Non necessita la comunicazione dell’avvio del procedimento nei trasferimenti dei pubblici dipendenti Lunedì, Giu 18 2007 

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TAR, Toscana, Firenze, sezione I, 24 aprile 2007, n. 695 - Bellini Gesuele

Il trasferimento di un dipendente pubblico, in adempimento ad una sollecita organizzazione dei servizi, non necessita della comunicazione di avvio dell’inizio del procedimento.

Così ha stabilito il TAR Toscana – Firenze, Sezione I, nella sentenza 24 aprile 2007, n. 695. La vicenda ha riguardato un Ispettore Capo della Polizia di Stato, che con provvedimento del Questore è stato aggregato presso un altro ufficio per un periodo di tempo limitato. L’interessato ha proposto ricorso sollevando tra i motivi di doglianza la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

Il Collegio, premettendo che nel settore della pubblica sicurezza esiste un ampio potere di gestione del personale, dovendo l’Amministrazione istituzionalmente provvedere alla tutela di interessi primari per la civile convivenza, osserva che il trasferimento riguardante il ricorrente è da considerarsi legittimo, anche se non è stato dato avviso dell’inizio del relativo procedimento, né è specificamente e dettagliatamente motivato circa le ragioni che ne hanno determinato l’adozione, in quanto “non costituisce trasferimento in senso tecnico, ma integra soltanto una modalità di estrinsecazione dei profili organizzativi del servizio stesso e non esige le medesime garanzie procedimentali previste per i trasferimenti in senso stretto”….[continua...]

Da La Previdenza.it    la notizia qui

Rapina sul posto di lavoro: il trauma subito dal lavoratore dà diritto all’indennità di infortunio Lunedì, Giu 18 2007 

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Corte di Cassazione: sentenza n. 12875 del 2007

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha riconosciuto ad una donna, direttrice di un’agenzia postale, che durante gli ultimi tre anni di servizio era rimasta vittima di due rapine a mano armata, in una delle quali le era stato azionato contro un estintore, l’indennità di infortunio sul lavoro anche se l’evento delittuoso non poteva, di per sè solo, essere causa di trauma emotivo.

Quindi secondo la Corte, il preesistente stato patologico non esclude il nesso causale quando l’infortunio ne aggrava le conseguenze. 

Stress dal lavoro: il danno da incidente stradale può essere risarcito Lunedì, Giu 18 2007 

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La Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza del 7 giugno 2007, n. 13309, ha stabilito che il dipendente che abbia avuto un incidente stradale a causa di stress da lavoro può ottenere il risarcimento, previa dimostrazione della relazione tra lo stress e l’attività lavorativa.

Fatto e diritto
Un funzionario bancario era rimasto gravemente ferito in un incidente mentre era in trasferta e aveva chiesto al datore di lavoro un forte risarcimento per i danni subiti nello stesso incidente provocato, a suo dire, dallo «stress da continua trasferta».
Il giudice del lavoro ed il Tribunale avevano rigettato l’appello principale del lavoratore e quello incidentale del datore di lavoro, diretto ad ottenere la restituzione della retribuzione pagata durante la malattia conseguente all’infortunio.

Le osservazioni e le motivazioni dell’azienda
Per il datore di lavoro l’attività del dipendente constava della normale attività lavorativa svolta da tutti i lavoratori incaricati della promozione di affari per conto del datore di lavoro stesso.
Il datore di lavoro, inoltre, aveva sottolineato che l’incidente stradale era avvenuto quando non erano ancora trascorsi quattro giorni dall’inizio della missione e che tale missione era iniziata a distanza di 36 giorni dalla precedente. Ne consegue, secondo il datore di lavoro, che il lavoratore avesse usufruito di un periodo di tempo fra le due missioni sicuramente congruo per reintegrare le energie psico fisiche usurate dalla precedente missione.
Il mancato accoglimento della richiesta di essere destinato a diversa località, inoltre, non poteva costituire particolare aggravio, dato che solo nel primo giorno di missione era stato necessario un percorso più lungo di 300 chilometri, ma ciò risaliva a circa quattro giorni prima del sinistro.
Per il datore di lavoro le modalità dell’incidente stradale rilevavano che lo stesso si era verificato perché il dipendente, nonostante il fondo stradale umido, aveva imboccato una curva ad elevata velocità ed invaso l’opposta corsia, finendo contro un pesante automezzo che procedeva regolarmente nella direzione opposta. E il comportamento del guidatore non sarebbe stato imputabile a condizioni di stanchezza o di abbassamento della soglia di attenzione, ma ad un comportamento imprudente cosciente e volontario.

La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha riconosciuto il nesso di causalità tra la condotta tenuta dalla banca e l’evento dannoso da cui il ricorrente è rimasto leso.
La Corte, infatti, ha rilevato che la responsabilità dell’imprenditore è causata dalla dimensione inadeguata dell’organico, che costituiva una condizione lavorativa stressante, dalla quale poteva derivare una specifica responsabilità datoriale.
Infatti, sostiene la Cassazione, che il ricorrente era stato in missione per ben 407 giorni, percorrendo alla guida della propria auto 80.409 chilometri, oltre alla sua normale attività lavorativa.
In tale decisone la Corte di Cassazione aveva però escluso che tra le cause avessero potuto concorrere anche lo stato personale di stress, unito all’ansia e alla preoccupazione per le condizioni di salute dei familiari, nonchè lo stato di stress acuito ed aggravato dal profondo insoddisfacimento per una progressione di carriera ingiustamente negata…[continua...]

Da Consulenza Del Lavoro    la notizia qui

Il fallimento non è un buon motivo per non mantenere la ex Lunedì, Giu 18 2007 

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Non è un buon motivo, per non mantenere la ex moglie e i figli, invocare il fallimento e il dissesto economico. Un padre giovane e sano deve comunque trovarsi un’altra occupazione e prendersi le sue responsabilità. Altrimenti rischia una condanna penale.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23086 del 13 giugno 2007.

Da Cassazione.net  la notizia qui