Pari opportunità tra uomo e donna Martedì, Giu 19 2007 

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Il datore di lavoro deve rispettare il principio di uguaglianza professionale tra i lavoratori della sua impresa (art. 3 Costituzione).

L’art. 37 della Costituzione stabilisce infatti “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consistere l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione…”

Discriminazione diretta (L. 903/77): costituisce discriminazione diretta qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discrimando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e altro lavoratore in situazione analoga (art. 2 Direttiva CE 207/76). Si ha questo tipo di discriminazione ogni volta che il datore di lavoro seleziona o valuta il personale femminile in maniera diversa rispetto a quello maschile, senza che i criteri adottati siano adeguatamente motivati in relazione alla professionalità e al tipo di prestazione richiesta. es. di discriminazione si realizza mediante la sottoposizione le aspiranti lavoratrici a test di gravidanza, infatti l’art. 8 Legge 300/70 (statuto dei lavoratori) prevede che lo stato di gravidanza non può essere oggetto di indagine da parte del datore di lavoro. All’interno del concetto di discriminazione diretta rientrano le forma di discriminazione c.d. occulta o dissimulata.

Discriminazione indiretta (L. 125/91 – Circolare Min. Lav. 26 marzo 2001 n. 31): si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa, purchè l’obiettivo sia legittimo e i mezzi per il suo conseguimento siano appropriati e necessari (art. 2 Direttiva CE 207/76).

Licenziamento della lavoratrice per matrimonio (art. 1 L. 7/63): sono nulle e si considerano non apposte le clausole contenute in un contratto che prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza di matrimonio. Si presume tale il licenziamento intimato nel periodo che va dalla richiesta della pubblicazione civile di matrimonio fima a un anno dopo l’avvenuta celebrazione (Cass. 10 maggio 2003 n. 7176).

Le discriminazioni relative all’accesso, al lavoro, alla formazione professionale, alla parità retributiva, alle qualifiche, alle mansioni, alla carriera, nonchè all’età di pensionamento sono punite con l’ammenda da € 103,00 a 516,00.

Vedi anche   Le donne diventano

Sfruttamento dei lavoratori extracomunitari irregolari: approvato il testo al Senato Martedì, Giu 19 2007 

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Via libera a l Senato al testo del disegno di legge in materia di “Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale”.
L’esame passa ora all’altro ramo del Parlamento.
Tra le novità l’introduzione nel codice penale di una nuova fattispecie: “grave sfruttamento dell’attività lavorativa”, per la quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Inoltre per chiunque recluti lavoratori, ovvero ne organizzi l’attività lavorativa, sottoponendo gli stessi a grave sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione è prevista la pena della reclusione da tre a otto anni, e la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata.

Da Il Sole 24 Ore  disegno di legge

Previdenza, il governo fa i conti: tagliare lo scalone costa 5 miliardi Martedì, Giu 19 2007 

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Damiano: un salto che può essere «attenuato». Da oggi negoziato no stop.

ROMA — Il ministro del Lavoro Cesare Damiano ribadisce che il governo ha intenzione di «attenuare» lo scalone del 2008 che porterà a 60 anni l’età minima di pensione, ma alla vigilia della trattativa no-stop con le parti sociali che scatta oggi a Palazzo Chigi, il governo non ha ancora trovato la copertura finanziaria. E il costo dell’operazione, che indubbiamente preoccupa il ministro dell’Economia, Tommaso Padoa-Schioppa, è imponente. Secondo i documenti dell’esecutivo, se invece dello scalone si passasse nel 2008 ad uno scalino più piccolo, portando l’età pensionabile da 57 a 58 anni (aumentando poi l’età minima di un anno ogni due), servirebbero quasi 5 miliardi di euro nei prossimi quattro anni.

L’ACCORDO NON C’E’ – Il problema, per l’esecutivo, non è solo la scarsità di risorse per la contro-riforma delle pensioni. Nella maggioranza manca ancora un accordo complessivo sull’uso del tesoretto di 10 miliardi messo da parte, che secondo Padoa- Schioppa dovrebbe essere destinato per tre quarti alla riduzione del deficit e, per il resto, alle pensioni più basse, quelle dei giovani e ai nuovi ammortizzatori sociali. «E’ solo una delle proposte» ha detto ieri il ministro della Solidarietà Sociale, Paolo Ferrero, di Rifondazione, accusando implicitamente il ministro dell’Economia: «C’è chi accentua gli elementi di bilancio andando anche oltre gli obiettivi di Maastricht e non tiene conto del disagio sociale». Ferrero ha chiesto altri 600 milioni per un piano casa per i più deboli: «A ottobre scade la proroga degli sfratti e a Natale rischiamo di trovarci – ha detto – 20mila persone in mezzo alla strada»….[continua...]

Da Il Corriere Della Sera   la notizia qui

Recesso ad nutum ex art. 2118 cod. civ. Martedì, Giu 19 2007 

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(Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 maggio 2007, n. 11740 – Avv. Giuseppe Salvi).

In merito al recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 2118 cod. civ., la Suprema Corte, aderisce, con la recentissima pronuncia in epigrafe, alla tesi della “c.d. efficacia obbligatoria” del preavviso configurando in capo al soggetto recedente l’esistenza del diritto potestativo di sostituire il periodo di preavviso con la corresponsione della relativa un’indennità, indipendentemente dal consenso manifestato dall’altra parte del rapporto di lavoro.

Giudici della legittimità stabiliscono, pertanto, che il rapporto lavorativo deve considerarsi cessato al momento della ricezione – e non dell’accettazione – dell’atto unilaterale di recesso, risultando da tale momento ininfluenti eventuali avvenimenti successivi concernenti il rapporto di lavoro cessato.

Questo indirizzo della Corte di Cassazione si pone in netto contrasto con la precedente posizione assunta dai medesimi Giudici della legittimità che, negli anni passati, hanno più volte affermato la tesi contraria della c.d. “efficacia reale” del preavviso secondo la quale può essere consentita la corresponsione di un’indennità sostitutiva del preavviso con effetti estintivi immediati del rapporto di lavoro solo dietro accordo di entrambe le parti a rinunziare alla prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso. In mancanza di detto accordo, rimarrebbe pienamente operativo il rapporto di lavoro con tutte le obbligazioni connesse, fino alla scadenza del termine di preavviso…[continua...]

Da La Previdenza.it   la notizia qui