Liberalizzazioni: la cessione di immobili resta esclusiva dei notai. Stralciata l’abolizione del Pra Giovedì, Giu 7 2007 

Scatta il semaforo rosso per l’emendamento al disegno di legge sulle liberalizzazioni che esclude l’intervento del notaio nella cessione degli immobili di valore catastale fino a 100mila euro. Via libera anche allo stralcio delle norme che prevedono l’abolizione del Pubblico registro automobilistico. Il duplice annuncio è stato fatto dal relatore Andrea Lulli (Ulivo), al termine del Comitato dei Nove della commissione Attività produttive di Montecitorio. Visto il numero degli emendamenti e degli articoli ancora da esaminare è probabile che l’approvazione finale del provvedimento slitti a martedì 12 giugno. Fra le novità introdotte nel provvedimento, le imprese che operano nella produzione e trasformazione alimentare potranno offrire «in fabbrica» degustazione e consumo dei prodotti dell’azienda. Si tratta del contenuto di un emendamento dell’Udeur approvato dall’assemblea di Montecitorio.

Lo stralcio della norma sul Pra è stato deciso, ma l’esame della disposizione andrà avanti alla commissione Trasporti di Montecitorio. «La decisione del relatore e del Governo, assunta con il consenso dei gruppi di maggioranza, di stralciare gli articoli riguardanti il Pra - dice il presidente della commissione Trasporti della Camera Michele Meta (Ulivo) - è giusta e di buonsenso». Meta si dice convinto che nella Commissione si creeranno le condizioni per fare una buona riforma, nella linea indicata dal Ddl sulle liberalizzazioni presentato dal ministro Bersani. Soddisfazione per la decisione di stralciare le norme da ambienti di tutti e due gli schieramenti.

L’emendamento di Lulli che toglieva l’esclusiva ai notai per gli atti sulla compravendita di immobili sotto i 100mila euro è stato, invece, ritirato. Andrea Lulli, ha, però, preannunciato che continuerà la battaglia sulla norma in un altro provvedimento, come la istituenda legge annuale sulla concorrenza. Oltre al no del ministero della Giustizia hanno pesato le contrarietà nella maggioranza, soprattutto, a quanto si apprende, di Prc e Pdci. «Avevo un testo che rispondeva alle critiche - dice Lulli - ma per rispetto del ministro della Giustizia che aveva espresso la propria contrarietà l’ho semplicemente ritirato». Ciò non toglie, sottolinea Lulli, che «la questione andrà avanti e che dovremo cercare una soluzione, anche se in altra sede».

Da Il Sole 24 Ore  la notizia qui

Dequalificazione professionale: licenziamento legittimo se il lavoratore sospende in tutto o in parte la propria attività Giovedì, Giu 7 2007 

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 maggio 2007, n. 10547.

La sospensione costituisce giusta causa di licenziamento.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro con sentenza del 9 maggio 2007, n. 10547 ha stabilito che in caso di assegnazione a mansioni inferiori alla qualifica di appartenenza, il lavoratore non può sospendere in tutto od in parte la propria attività lavorativa e che il licenziamento comminato dal datore di lavoro per giusta causa è da considerarsi legittimo.

Fatto e diritto
Un medico radiologo dipendente ospedaliero aveva citato in giudizio l’Azienda ospedaliera lamentando di essere stato oggetto di trattamento discriminatorio da parte della stessa in quanto era stato spostato dal reparto di radiologia, dove prestava servizio al pronto soccorso, subendo così una dequalificazione professionale che non gli consentiva di poter utilizzare  né arricchire il suo patrimonio professionale. In tale contesa, peraltro, gli era stato comminato anche un procedimento disciplinare per condotta contraria agli obblighi contrattuali, che gli aveva procurato il licenziamento per giusta causa.
Sia il Giudice del Lavoro del Tribunale che anche la Corte di Appello avevano respinto il ricorso e rigettato l’appello. Quest’ultima, infatti, aveva ritenuto corretta la decisione dell’azienda ospedaliera di risolvere il rapporto di lavoro per inadempimento grave del dipendente (quindi per giusta causa) che si era rifiutato di svolgere il lavoro assegnatogli, in quanto ritenuto dequalificante.
Contro tale sentenza di appello il medico ha promosso ricorso in Cassazione argomentando che la Corte d’Appello non aveva valutato che la condotta era una reazione ad un comportamento illegittimo dell’azienda ospedaliera nella sua veste di datore di lavoro.
Il medico, inoltre, ha argomentato che la Corte di Appello avrebbe violato le regole del procedimento disciplinare, che impongono, tra gli altri, anche il principio di immediatezza della contestazione.

La decisione della Corte di Cassazione
Per quanto attiene alla asserita violazione da parte del dipendente dell’art. 2103 cod. civ., la Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le argomentazioni del medico, in quanto la tutela del lavoratore in caso di assegnazione di mansioni inferiori alla qualifica di appartenenza, anche in presenza di  una situazione di dequalificazione di mansioni, non giustifica una sospensione, in tutto o in parte, della propria attività lavorativa.
Anche per quanto attiene all’omissione del rispetto della regola di immediatezza della contestazione, la Corte di Cassazione ha dato torto al medico, facendo rilevare che la contestazione disciplinare deve avvenire in ogni caso a immediatamente dopo la contestazione dell’infrazione, ovvero della notizia che di essa abbia avuto il datore di lavoro, mentre l’irrogazione della successiva sanzione può avvenire anche a distanza di tempo purché sempre nel rispetto del principio della buona fede contrattuale.
Ciò in particolare quando, come è avvenuto nel caso in questione, il preteso ritardo nell’irrogazione della sanzione è dipeso dalla necessità per l’Azienda Ospedaliera di sentire il parere del “Comitato dei Garanti”, istituito ai sensi dell’art. 23 del c.c.n.l.

Da Consulenza Del Lavoro   la notizia qui

Ici più pesante se le variazioni immobiliari non vengono denunciate Giovedì, Giu 7 2007 

Linea dura della Cassazione sull’Ici. Le variazioni immobiliari devono essere denunciate dal proprietario degli appartamenti altrimenti il prelievo fiscale va parametrato alla dichiarazione presentata dal contribuente.

È quanto stabilito dalla Suprema corte che, con la sentenza n. 12989 del 4 giugno 2007, ha accolto il ricorso del comune di Roma e affermato il principio secondo cui “l’ente possessore degli immobili che deve denunciare tempestivamente le variazioni che comportino un alleggerimento del carico Ici”.

Da Cassazione.net    la notizia qui