Guida al TFR Venerdì, Giu 15 2007 

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Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

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Che cos’è la Riforma?

Dall’inizio degli anni Novanta il sistema pensionistico italiano è stato oggetto di un articolato processo di riforma volto a contenere la spesa pensionistica in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria.

Tale riforma rappresenta un’importante evoluzione nella storia della previdenza italiana. Essa è infatti incentrata sullo sviluppo di un sistema pensionistico basato su due “pilastri” : il primo è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali ecc.) che assicura la pensione di base; il secondo è rappresentato dalla previdenza complementare che è finalizzata a erogare una pensione aggiuntiva a quella di base.

Le prestazioni pensionistiche che saranno pagate in particolare ai lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996 o con pochi anni di servizio a quella data, saranno inferiori di quelle pagate nel passato. Per garantire a tutti i lavoratori la possibilità di mantenere un adeguato tenore di vita anche dopo il pensionamento, la riforma ha previsto la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari.

L’adesione alla previdenza complementare, pur non essendo obbligatoria, è quindi un‘interessante opportunità per garantire ai pensionati di domani un reddito di importo adeguato.

Una delle novità più importanti della Riforma riguarda il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) che può essere utilizzato come fonte di finanziamento delle forme pensionistiche complementari.

Cosa è il TFR?

Leggi il seguito di questo post - Fonte Ascom Confcommercio Isola di Procida

Somministrazione di lavoro Venerdì, Giu 15 2007 

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D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30″.

Il contratto di somministrazione lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato.

Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse nonchè sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.

Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o tempo indeterminato.

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore.

Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e contiene alcuni elementi, fra cui:

1 gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;
2 il numero dei lavoratori da somministrare;
3 la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
4 le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
5 il luogo, l’orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.

L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.

IMPORTANTE: possono esercitare l’attività di somministrazione di lavoro solamente le agenzie iscritte nell’apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro, autorizzate dal Ministero stesso e accreditate dalle Regioni.

Cooperative: il presidente del C.d.A. non può essere un lavoratore subordinato Venerdì, Giu 15 2007 

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(Inps, Messaggio 7.6.2007 n° 15031).

La legge 142/2001 all’articolo 1, comma 3, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo concetto di mutualità, che discende dalla separazione dello status di lavoratore da quello di socio, infatti la prestazione di lavoro è oggetto di un rapporto giuridico totalmente autonomo da quello mutualistico.

Le recenti abrogazioni apportate dalla legge 30/2003 non contribuiscono ad eliminare la predetta distinzione, in quanto la prestazione di lavoro non può essere identificata nella prestazione mutualistica, la prima è strumentale al raggiungimento della mutualità medesima. Pertanto la progressiva estensione da parte del legislatore della disciplina sul lavoro subordinato al socio lavoratore di cooperativa, comporta l’applicazione anche nei confronti di questi ultimi della regola generale dell’incompatibilità di prestazione d’attività lavorativa subordinata contemplata nella circolare 179/89 per i Presidenti del C.d.A., gli Amministratori unici e i Consiglieri delegati.

Da La Previdenza   la notizia qui

Indennità sostitutiva di preavviso per licenziamento di lavoratore subordinato Venerdì, Giu 15 2007 

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Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 maggio 2007, n. 11094.

E’ soggetta agli incrementi salariali stabiliti dal CCNL.

La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 15 maggio 2007, n. 11094, ha accolto il ricorso di un ingegnere licenziato dalla Spa i cui aveva il ruolo di dirigente.
Il ricorrente, infatti, riteneva che l’indennità supplementare prevista dal contratto collettivo dirigenti industriali dovesse essere liquidata tenendo conto degli aumenti retributivi stabiliti dal CCNL stipulato in data successiva al licenziamento, ma avente efficacia retroattiva anteriore.
La Corte d’Appello di Napoli aveva rigettato l’appello principale della società e quello incidentale del lavoratore, adducendo che le disposizioni transitorie dell’art. 3 del suddetto CCNL stabiliscono che “gli aumenti retributivi trovano applicazione nei confronti dei dirigenti in servizio alla data del 23 maggio 2000”, mentre il rapporto di lavoro del ricorrente si era concluso nel febbraio del 2000.
L’ingegnere, invece, aveva proposto ricordo in Cassazione, affermando che la decorrenza contrattuale degli aumenti retributivi ricadeva nel periodo di preavviso che avrebbe dovuto lavorare.
La Cassazione, dunque,  ha ricordato che entrambe le parti del rapporto di lavoro possono recedere dal contratto a tempo indeterminato dando il preavviso nel tempo fissato dal CCNL e che il diritto a lavorare in tale periodo può venir meno in seguito alla corresponsione dell’indennità sostitutiva di preavviso, che equivale al pagamento della retribuzione che sarebbe spettata per detto periodo.
Ciò, secondo la Cassazione, comporta l’obbligo di salvaguardare tutti i diritti retributivi che sarebbero maturati nel periodo di preavviso, anche ai fini dell’indennità supplementare e afferma “Il contenuto dell’obbligazione prevista per la parte recedente dall’art. 2218 codice civile di pagare, in mancanza di preavviso lavorato, un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso, attribuisce rilevanza agli aumenti retributivi intervenuti nel corso del preavviso, sia dell’indennità supplementare per i dirigenti”.

Da Consulenza Del Lavoro    la notizia qui