Ok della Camera al decreto liberalizzazioni Mercoledì, Giu 13 2007 

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Via libera in prima lettura da Montecitorio. Ora il ddl passerà al Senato. Ecco tutte le novità e i vantaggi per i cosumatori.

ROMA – Via libera, in prima lettura, dell’Aula della Camera al ddl liberalizzazioni, la terza lenzuolata del ministro dello Sviluppo economico, Pier Luigi Bersani. I voti a favore sono stati 265, i voti contrari 221 e unico astenuto Salvatore Cannavò, «dissidente» del Prc della corrente sinistra critica. Il provvedimento, il cui testo in buona parte è stato modificato in corso d’esame, passerà all’esame del Senato. Soddisfazione da parte del promotore del decreto, Pierluigi Bersani, malgrado alcuni passi falsi nel passaggio alla Camera: «Il processo sta andando avanti. Non vorrei che passasse l’idea che in questo Paese non si possa cambiare», ha detto il ministro.

VANTAGGI PER I CONSUMATORI – Con la terza lenzuolata di liberalizzazioni (ma la Cdl, viste le modifiche al decreto originario, parla più volentieri, ironicamente, di «fazzoletto») i consumatori potranno avere pane fresco anche la domenica e libri appena usciti da subito a prezzi da saldo, farmaci da banco al supermercato e biglietti «last minute» in aeroporto, segreteria gratis nei cellulari e (forse) un risparmio in banca sulla commissione di massimo scoperto. Ma per il via libera definitivo alle misure previste dal ddl ci vorrà l’ok del Senato, Dove alcune norme verranno cancellate, anche per iniziativa del governo: la vendita dei farmaci di fascia «C» al supermercato, per esempio, decadrà, come ha già annunciato il ministro della Salute, Livia Turco.

In effetti, già nel passaggio alla Camera qualche misura rilevante è stata accantonata: per esempio è stata stralciata l’abolizione del Pra (il pubblico registro automobilistico, che il ministro per lo Sviluppo economico, Pierluigi Bersani, considera un doppione della Motorizzazione civlie). La cancellazione del Pra confluirà in un apposito progetto di legge. E’ rimasto inoltre l’obbligo del notaio per vendite di immobili sotto i 100mila euro di valore catastale. E qualcos’altro è stato aggiunto, come la moratoria (in attesa di una nuova legge di settore) a tutte le privatizzazioni dei servizi idrici. Ecco, in sintesi, le novità…[continua...]

Da La Repubblica  la notizia qui

Tar del Lazio sospende in sede cautelare gli autovelox in provincia di Latina: commento e testo integrale Mercoledì, Giu 13 2007 

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Per la prima volta la giustizia amministrativa è chiamata a pronunciarsi sulla conformità di un atto applicativo dell’art. 4 del Decreto legge 20 giugno 2002 n. 121 convertito in legge n. 168/2002, in materia di Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.
Con ordinanza del 07.06.2007 la prima sezione del T.A.R. del Lazio – Roma ha sospeso l’efficacia del Decreto del Prefetto di Latina n. 2450/2003 con cui sono state individuate le strade e i tratti di strade, ricadenti nel territorio della provincia, su cui è consentita l’installazione e l’utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza e in modalità automatica delle violazioni ai limiti di velocità (c.d. autovelox) senza la contestazione immediata dell’infrazione.

Ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 121/2002 conv. in legge n. 168/2002, è il Prefetto che, nell’ambito della propria competenza territoriale, con decreto individua le strade (che non siano autostrade o strade extraurbane principali), o i singoli tratti di esse, in cui non è possibile procedere alla contestazione immediata della violazione al Codice della strada, e quindi è consentito l’installazione e l’uso di apparecchi fissi di rilevazione automatica della violazioni al limite di velocità.

Detta individuazione non è pero discrezionale, ma deve essere compiuta nel rispetto dei parametri e dei criteri fissati dallo stesso art. 4 del citato decreto legge e dalle direttive emesse in materia dal Ministero dell’Interno.

In sostanza, gli autovelox non possono essere apposti indiscriminatamente su qualsiasi arteria stradale. Il legislatore ha stabilito con precisione condizioni, tipologia, caratteristiche e requisiti delle strade in cui ciò è consentito.

Proprio la ritenuta mancata conformità ai parametri minimi richiesti dalla normativa ha indotto all’impugnativa del decreto del Prefetto di Latina che autorizzava la collocazione degli autovelox sulle strade della provincia.

In esito al provvedimento di sospensione emesso dal TAR di Roma e in attesa della pronuncia di merito, gli apparecchi di rilevazione automatica delle violazioni ai limiti di velocità installati in virtù del suddetto decreto non potranno rimanere in funzione, con conseguente illegittimità medio tempore dei verbali di contestazione delle infrazioni rilevate.

Da Civile.it   la notizia qui

Lavoro domestico: ecco la guida per chi lavora e per chi assume Mercoledì, Giu 13 2007 

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Dall’assunzione al licenziamento. Dalle ferie alla responsabilità per danni. Sul sito “Stranieri in Italia” (www.stranieriinitalia.it) è possibile scaricare la prima guida completa al lavoro domestico, per chi lavora e per chi assume, comprensiva di tutti i moduli ed i contratti aggiornati al 3 aprile 2007.

La guida in oggetto, secondo quanto riferisce il Comune di Roma, è la quarta della serie delle guide ’sociali’ edite dal Campidoglio dopo “Guida all’istruzione”, “Cittadini si diventa” e “Guida alla maternità libera e responsabile”, e verrà tra l’altro distribuita gratuitamente negli uffici pubblici e nei luoghi di ritrovo degli stranieri.“Il lavoro domestico: una guida per chi lavora e per chi assume” è un vero e proprio vademecum che permette di conoscere diritti, doveri, regole del lavoro domestico, e di essere un punto di riferimento se sorgono problemi nel rapporto di lavoro.

Da Vostri Soldi   la notizia qui

Interruzione della prescrizione relativa ai crediti di lavoro da parte di un rappresentante sindacale Mercoledì, Giu 13 2007 

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Con atti scritti compiuti nell’interesse del lavoratore            

Gli eredi di Gino B., dipendenti della S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana, hanno chiesto al Tribunale di Roma la condanna dell’azienda al pagamento di differenze di retribuzione maturate a favore del loro congiunto nel periodo dal 1981 al 1986. La società ha sollevato l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito. I ricorrenti hanno replicato che la prescrizione doveva ritenersi interrotta per effetto delle richieste scritte di pagamento avanzate dal sindacato nell’interesse del lavoratore. Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda, condannando l’azienda al pagamento delle somme richieste. Questa decisione è stata integralmente riformata dalla Corte d’Appello di Roma, che ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’azienda ed ha affermato che i pretesi atti interruttivi erano inefficaci in quanto provenienti da persona estranea al rapporto, senza che fosse dichiarata la sua qualità di rappresentante o di mandatario. Gli eredi di Gino B. hanno proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Roma per vizi di  motivazione e violazione di legge.
           
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 12876 del 1 giugno 2007, Pres. Ciciretti, Rel, Di Nubila) ha accolto il ricorso. Ai fini dell’interruzione della prescrizione effettuata mediante intimazione scritta ad adempiere – ha osservato la Corte – la giurisprudenza ritiene che la stessa possa essere validamente fatta non solo da un legale il quale si dichiari incaricato della parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare. Nella fattispecie, devesi quindi affermare che in tema di differenze retributive anche l’intimazione ad adempiere fatta da un rappresentante sindacale, il quale dichiari di agire nell’interesse del lavoratore, è idonea ad interrompere la prescrizione; si veda al riguardo Cass. 3.12.2002 n. 17157, la quale ha ritenuto come ai fini della costituzione in mora non sia necessario il rilascio in forma scritta della relativa procura, non operando in tale caso l’art. 1324 del codice civile. Pertanto – ha affermato la Corte – la procura per la costituzione in mora può risultare da un comportamento univoco e concludente, il quale può essere posto in essere anche da un mandatario; essenziale è che l’atto sia idoneo a rappresentare al debitore che esso è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti.
           
La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, invalidando la causa, per nuovo esame alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. Da Legge-e-giustizia.it