Firmata l’intesa per garantire le pari opportunità Lunedì, Giu 11 2007 

Ministero del Lavoro, circolare n.6 del 6 giugno 2007.

Verranno implementati gli strumenti per combattere le discriminazioni.

Il 6 giugno scorso il Ministro del Lavoro, Cesare Damiano e la Consigliera nazionale di parità, Isabella Rauti, hanno siglato un’intesa volta a garantire l’applicazione della normativa in materia di parità tra uomo e donna e a rimuovere le discriminazioni sessuali.
L’intesa stabilisce che spetti alle direzioni del lavoro l’esame tempestivo delle denunce di discriminazione e la pianificazione dell’attività ispettiva e che queste siano tenute a partecipare alle attività di formazione organizzati dal Consigliere di parità.
L’intesa, per perseguire i suddetti obiettivi, prevede che:
- sia istituito un tavolo tecnico di studio per dare stimolo agli strumenti di parità
- sia creata un’apposita modulistica ed un software per consentire agli ispettori nell’espletamento delle proprie funzioni
- sia organizzata una giornata annuale di studio ad alto livello
- siano creati strumenti e procedure per consentire la trasmissione delle informazioni tra glie enti e gli organismi coinvolti.

Da Consulenza Del Lavoro   la notizia qui

Interpretazione dei contratti collettivi Lunedì, Giu 11 2007 

I contratti collettivi devono essere interpretati in  base alle regole stabilite dal codice civile negli articoli da 1362 a 1371. I canoni legali di ermeneutica contrattuale, poi, sono governati da un principio di gerarchia – desumibile dal sistema delle stesse regole – in forza del quale secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, i canoni strettamente interpretativi (artt. 1362-1365 cod. civ.) prevalgono su quelli interpretativi-integrativi (artt. 1366-1371 cod. civ.) – quale va considerato anche il principio dell’interpretazione secondo buona fede (art. 1366 cod. civ.), sebbene questo rappresenti un punto di sutura fra i due gruppi di canoni – e ne escludono la concreta operatività, quando l’applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti.

Nell’ambito dei canoni strettamente interpretativi (art. 1362-1365 cod. civ.) – e di quello letterale, che ne risulta prioritario (di cui all’art. 1362, 1° comma, cod. civ.) – compete, poi, al giudice di merito ogni opzione ermeneutica, nonché l’accertamento circa la (eventuale) insufficienza degli stessi canoni (e la conseguente necessità di ricorrere, in via sussidiaria, agli altri, di cui agli artt. 1362, 2° comma, 1365 e, gradatamente, 1366-1371 cod. civ.), per identificare, nel caso concreto, la comune intenzione delle parti (Cassazione Sezione Lavoro n. 11104 del 15 maggio 2007, Pres. e Rel. De Luca).

Da Legge e Giustizia   la notizia qui

Disconoscimento di paternità sulla base di prove genetiche ed ematologiche Lunedì, Giu 11 2007 

Test del DNA per disconoscere la paternità e provare l’infedeltà dal coniuge ? Non e’ piu’ necessario provare preventivamente il rapporto adulterino. Cassazione 8356 del 2007.

Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8356.

 I giudici di legittimità - in linea con il recente pronunciamento della Corte costituzionale (sent. n. 266 del 2006) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 235, comma primo, n. 3, cod. civ., nella parte in cui, ai fini dell’azione di disconoscimento della paternità, subordina l’esame delle prove tecniche, da cui risulta «che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre», alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie – hanno ritenuto legittimo l’utilizzo di tali prove genetiche ed ematologiche, indipendentemente, appunto, dalla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie ovvero del celamento della gravidanza e della nascita.

Si è ritenuto a ragione da parte dei giudici costituzionali, con decisione che si ricorda ha effetto retroattivo, che l’imposizione della previa prova dell’adulterio è irragionevole, oltre che di difficoltà pratica, essendo del tutto irrilevante ed insufficiente ad escludere la paternità.

Da Civile.it