Invalidità civile: procedimento amministrativo Giovedì, Giu 14 2007 

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La domanda di invalidità civile si presenta alla ASL territorialmente competente, nel cui ambito operano una o più Commissioni Mediche, incaricate di effettuare gli accertamenti.

La modulistica vigente, necessaria per proporre la domanda, è stata isituita dal D.P.R. n. 698 del 21 settembre 1994 che ha previsto un unico modello per tutti i tipi di invalidità in due versioni:

1) “tipo A” se il richiedente è maggiorenne;

2) “tipo B” se il richiedente è minorenne;

Il modello adempie la duplice funzione di richiesta alla ASL di accertamento sanitario per il riconoscimento della condizione di invalido civile, e di richiesta, all’autorità competente delle prestazioni economiche correlate al grado di invalidità accertato.

La domanda, in carta semplice sul modulo prescritto, deve essere accompagnata da certificazione medica che attesti la natura delle infermità invalidanti.

Le domande non conformi al modello stabilito o prive della documentazione indicata sono prese in esame ma hanno effetto dal momento in cui vengono soddisfatti i requisiti mancanti. In questa ipotesi la Commissione medica ASL invita l’interessato a regolarizzare la propria istanza.

Termine per la conclusione del procedimento: il procedimento relativo all’accertamento sanitario da parte delle Commissioni ASL deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

La Commissione medica ASL in primo luogo deve fissare la data della visita entro 3 mesi dalla presentazione dell’istanza.

Ciascuna visita viene verbalizzata in un apposito modulo.

Trasmissione dei verbali alla Commissione di verifica: La Commissione medica Asl, eseguiti gli accertamenti sanitari e compilato il verbale nel quale esprime il proprio giudizio medico-legale, è obbligata a trasmettere, per il visto, alla Commissione medica di verifica soltanto i verbali di visita da cui risultano i presupposti idonei per il riconoscimento dei benefici di invalidità civile corredati dalla domanda dell’invalido e dalla documentazione sanitaria. La Commissione ASL  trasmette all’interessato, con lettera raccomandata a.r, una copia, con attestazione di conformità all’originale, del verbale di verifica medica. Altra copia autenticata del verbale di visita è trasmessa dalla Commissione ASL al soggetto competente per la concessione delle prestazioni economiche al fine degli adempimenti successivi.

Visto della Commissione di verifica: qualora non abbia nulla da osservare in ordine ai verbali di visita ricevuti dalla Commissione ASL, la Commissione di verifica li restituisce timbrati e annotati.

Una volta concluso favorevolmente l’iter degli accertamenti amministrativi, ha luogo l’emissione di decreto di concessione della prestazione con indicazione della decorrenza.

Competente a mettere in pagamento le prestazioni economiche è l’INPS.

Ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite Giovedì, Giu 14 2007 

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La S.C. ribadisce che la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni – coincidente con la durata legale dei medesimi (per il coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio) – , ponderando, alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n.4 19 del 1999, ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica sottesa al trattamento di reversibilità, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, la durata delle rispettive convivenze matrimoniali, elementi che non possono essere pretermessi per il solo fatto che sugli stessi non si sia aperto alcun contraddittorio. La S.C., confermando la decisione della corte territoriale, ha respinto, perché prive di fondamento legale e giurisprudenziale, le censure sollevate dalla ricorrente secondo cui nella determinazione della quota della pensione di reversibilità si dovesse tener conto dell’apporto contributivo, durante il periodo di convivenza, alla pensione del de cujus. (Cass. Sentenza n. 10669 del 10 maggio 2007 Sezione Lavoro, Presidente S. Ciciretti, Relatore A. De Matteis) Da Civile.it

Nuove regole sulle supplenze: tempi più rapidi e sanzioni incisive per chi rinuncia Giovedì, Giu 14 2007 

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Tempi più rapidi per le nomine dei supplenti nelle scuole. Dal 1° settembre 2007 sono previste una serie di novità:

1) gestione informatica delle reali disponibilità di posti 2) meno scuole fra le quali scegliere 3) sanzioni più incisive per rinunce 4) abbandoni o mancata reperibilità. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Fioroni ha firmato il nuovo regolamento sulle supplenze del personale docente ed educativo, dopo aver ottenuto il semaforo verde dal Consiglio di Stato e il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri. «Tutte le innovazioni – spiega il Ministero della Pubblica istruzione – hanno l’obiettivo di garantire maggiore funzionalità, tempestività ed economicità del reclutamento dei supplenti che la normativa precedente non era in grado di assicurare».

Arrivano anche sanzioni più incisive in caso di non reperibilità all’atto della convocazione, di rinuncia o di abbandono della supplenza, in particolare nei confronti di chi si è dichiarato disponibile all’assunzione di supplenze fino a 10 giorni. Scende da 3 a 2 anni del periodo di validità delle graduatorie di istituto, per allinearlo a quello delle graduatorie a esaurimento…[continua...]

Da Il Sole 24 Ore  la notizia qui

Contratto di locazione: gli obblighi contrattuali Giovedì, Giu 14 2007 

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La locazione di beni immobili è disciplinata da:

1 codice civile;

2 legge 27 luglio 1978 n. 392;

3 legge 9 dicembre 1998 n. 431;

Forma del contratto: il contratto di locazione di un bene immobile generalmente non necessita di alcuna forma, eccettuate le fattispecie di una locazione di un appartamento (art. 1 L. 431/1998), ovvero di una locazione con durata ultranovennale (art. 1351 c.c.); in queste ipotesi la mancanza della forma scritta determina la radicale nullità del contratto.  

Il canone di locazione: è pattuito tra le parti, in virtù del principio della libertà delle parti di stabilire il contenuto del contratto seppur nei limiti imposti dalla legge, in particolar modo dal disposto dell’art. 1322 c.c. e dall’altro principio che prevede alle parti di comportarsi secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.).

La durata del contratto: per i contratti concernenti immobili destinati ad uso abitativo la durata è di 4 anni, se destinati ad uso diverso dall’abitazione la durata del contratto è di 6 anni e nove per gli alberghi, rinnovabili (art. 28 L. 392/1978). Per i contratti concernenti immobili destinati ad uso abitativo oltre alla durata quadriennale, è stato previsto che la durata del contratto può essere liberamente pattuita tra le parti, senza vincolo alcuno, se si tratta di particolari tipologie di immobil (case signorili, ville e palazzi di particolare pregio storico o artistico) ovvero di immobili destinati a uso turistico o vacanziero.

Art 1575 c.c. – Obbligazioni principali del locatore:

  1. consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
  2. mantenerla in stato da servire all’uso convenuto;
  3. garantirne il pacifico godimento durante la locazione;      

Il locatore deve, quindi, eseguire durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

Art 1587 c.c. – Obbligazioni principali del conduttore:

  1. prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
  2. dare il corrispettivo nei termini convenuti;

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

Dimissioni della lavoratrice madre: convalida Giovedì, Giu 14 2007 

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Min. lavoro lettera circ. 4.6.2007, prot. 25/I/0007001.

La volontarietà e la spontaneità dell’atto di dimissioni da parte della lavoratrice madre entro il primo anno di vita del bambino devono essere valutate dalla Direzione provinciale del lavoro, ai fini della loro convalida, tramite un colloquio diretto con la lavoratrice stessa. In caso di mancato accertamento della volontarietà tramite convalida si determina la nullità delle dimissioni anche a prescindere dalla conoscenza dello stato di maternità da parte del datore di lavoro.

Da Il Sole 24 Ore  la notizia qui

 

Ereditare non comporta aumento dell’entità dell’assegno di mantenimento dovuto Giovedì, Giu 14 2007 

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Non v’è collegamento con la situazione patrimoniale determinatasi durante il matrimonio

(Claudia B., ex moglie di Claudio Q., ha chiesto al Tribunale di Roma un aumento dell’assegno divorzile posto a carico dell’ex marito, sostenendo che le condizioni economiche del medesimo erano migliorate, dopo il divorzio, per effetto di beni lasciatigli in eredità dalla madre. Il Tribunale ha rigettato la domanda. Questa decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Roma che aumentato l’assegno dovuto dall’ex marito, in considerazione del miglioramento della sua posizione patrimoniale verificatosi per effetto dell’eredità materna. Claudio Q. ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Roma per violazione di legge.
           
La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 12687 del 30 maggio 2007, Pres. Luccioli, Rel. Felicetti) ha accolto il ricorso. Il legislatore, subordinando la revisione dell’assegno alla sopravvenienza di giustificati motivi – ha osservato la Corte – non ha inteso stabilire un automatismo fra i miglioramenti della situazione economica del coniuge obbligato, successivi al divorzio, e l’aumento dell’assegno; ciò in primo luogo perché, ove la richiesta di modifica venga a fondarsi unicamente su tali miglioramenti, è necessario che si valuti se ed in quale misura il coniuge che richieda la rivalutazione dell’assegno possa ritenersi titolare di un affidamento a un tenore di vita correlato a detti miglioramenti, in relazione alla loro natura. In particolare – ha affermato la Corte – occorre accertare se detti miglioramenti siano rapportabili all’attività svolta, in costanza di matrimonio, o al tipo di qualificazione professionale dell’onerato; fra tali incrementi non possono ricomprendersi i miglioramenti dovuti ad eredità ricevute dall’onerato dopo il divorzio, risultando i relativi incrementi reddituali privi di collegamento con la situazione economica dei coniugi durante il matrimonio e con il reciproco contributo datosi nel corso di esso. Le aspettative ereditarie – ha rilevato la Corte – sono infatti, sino al momento dell’apertura della successione, prive, di per sé, di valenza sul tenore di vita matrimoniale e giuridicamente inidonee a fondare affidamenti economici; con la conseguenza che, mentre le successioni ereditarie che si verifichino in costanza di convivenza coniugale, incidendo sul tenore di vita matrimoniale, concorrono a determinare la quantificazione dell’assegno dovuto dal coniuge onerato, quelle che si verifichino dopo non sono idonee ad essere valutate. Da Legge-e-giustizia.it