Le critiche professionali possono essere diffamazione Martedì, Giu 12 2007 

Rischia una condanna per diffamazione il dirigente che usa delle espressioni offensive della professionalità e della reputazione nei confronti di un sottoposto, scrivendo direttamente ai vertici aziendali senza usare “gli strumenti formali di contestazione”.

È quanto ha stabilito la sesta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza 22702 dell’11 giugno 2007.

Da Cassazione.net

Accertamenti rigorosi per la revisione o la soppressione dell’assegno divorzile Martedì, Giu 12 2007 

Il provvedimento di revisione dell’assegno divorzile – previsto dall’art. 9 della legge n. 898 del 1970 – postula non soltanto l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti.

 Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca, tout court, dell’assegno divorzile, è indispensabile, poi, procedere al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l’esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, che l’ex coniuge titolare dell’assegno abbia acquisito la disponibilità di mezzi idonei a conservargli un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio o che le condizioni economiche del coniuge obbligato si siano a tal punto deteriorate da rendere insostenibile l’onere siccome posto a suo carico.

Dunque, ferma la finalità assistenziale dell’assegno di divorzio, che deve assicurare al coniuge più debole un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto manente matrimonio, in sede di revisione il giudice non può procedere a una nuova e autonoma determinazione dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della determinazione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.

In altre parole, la sussistenza di “giustificati motivi” sopravvenuti, in presenza dei quali può essere disposta la revisione della misura e delle modalità di erogazione dell’assegno o anche la cessazione dell’obbligo di corrisponderlo, va accertata alla stregua del criterio assistenziale, avuto riguardo ai “mutamenti delle condizioni e dei redditi dell’obbligato, dell’avente diritto o di entrambi”, da valutare bilateralmente e comparativamente al fine di stabilire se abbiano determinato l’esigenza di un riequilibrio delle rispettive situazionieconomiche.

Quindi, la parte che chiede di essere esonerata dall’obbligo di corrispondere l’assegno postmatrimoniale deve dimostrare la impossibilità di farvi fronte per sopravvenute circostanze tali da alterare in suo sfavore il raffronto tra i redditi degli ex coniugi posto a base del provvedimento attributivo dell’emolumento o il venir meno del c.d. presupposto assistenziale, ossia della mancanza di mezzi adeguati da parte dell’ex consorte; tenendo presente, come accennato, che detta mancanza non si identifica con una mera “situazione di bisogno”, ma consiste nel garantire all’ex coniuge beneficiario, in via di principio anche economicamente autosufficiente, la conservazione di un tenore di vita analogo o approssimativamente simile a quello di cui godeva all’epoca dello scioglimento del vincolo coniugale.

Da Legge e Giustizia

In caso di separazione o divorzio l’assegnazione della casa familiare è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole Martedì, Giu 12 2007 

Anche se ha riflessi economici. (Cassazione Sezione Prima Civile n. 10994 del 14 maggio 2007, Pres. Luccioli, Rel. Petitti).

In  materia di separazione e di divorzio, l’assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dalla legge n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, (come sostituito dalla legge n. 74 del 1987, art. 11), risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui é cresciuta e non può essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dagli artt. 156 cod. civ. e 5 legge n. 898 del 1970, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, alle quali sono destinati unicamente gli assegni; pertanto, la concessione del beneficio in parola resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.

La giurisprudenza della Suprema Corte (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, condivisa dalle successive e, tra queste, per citare le più recenti da Cass. n. 661 del 2003; n. 13736 del 2003; n. 12309 del 2004; n. 22500 del 2004) può ormai dirsi consolidata nel senso che, anche sotto il vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito la legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, la disposizione contenuta nel comma 6 della norma appena richiamata consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull’immobile adibito ad abitazione familiare, mediante assegnazione di siffatta abitazione in sede di divorzio all’altro coniuge, solo alla condizione dell’affidamento a quest’ultimo di figli minori o della convivenza con esso di figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri. In assenza di tali condizioni, coerenti con la finalizzazione dell’istituto alla esclusiva tutela della prole e del relativo interesse alla permanenza nell’ambiente domestico in cui essa é cresciuta, l’assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell’assegno divorzile, ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali é destinato unicamente l’assegno anzidetto, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata agli imprescindibili presupposti sopra indicati.

Da Legge e Giustizia