettività tali da determinare il venir meno della posizione lavorativa e ciò si verifica quando la prestazione divenga inutilizzabile a causa della diversa organizzazione che viene attuata e non in forza di un atto arbitrario del datore di lavoro.
Tale indirizzo interpretativo si fonda sul disposto dell’art. 3 L. 604/66, da cui si ricava che è oggettivamente giustificato il licenziamento del dipendente che sia stato attuato allo scopo di sopprimere una posizione lavorativa ancorché per ridurre i costi, pur se le mansioni già assegnate al dipendente licenziato vengano affidate ovvero distribuite tra altri soggetti (siano essi lavoratori dipendenti o no della stessa impresa), dato che, in tal caso, il recesso è strettamente collegato “all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa”, elementi questi, in relazione ai quali non può essere sindacata la scelta operata dal datore di lavoro, essendo la stessa espressione della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost. della Costituzione.
Opinare diversamente significherebbe affermare il principio, contrastante con quello sancito dal richiamato art. 41, per il quale l’organizzazione aziendale, una volta delineata, costituisca un dato non modificabile se non in presenza di un andamento negativo e non, anche ai fini di una più proficua configurazione dell’apparato produttivo, del quale il datore di lavoro ha il “naturale” interesse ad ottimizzare l’efficienza e la competitività (Cassazione Sezione Lavoro n. 10672 del 10 maggio 2007, Pres. Ianniruberto, Rel. Stile).

