D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30″.
Il contratto di somministrazione lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato.
Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse nonchè sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o tempo indeterminato.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore.
Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e contiene alcuni elementi, fra cui:
1 gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;
2 il numero dei lavoratori da somministrare;
3 la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
4 le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
5 il luogo, l’orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
IMPORTANTE: possono esercitare l’attività di somministrazione di lavoro solamente le agenzie iscritte nell’apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro, autorizzate dal Ministero stesso e accreditate dalle Regioni.
Ottobre 29, 2008 alle 8:24 am |
Vorrei sapere se e’ possibile che il livello inquadramentale e quindi anche retributivo di un dipendente puo’ essere superiore a quello del suo responsabile diretto che ha un livello inferiore !!!!!!
Aprile 15, 2009 alle 7:22 pm |
salve,il mio quesito e questo:ho firmato un contratto di somministrazione,per 3 mesi.durante il periodo di prova,che era circa 6 giorni mi sono ammalato,la malattia mi viene ritrubuita.e se si da chi viene retribuita.grazie per l,aiuto