Le nuove patologie che investono il mondo del lavoro Venerdì, Giu 1 2007 

sicurezza_sul_lavoro.jpg

Si sa che il tipo di infortunio al quale si va incontro e strettamente legato al tipo di lavoro svolto quotidianamente e, in un mercato in così rapida espansione ed evoluzione, gli infortuni possono essere molto differenti tra loro anche se di primo impatto un mestiere può sembrare più sicuro di un altro.
E’ per questo si stanno diffondendo nuove patologie impensabili fino a pochi anni or sono come ad esempio malattie riguardanti muscoli e ossa, oppure patologie strettamente legate allo stress come quelle riguardanti l’apparato cardiovascolare (pensiamo a cosa può procurare il mobbing oppure il passare ore ed ore seduti ad un PC) o ancora intolleranza e razioni allergiche da contatto.

Tra i nuovi rischi c’è la cosiddetta cancerosi professionale ovvero un aumento del rischio di contrarre un tumore a causa delle sostanze tossiche presenti nel posto di lavoro e alle quali è stato stimato che circa il 24% dei lavoratori è esposto.
La legge 626/1994 è nata proprio per far fronte a questo tipo di rischi e per obbligare i datori di lavoro a sostituire o bonificare componenti prodotti con sostanze tossiche e cancerogene per l’essere umano e l’ambiente.

In Italia abbiamo ancora una forte presenza di manufatti in amianto (che in alcune parti del mondo vengono purtroppo ancora prodotti) e il decreto 257/06 ha introdotto alcune importanti novità come ad esempio l’obbligo da parte del datore di lavoro di adoperarsi e adottare qualunque misura per rilevare la presenza di materiali pericolosi e notificarlo all’Asl di competenza; successivamente i dipendenti esposti a rischio devono essere sottoposti ad un controllo sanitario e all’iscrizione nel registro degli esposti. E’ importante aggiungere che la legge ha abbassato ulteriormente il limite di esposizione a fibre di asbesto (amianto) portandolo a 0,1 fibre per cm2 .

Da Storie di Lavoro   la notizia qui

Riforma Rc Auto, l’Antitrust avverte: «Rischio aumento dei costi» Venerdì, Giu 1 2007 

riforma-rc.jpg

La riforma dell’Rc Auto in discussione al Parlamento rischia di peggiorare i conti nelle tasche degli automobilisti. Alcune modifiche introdotte dalla X Commissione della Camera al disegno di legge 2272-bis potrebbero «modificare sensibilmente il funzionamento del meccanismo di risarcimento diretto nel settore della Rc Auto, causando un aumento dei costi medi delle polizze». Lo afferma l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in una segnalazione inviata ai presidenti di Camera e Senato.

L’authority guidata da Antonio Catricalà ha in particolare esaminato i possibili effetti di un emendamento approvato in Commissione che, modificando il Codice delle Assicurazioni private del 2005, limita la possibilità, per le imprese di assicurazione, di convenzionare le carrozzerie e vieta che l’assicurato, in cambio di uno sconto sul premio di polizza, rinunci alla scelta del carrozziere di propria fiducia. Secondo l’Antitrust «affinché il consumatore si giovi realmente del risarcimento diretto, in termini di minori premi versati e maggiore qualità del servizio liquidativo, è necessario che le compagnie di assicurazione possano fare affidamento su imprese di autoriparazione controllate o convenzionate. Le novità introdotto nell’iter legislativo del 2272-bis fanno invece svanire questa opportunità»….[continua...]

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

La retribuibilità del lavoro straordinario dei dipendenti pubblici Venerdì, Giu 1 2007 

straordinari.jpg

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 24 maggio 2007, n. 2648.

Il Consiglio di Stato, sezione IV,  con sentenza del 24 maggio 2007, n. 2648, ha chiarito che per i pubblici dipendenti il pagamento del lavoro straordinario è subordinato ad una preventiva autorizzazione formale. Detta autorizzazione, infatti, non è richiesta solo nel caso di esigenze indifferibili ed urgenti, alle quali non sia possibile subito far fronte e che richieda una nuova o diversa organizzazione del servizio e delle singole modalità lavorative.

Fatto e diritto
Alcuni militari della Guardia di Finanza avevano chiamato in giudizio l’Amministrazione finanziaria chiedendo il pagamento degli importi relativi a prestazioni di lavoro straordinario che non era stato retribuito,  comprensivi di interessi legali.
Il Tar revocava il decreto ingiuntivo opposto dall’Amministrazione e dichiarava il diritto al pagamento degli importi loro dovuti a titolo di prestazioni di lavoro straordinario non retribuito.
Contro la sentenza del Tar il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando generale della Guardia di Finanza – si appellava sostenendo che le ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza all’orario di lavoro e non rientranti nel monte ore di lavoro straordinario liquidabile avrebbero potuto dar luogo soltanto al riconoscimento di ore di riposo compensativo e che non risultava neppure provata l’esistenza della necessaria autorizzazione alle predette prestazioni di lavoro straordinario..[continua...]

Da Consulenza del Lavoro  la notizia qui

I TERMINI DEI “RIPENSAMENTI” Venerdì, Giu 1 2007 

diritto-di-recesso.jpg

Stranamente la legge italiana non prevede il diritto del consumatore ad avere una copia dei contratti che firma: deve ricordarsi di chiederla, a volte con insistenza.

Tale diritto è previsto soltanto per i contratti di somministrazione come quelli dell’energia elettrica, del gas, del telefono o dell’acqua, che in base alla legge n. 142/1992 devono essere consegnati contestualmente in copia al consumatore, altrimenti sono soggetti alle norme sul credito al consumo, che ne prevedono perfino la nullità.
Per quanto riguarda tutti gli altri contratti, se non ne ha copia il consumatore neanche sa che, spesso, ha la possibilità di “ripensarci” e di dare disdetta senza oneri entro certi termini che dall’ottobre scorso sono stati ridefiniti dal Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005)
Questi sono i termini attuali per i ripensamenti, alcuni dei quali, peraltro, sono previsti da altre norme.

- 10 giorni lavorativi per i contratti firmati fuori dai locali commerciali, ovvero a casa, in ufficio, per strada, in un albergo, eccetera.
- 10 giorni lavorativi per i contratti a distanza, ovvero le vendite televisive, per corrispondenza, via Internet, telefoniche, per fax, eccetera.
- 14 giorni per gli acquisti di servizi finanziari, bancari e assicurativi a distanza.
- 30 giorni per le polizze vita acquistate sempre a distanza.
- 10 giorni lavorativi per i contratti di multiproprietà, anche se firmati nella sede della ditta.
- 7 giorni per i valori mobiliari come azioni, obbligazioni, titoli di Stato, fondi di investimento aperti, eccetera, venduti fuori dai locali commerciali della ditta o a distanza.
- 5 giorni per i fondi di investimento chiusi.
- 7 giorni per i contratti di qualunque tipo stipulati per via telematica mediante l’uso della firma digitale.
- 15 giorni per la disdetta di un contratto bancario di deposito qualora la banca decida una diminuzione del tasso di interesse corrisposto al depositante. In questo caso la banca non può pretendere le spese di chiusura conto.

Da Consumatori.it   la notizia qui
 

Parmalat, Tanzi non può patteggiare Venerdì, Giu 1 2007 

tanzi.jpg

Rischia una condanna massima a cinque anni, ma prescrizione e indulto la azzereranno.

MILANO: L’onore è salvo ma la sostanza rimane invariata: il processo Parmalat, penalmente, è comunque destinato a finire nel nulla. Ieri il presidente della seconda sezione del tribunale, Luisa Ponti, con un piccolo colpo di scena ha respinto le richieste di patteggiamento che tanto scandalo avevano suscitato, avanzate nelle scorse udienze dalla maggior parte degli imputati, Callisto Tanzi compreso. Esultano vittoriose le parti civili che parlano di una «figuraccia internazionale» evitata.

Gongolano mogi i legali delle difese (e vedremo perchè). Masticano amaro i pubblici ministeri che pure avevano caldeggiato i patteggiamenti avanzando, un mese fa, una contestazione supplettiva per riaprire i giochi processuali e dare così la possibilità alle difese di fare le loro richieste. «Quella del tribunale – si limita a dire il pm Francesco Greco – è una decisione tecnica che si basa su precedenti pronunce della Cassazione e quindi non si può dire nulla nel merito»….[continua...]

Da La Stampa   la notizia qui