Diniego del riscatto del periodo di studi del dipendente pubblico Venerdì, Giu 8 2007 

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 3 maggio 2007, n. 1942.

Richiesto per il trattamento di quiescenza e per l’indennità di buonuscita.

Il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza del 3 maggio 2007, n. 1942, ha stabilito che un dipendente pubblico non può riscattare gli anni necessari per il conseguimento di un diploma se questo non è stato una condizione indispensabile per l’accesso al concorso e per l’immissione in servizio del dipendente stesso.

Fatto e diritto
Sia il Provveditore agli Studi che il Tar, aditi da un docente di ruolo di educazione artistica, avevano respinto il ricorso dallo stesso proposto per l’annullamento del diniego di riscatto del corso legale degli studi per il conseguimento del diploma di Accademia di Belle Arti, ai fini del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita. Avverso tale decisione, il professore si rivolgeva al Consiglio di Stato…[continua....]

Da Consulenza del Lavoro   la notizia qui

Disciplina vendite straordinarie Venerdì, Giu 8 2007 

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto Bersani sulle liberalizzazioni e dalla Legge Regionale 1/07 (Finanziaria) riportiamo qui di seguito un quadro riepilogativo delle vigenti disposizioni in materia di vendite straordinarie.

VENDITE DI FINE STAGIONE – SALDI

  • Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
  • Esse possono essere effettuate soltanto in due periodi dell’anno individuati dai Comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei consumatori e delle categorie.
  • Il provvedimento comunale va adottato entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
  • In mancanza le vendite sono svolte nei periodi decorrenti rispettivamente dal 2 gennaio e dal 2 luglio di ogni anno.
  • La legge regionale non prevede la durata massima del periodo né un’eventuale data finale, il che comporta notevoli problemi laddove venga a mancare un provvedimento a livello comunale.
  • Non occorrono preventive comunicazioni da parte degli esercenti

VENDITE PROMOZIONALI

  • Le vendite promozionali riguardano tutti o una parte dei prodotti merceologici.
  • Non sono soggette a limitazioni temporali e quantitative e non richiedono autorizzazioni preventive con conseguente soppressione (a seguito della novella introdotta dal decreto Bersani) dell’obbligo di cui alla normativa regionale della comunicazione preventiva (10 giorni prima) al comune.
  • Permane invece il divieto di effettuazione nei quaranta giorni precedenti l’inizio dei saldi mentre viene abrogato (stante quanto sancito dal decreto Bersani) il divieto per i quaranta giorni successivi ed il mese di dicembre (a meno che quest’ultimo non coincida in tutto o in parte con il periodo antecedente i saldi).
  • Tale divieto riguarda però solo i medesimi prodotti oggetto dei saldi per cui per le altre merceologie la vendita promozionale è possibile anche nel predetto periodo.
  • In ogni caso la limitazione riguarda soltanto il settore extralimentare specializzato (L.R. 12/04)…[continua...]

Da Ascom di Procida   la notizia qui

Igiene e sicurezza sul lavoro Venerdì, Giu 8 2007 

L’art. 2087 cod. civ. prevede che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

L’obbligo di sicurezza non si limita a comprendere un dovere di astensione da condotte lesive dell’incolumità altrui, ma impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, anche se non richiamate in modo specifico dalle norme e la lui violazione sia prevista come reato autonomo, appaiono nella concreta circostanza necessarie o anche solo utili od opportune a prevenire malattie o infortuni e a garantire la sicurezza sul lavoro.

L’obbligo gravante sul datore di lavoro ha proprio la funzione di strumento di integrazione delle eventuali lacune e di adeguamento della normativa alle concrete e mutevoli situazioni (Cass. 12 luglio 2004 n. 12863).

Dalla lettura dell’art. 2087 cod. civ. si desume che la responsabilità del datore di lavoro sussiste ogni volta che il danno sia riferibile a sua colpa per violazione di obblighi di comportamento inpossti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati (Cass. 23 luglio 2004 n. 13887).

Incombe sul lavoratore l’onere di provare di aver subito un danno alla salute a causa dell’attività lavorativa svolta e della nocività dell’ambiente di lavoro, nonchè il nesso causale fra questi due elementi.

Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass. 1 ottobre 2003 n. 14645).

Obblighi specifici che gravano sul datore di lavoro:

  1. prevenzione;
  2. informazione, formazione e consultazione;
  3. fornitura di mezzi di protezione;
  4. luoghi di lavoro;
  5. attrezzature di lavoro;
  6. sostenza pericolose e nocive;
  7. servizi sanitari;
  8. controllo e vigilanza;

Flash alla Camera su indennizzo diretto. Appaiono altri emendamenti. Venerdì, Giu 8 2007 

Apprendiamo da Fabio Quadri, presidente dell’UNARCA, che sono stati presentati due emendamenti, che riproduciamo, volti a rendere facoltativo l’indennizzo diretto e a ripristinare il diritto all’assistenza dei danneggiati. Sono giunti in zona Cesarini e firmati da parlamentari dell’opposizione con scarse, per non dire nulle, speranze di approvazione.

Seduta del 6 giugno 2007(Il fascicolo non comprende gli emendamenti dichiarati inammissibili, votati e ritirati).Dopo l’articolo 56, aggiungere il seguente:

      Art. 56-bis. (Modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005). – 1. All’articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, di cui sia accertata per iscritto la responsabilità tra le parti con modello CID o scritto equivalente, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati possono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato»;

          b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato promuove l’azione diretta ai sensi dell’articolo 144».

Dal Blog Stefano Mannacio   la notizia qui