recesso-nutum.jpg

(Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 maggio 2007, n. 11740 - Avv. Giuseppe Salvi).

In merito al recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 2118 cod. civ., la Suprema Corte, aderisce, con la recentissima pronuncia in epigrafe, alla tesi della “c.d. efficacia obbligatoria” del preavviso configurando in capo al soggetto recedente l’esistenza del diritto potestativo di sostituire il periodo di preavviso con la corresponsione della relativa un’indennità, indipendentemente dal consenso manifestato dall’altra parte del rapporto di lavoro.

Giudici della legittimità stabiliscono, pertanto, che il rapporto lavorativo deve considerarsi cessato al momento della ricezione - e non dell’accettazione - dell’atto unilaterale di recesso, risultando da tale momento ininfluenti eventuali avvenimenti successivi concernenti il rapporto di lavoro cessato.

Questo indirizzo della Corte di Cassazione si pone in netto contrasto con la precedente posizione assunta dai medesimi Giudici della legittimità che, negli anni passati, hanno più volte affermato la tesi contraria della c.d. “efficacia reale” del preavviso secondo la quale può essere consentita la corresponsione di un’indennità sostitutiva del preavviso con effetti estintivi immediati del rapporto di lavoro solo dietro accordo di entrambe le parti a rinunziare alla prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso. In mancanza di detto accordo, rimarrebbe pienamente operativo il rapporto di lavoro con tutte le obbligazioni connesse, fino alla scadenza del termine di preavviso…[continua...]

Da La Previdenza.it   la notizia qui