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Stranamente la legge italiana non prevede il diritto del consumatore ad avere una copia dei contratti che firma: deve ricordarsi di chiederla, a volte con insistenza.

Tale diritto è previsto soltanto per i contratti di somministrazione come quelli dell’energia elettrica, del gas, del telefono o dell’acqua, che in base alla legge n. 142/1992 devono essere consegnati contestualmente in copia al consumatore, altrimenti sono soggetti alle norme sul credito al consumo, che ne prevedono perfino la nullità.
Per quanto riguarda tutti gli altri contratti, se non ne ha copia il consumatore neanche sa che, spesso, ha la possibilità di “ripensarci” e di dare disdetta senza oneri entro certi termini che dall’ottobre scorso sono stati ridefiniti dal Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005)
Questi sono i termini attuali per i ripensamenti, alcuni dei quali, peraltro, sono previsti da altre norme.

- 10 giorni lavorativi per i contratti firmati fuori dai locali commerciali, ovvero a casa, in ufficio, per strada, in un albergo, eccetera.
- 10 giorni lavorativi per i contratti a distanza, ovvero le vendite televisive, per corrispondenza, via Internet, telefoniche, per fax, eccetera.
- 14 giorni per gli acquisti di servizi finanziari, bancari e assicurativi a distanza.
- 30 giorni per le polizze vita acquistate sempre a distanza.
- 10 giorni lavorativi per i contratti di multiproprietà, anche se firmati nella sede della ditta.
- 7 giorni per i valori mobiliari come azioni, obbligazioni, titoli di Stato, fondi di investimento aperti, eccetera, venduti fuori dai locali commerciali della ditta o a distanza.
- 5 giorni per i fondi di investimento chiusi.
- 7 giorni per i contratti di qualunque tipo stipulati per via telematica mediante l’uso della firma digitale.
- 15 giorni per la disdetta di un contratto bancario di deposito qualora la banca decida una diminuzione del tasso di interesse corrisposto al depositante. In questo caso la banca non può pretendere le spese di chiusura conto.

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