Il danno esistenziale: le differenze dal danno morale Giovedì, Mag 31 2007 

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Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 maggio 2007, n. 11278.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 11278 del 16 maggio 2007, ha affrontato il tema del danno esistenziale.
La Corte, in particolare, ha rigettato il ricorso proposto da un dipendente di un’azienda che, essendo stato investito da un “muletto” all’interno della struttura, aveva richiesto il risarcimento del danno biologico ed esistenziale.
Sia Tribunale che la Corte di Appello di Trento avevano rigettato il ricorso e la Corte ha ribadito quanto da essi stabilito.

La Cassazione, infatti, ha ricordato la sentenza delle Sezioni Unite del 24 marzo 2006 n. 6572, per cui “il danno esistenziale è autonoma e legittima categoria dogmatica giuridica in seno dell’articolo 2059 codice civile; esso si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso; richiede una specifica allegazione e prova, anche per presunzioni.

La Corte, quindi, ha aggiunto che il ricorrente aveva richiesto il risarcimento del danno esistenziale motivandolo con una “prostrazione fisica” e con la “limitazione di tutte le attività lavorative che prevedono prolungata stazione eretta o deambulazione protratta”.
Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, invece, la prima fattispecie di danno è ricompressa nel danno morale, mentre la seconda è riconducibile al danno biologico e, pertanto, il ricorso è infondato.

Da Consulenza Del Lavoro  la notizia qui

Camera: deluse le aspettative sul ripristino del diritto all’assistenza dei danneggiati Giovedì, Mag 31 2007 

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Qualcuno si era fatto illusioni sulla possibilità che dal progetto di legge intitolato “Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale” potesse scaturire un formulato atto a ripristinare il diritto del danneggiato a farsi assistere da un professionista nella delicata fase stragiudiziale.
Aspettative prontamente deluse.

L’art. 13 del PDL approvato dalla Commissione, su cui ci eravamo espressi, così recitava:

1. All’articolo 150, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia.»

Dopo l’esame dell’aula ha subito una drastica cura dimagrante diventando

1. All’articolo 150, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

e-bis) previsione di rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate a norma di legge, secondo parità di condizioni e ferma restando la libertà di scelta da parte del danneggiato di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia»…[continua...]

Dal Blog di Stefano Mannacio  la notizia qui

Dal 2 giugno più facile la cancellazione dell’ipoteca Giovedì, Mag 31 2007 

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Dal 2 giugno operative le nuove disposizioni per la cancellazione d’ufficio dell’ipoteca per i mutui immobiliari. Le nuove linee guida, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Bersani-bis (articolo 13, commi 8-sexies e seguenti del decreto legge 7/2007, convertito con modifiche dalla legge 40/2007), prevedono l’estinzione ope legis dell’ipoteca coincidente con l’estinzione del debito contratto con banche, società finanziarie o enti di previdenza obbligatoria: l’ipoteca viene cancellata d’ufficio, senza oneri per il debitore, a seguito della comunicazione del creditore alla conservatoria.

Per i mutui estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine previsto dal comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomnadtata con avviso di ricevimento. Il comma 8-septies prevede che il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro 30 giorni dalla stessa data, senza oneri per il debitore….[continua...]

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui