Il datore di lavoro deve rispettare il principio di uguaglianza professionale tra i lavoratori della sua impresa (art. 3 Costituzione).
L’art. 37 della Costituzione stabilisce infatti “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consistere l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione…”
Discriminazione diretta (L. 903/77): costituisce discriminazione diretta qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discrimando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e altro lavoratore in situazione analoga (art. 2 Direttiva CE 207/76). Si ha questo tipo di discriminazione ogni volta che il datore di lavoro seleziona o valuta il personale femminile in maniera diversa rispetto a quello maschile, senza che i criteri adottati siano adeguatamente motivati in relazione alla professionalità e al tipo di prestazione richiesta. es. di discriminazione si realizza mediante la sottoposizione le aspiranti lavoratrici a test di gravidanza, infatti l’art. 8 Legge 300/70 (statuto dei lavoratori) prevede che lo stato di gravidanza non può essere oggetto di indagine da parte del datore di lavoro. All’interno del concetto di discriminazione diretta rientrano le forma di discriminazione c.d. occulta o dissimulata.
Discriminazione indiretta (L. 125/91 – Circolare Min. Lav. 26 marzo 2001 n. 31): si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa, purchè l’obiettivo sia legittimo e i mezzi per il suo conseguimento siano appropriati e necessari (art. 2 Direttiva CE 207/76).
Licenziamento della lavoratrice per matrimonio (art. 1 L. 7/63): sono nulle e si considerano non apposte le clausole contenute in un contratto che prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza di matrimonio. Si presume tale il licenziamento intimato nel periodo che va dalla richiesta della pubblicazione civile di matrimonio fima a un anno dopo l’avvenuta celebrazione (Cass. 10 maggio 2003 n. 7176).
Le discriminazioni relative all’accesso, al lavoro, alla formazione professionale, alla parità retributiva, alle qualifiche, alle mansioni, alla carriera, nonchè all’età di pensionamento sono punite con l’ammenda da € 103,00 a 516,00.
Vedi anche Le donne diventano