I contratti collettivi devono essere interpretati in  base alle regole stabilite dal codice civile negli articoli da 1362 a 1371. I canoni legali di ermeneutica contrattuale, poi, sono governati da un principio di gerarchia – desumibile dal sistema delle stesse regole – in forza del quale secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, i canoni strettamente interpretativi (artt. 1362-1365 cod. civ.) prevalgono su quelli interpretativi-integrativi (artt. 1366-1371 cod. civ.) – quale va considerato anche il principio dell’interpretazione secondo buona fede (art. 1366 cod. civ.), sebbene questo rappresenti un punto di sutura fra i due gruppi di canoni – e ne escludono la concreta operatività, quando l’applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti.

Nell’ambito dei canoni strettamente interpretativi (art. 1362-1365 cod. civ.) – e di quello letterale, che ne risulta prioritario (di cui all’art. 1362, 1° comma, cod. civ.) – compete, poi, al giudice di merito ogni opzione ermeneutica, nonché l’accertamento circa la (eventuale) insufficienza degli stessi canoni (e la conseguente necessità di ricorrere, in via sussidiaria, agli altri, di cui agli artt. 1362, 2° comma, 1365 e, gradatamente, 1366-1371 cod. civ.), per identificare, nel caso concreto, la comune intenzione delle parti (Cassazione Sezione Lavoro n. 11104 del 15 maggio 2007, Pres. e Rel. De Luca).

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