(Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 maggio 2007, n. 11740 - Avv. Giuseppe Salvi).
In merito al recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 2118 cod. civ., la Suprema Corte, aderisce, con la recentissima pronuncia in epigrafe, alla tesi della “c.d. efficacia obbligatoria” del preavviso configurando in capo al soggetto recedente l’esistenza del diritto potestativo di sostituire il periodo di preavviso con la corresponsione della relativa un’indennità, indipendentemente dal consenso manifestato dall’altra parte del rapporto di lavoro.
Giudici della legittimità stabiliscono, pertanto, che il rapporto lavorativo deve considerarsi cessato al momento della ricezione - e non dell’accettazione - dell’atto unilaterale di recesso, risultando da tale momento ininfluenti eventuali avvenimenti successivi concernenti il rapporto di lavoro cessato.
Questo indirizzo della Corte di Cassazione si pone in netto contrasto con la precedente posizione assunta dai medesimi Giudici della legittimità che, negli anni passati, hanno più volte affermato la tesi contraria della c.d. “efficacia reale” del preavviso secondo la quale può essere consentita la corresponsione di un’indennità sostitutiva del preavviso con effetti estintivi immediati del rapporto di lavoro solo dietro accordo di entrambe le parti a rinunziare alla prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso. In mancanza di detto accordo, rimarrebbe pienamente operativo il rapporto di lavoro con tutte le obbligazioni connesse, fino alla scadenza del termine di preavviso…[continua...]
Da La Previdenza.it la notizia qui
Luglio 5, 2007 alle 8:57 am
Ottimo il commento dell’avv. Salvi, cui vanno i miei complimenti.
Anche io ho deciso di scrivere sul tema, discutendo in generale la questione confrontando la natura dell’istituto del recesso con i precedenti pareri giurisprudenziali.
Lascio il permalink dal mio blog, ma se preferite potete leggerlo su OverLex o prossimamente su Diritto&Diritti.
http://www.lucalodi.it/2007/07/04/lefficacia-obbligatoria-del-preavviso/
Ritengo che sia un tema davvero interessante e sostengo fortemente l’efficacia obbligatoria del preavviso, piuttosto che l’efficacia reale su cui la precedente giurisprudenza si orientava maggiormente.
Saluti,
Luca Lodi
Luglio 7, 2007 alle 6:36 pm
non condivido assolutamente la tesi dell’efficacia obbligatoria, cosi come non la condivide autorevolmente il Prof. Meucci nel suo articolo di approfondimento del 2 lglio leggibile a questo link:
http://www.laprevidenza.it/news.cfm?idn=1930
La tesi è minoritaria e conservatrice e segna un regresso nei diritti del lavoratore.
Quindi dissento dalla impostazione del post che mi precede di Lodi.
Saluti a tutti.
eskimo
Luglio 10, 2007 alle 10:50 am
come ho risposto sul mio blog:
eskimo, ti ringrazio della segnalazione che mi era sfuggita su LaPrevidenza. Come ho scritto, personalmente ritengo che l’efficacia obbliatoria rispecchi maggiormente l’interpretazione letterale dell’art. 2118 c.c., ma ho anche fatto menzione del fatto che buona parte della giurisprudenza è orientata verso l’efficacia reale (e che semmai la vedrei configurabile nel preavviso non lavorato, cioè recesso immediato).
Ma sia la mia, che quella dell’avv. Salvi (la cui professionalità non metto in dubbio) e sia quella del prof. Meucci (anch’egli di professionalità non in discussione) sono pur sempre opinioni, commenti.
Per ora io vedo più idonea un’interpretazione (anzitutto letterale) di efficacia obbligatoria piuttosto che reale, soprattutto se ci sono sentenze come quella del maggio scorso che sono di questa linea. Poi se il resto della giurisprudenza la pensa in senso opposto (efficacia reale), l’unica cosa che ci rimane da fare è aspettare un giudizio delle Sezioni Unite, no?
E comunque sia, come dici tu, sono giovane e chissà che con l’esperienza non cambi posizione. Per ora, però, preferisco condividere (e motivare nel mio commento pubblicato) l’interpretazione della efficacia obbligatoria e quindi condividere l’opinione espressa dall’avv. Salvi.
Grazie del contributo,
Luca