Demansionamento del dipendente pubblico Mercoledì, Giu 20 2007 

Su richiesta di un nostro lettore, pubblichiamo una recente sentenza del Tribunale di Camerino relativa al demansionamento di un dipendente pubblico.

N° 25/07 Sent.

N° 116/05 R.G.L.

N° 246/07 Cron.

TRIBUNALE DI CAMERINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Camerino, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Giuliana Basilli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile – in materia di lavoro – iscritta al n. 116/05 del Ruolo Generale del lavoro dell’ anno 2005. promossa con ricorso depositato presso la Cancelleria il 20.6.2005,

DA

 

B……. I……, residente a ………………………………, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso introdutivo dall’ Avv. Barbara Arzilli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’ Avv. Barbara Arzilli in Macerata via Lorenzoni n. 17;

- ricorrente -

CONTRO

 

COMUNE DI C……………………….., in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a stare in giudizio in virtù di deliberazione Giunta Municipale n. 198/2005, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine della memoria di costituzione e risposta, dall’ Avv. Tommaso Acconcia e dall’ Avv. Claudio Cicconi, ed elettivamente domiciliato in San Severino Marche via XX Settembre n.4 presso lo studio legale Acconcia – Cicconi,

- resistente -

Oggetto: demansionamento

 

Conclusioni per il ricorrente:

” accertare i fatti in premessa e il comportamento illegittimo, tenuto dal Comune di C………….. e per l’effetto dichiarare la revoca, la nullità o annullare la delibera n. 101 del 3.7.2004 in quanto lesiva dei diritti del ricorrente con il contestuale ripristino della funzione di comandante in capo al sig. B…………..

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ”

 

Conclusioni per il resistente:

” Conclude affinchè l’ Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, voglia:

In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.

Nel merito, accertata la piena legittimità dell’ operato dell’ Amministrazione, respingere il ricorso promosso dal dipendente I…… B…….

Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite. ”

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorso depositato in data 20.06.2005 B……. I…….., dipendente del Comune di C………., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Camerino in funzione di Giudice del Lavoro il predetto Ente, perchè venisse dichiarata la revoca, la nullità o l’ annullamento della delibera n. 101 del 3 luglio 2004, con la quale l’ Amministrazione convenuta aveva revocato le funzioni di Comandante del Servizio di Polizia Muncipale al tenente B……, con il contestuale ripristino della funzione di Comandante in capo al medesimo B…….

Esponeva il ricorrente:

- di essere dipendente del Comune di C……. sin dal 1980 con funzioni di Comandante di Polizia Municipale;

- che, con delibera Giunta Municipale n. 14 del 14.2.2001 ( rectius : 2002); il Comune di C……. decideva di trasferire il Servizio di Statistica dall’ Area Demografica a quella di Polizia Municipale;

- che, con provvedimento n. 2030 del 21.2.2002, l’ espletamento delle operazioni di rilevazioni statistiche veniva affidato al B……, nominato unico responsabile del Servizio, mantenendo le funzioni di Comandante di Polizia Muncipale;

- che poi, con delibera n. 101 del 3.7.2004, motivata con esigenze di rimodulazione e riorganizzazione del Servizio di Polizia Municipale, venivano revocate al ten. B…… le funzioni di Comandante del Servizio di Polizia Municipale;

- che tale determinazione si doveva ritenere illegittima.

Il Comune di C……, si costituiva in giudizio con memoria di costituzione e risposta, eccependo, preliminarmente, l’ inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del Giudice adito e, nel merito, contestando in fatto e in diritto le deduzioni e conclusioni di cui al ricorso.

L’ ente convenuto chiedeva pertanto, in via preliminare, dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione e, nel merito, il rigetto della domanda, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

L’ istruttoria si estrinsecava nella produzione di documenti e nell’ interrogatorio libero delle parti; veniva quindi concesso termine per note difensive e, all’ udienza dell’ 1.3.2007, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo del quale si dava lettura in pubblica udienza.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Va in primo luogo rilevata l’ infondatezza dell’ eccezione di giurisdizione formulata da parte resistente.

In materia di lavoro pubblico privatizzato, dal sistema di riparto di giurisdizione delineato dall’ art. 63 co.1 D. L. vo n. 165/2001, risulta che non è consentito al titolare del diritto soggettivo, che risente degli effetti di un atto amministrativo, di scegliere, per la tutela del diritto, di rivolgersi al giudice amministrativo per l’ annullamento dell’ atto, oppure al giudice ordinario per la tutela del rapporto di lavoro previa disapplicazione dell’ atto presupposto, atteso che, in tutti i casi nei quali vengono in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l’ instaurazione del giudizio ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell’ atto e dagli ampi poteri riconsciuti al giudice ordinario dal secondo comma del menzionato art. 63 (Cass. S.U. ord. n. 13169 del 5.6.2006; sulla base del suddetto principio la Corte ha dichiarato la giurisdizione dell’ A.G.O. in controversia concernente, alla stregua del ”petitum” sostanziale azionato, il comportamento del Comune datore di lavoro il quale, modificando con tre delibere la pianta organica, aveva dapprima soppresso il posto al quale era addetto il ricorrente, collaboratore professionale, poi deliberato di adibirlo a mansioni di autista di scuolabus e manutenzione di mezzi comunali, quindi, a fronte del rifiuto di questi, deliberato di collocarlo in mobilità con atti che, pur essendo oggetto di richiesta di annullamento, costituivano espressione del potere di gestire i rapporti di impiego del personale).

La giurisdizione del Giudice ordinario e di quello amministrativo, infatti, deve essere in concreto identificata non già in base al criterio dela soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del cd. ”petitum” sostanziale, ossia considerando l’ intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest’ ultima dal diritto positivo. In proposito, inoltre, non rileva che la pretesa sostanziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo, poichè l’ individuazione della giurisdizione è determinata dall’ oggetto della domanda, il quale deve essere inquadrato, in base al criterio oggettivo del ”petitum” sostanziale, all’ esito dell’ indagine sull’ effettiva natura della controversia in relazione ale caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio (Cass. S.U. sent. n. 14846 del 28.6.2006; Cass. S.U. n. 7507 del 15.5.2003).

Nel caso di specie, alla luce dell’ orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte sopra riferito e considerato il petitum sostanziale individuato sulla base della effettiva natura della controversia ( il ricorrente deduce la violazione di un diritto soggettivo e chiede la declaratoria di revoca, nullità o annullamento della delibera n. 101/2004 allo scopo di ottenere il ripristino della funzione di Comandante della Polizia Muncipale del Comune di C………….. ), si ritiene sussistente la giurisdizione dell’ Autorità Giudiziaria Ordinaria. In relazione alla presente controversia.

Nel merito, la domanda attorea è fondata nei termini che seguono.

La soluzione della controversia impone come punto di passaggio obbligato l’ esame ”cronologico” delle qualifiche e, soprattutto, delle mansioni del ricorrente B…….. e dei relativi atti comunali, sulla base della documentazione agli atti di causa e delle circostanze incontestate emerse in sede di interrogatorio libero delle parti, nonchè della normativa di riferimento, cioè relativa alla polizia municipale.

A seguito dell’ assunzione, avvenuta con delibera consiliare del Comune di C……. del 22.2.1980 n. 9, B…….I…….. svolgeva le funzioni di Comandante della Polizia Municipale di C………. e in particolare mansioni di coordinamento e direttive ai vigili urbani e al restante personale dell’ area e tali mansioni sono state svolte ininterrottamente fino al febbraio 2002.

Con delibera Giunta Municipale n. 14 del 14.2.2002, immeditamente esecutiva, l’ Amministrazione decideva di trasferire le funzioni statistiche di competenza dell’ Ente Locale al Servizio di Polizia Municipale, creando un ufficio statistica (v. parte motiva del doc. n. 1 prodotto dal ricorrente) .

Appena una settimana dopo, con provvedimento prot. n. 2030 del 21.2.2002 emesso dal responsabile del servizio di Polizia Municipale dott. A……….V………, il Tenente I……… B………., ”attuale comandante del Servizio di Polizia Municipale” , veniva nominato unico responsabile (ed addetto) del predetto ufficio statistica, mantenendo le funzioni di comandante del Servizio di Polizia Municipale.

Infine, con delibera Giunta Municipale n. 101 del 2.7.2004 si deliberava ” di revocare al tenente B……….I…….. le funzioni di Comandante del Servizio di Polizia Municipale, attualmente in capo allo stesso”.

Tale delibera risulta formalmente emessa per le seguenti causali e motivi:

- intenzione di ” procedere ad una rimodulazione e riorganizzazione del Servizio di Polizia Municipale operante nell’ Area di Vigilanza…al fine di permettere al personale presente nel citato settore di acquisire una specifica professionalità che può essere raggiunta solo attraverso un coinvolgimento ed un impegno personale dei soggetti interessati nelle funzioni da svolgere con responsabilità diretta in ordine agli atti e operazioni da porre in essere”,

- ” … si ritiene necessario avvicendare al comando del servizio del quo un soggetto diverso da quello (Ten. I…….B…..) che attualmente svolge le relative funzioni…”,

- ” … si rende necessario revocare le funzioni in precedenza attribuite al Ten I…….B…….. in ragione anche dell’ incarico di responsabilità dell’ Ufficio Statistica al quale quest’ ultimo risulta già preposto”,

- ” … dalla scelta deriverà un sicuro vantaggio all’ Ente… un miglioramento della qualità del servizio reso all’ utenza, nonchè una crescita professionale del soggetto che sarà coinvolto nell’ operazione…”,

- ” … dall’ operazione in questione non conseguirà un diverso trattamento giuridico ed economico per il ten. I……B…… le mansioni attualmente svolte dal B……., anche in ragione dell’ incarico cui è preposto presso l’ Ufficio Statistica, sono da ritenersi equivalenti e senza diminuzione della retribuzione globalmente goduta”,

- ” … l’ avvicendamento di cui sopra… si rende necessario anche a seguito delle ultime vicende giudiziarie che hanno visto coinvolto il tenente B…….. … l’ amministrazione non si è potuta esimere dall’ attivare un procedimento disciplinare… dieci anni fa lo stesso è stato sottoposto ad altro procedimento disciplinare” (v. doc. 2 prodotto da parte ricorrente).

Il provvedimento di revoca dovrebbe trovare ragione e fondamento, secondo la motivazione della delibera e le deduzioni dell’ Ente resistente, nella potestà organizzativa dell’ ente e nel legittimo esercizio dello ius variandi del datore di lavoro con equivalenza delle mansioni precedenti e successive al provvedimento.

Ritiene invece il Giudicante che l’ attività posta in essere dal Comune resistente non risulta rispettosa della normativa, e in particolare del disposto dell’ art. 52 D. l.vo n. 165/2001, che richiama e ribadisce i principi di cui all’ art. 2103 c.c., e del CCNL di comparto.

L’esame della parte motiva del provvedimento di revoca dell’ incarico di Comandante della Polizia Municipale in capo al B……. evidenzia, invero, che le motivazioni e causali dell’ atto sono indicate con formule stereotipate e prive di effettivo significato ed appaiono lacunose, generiche e contraddittorie, non sono indicate ragioni concrete, tecniche e/o organizzative, per la revoca dell’ incarico al B……

L’unica ragione concreta della revoca dell’ incarico desumibile dalla delibera n. 101/2004 è data dal coinvolgimento del B……. in vicende giudiziarie e nella sottoposizione dello stesso a procedimenti disciplinari, uno risalente nel tempo ed uno più recente, e quindi un intento ”paradisciplinare”, da cui deriva l’ illegittimità del provvedimento per contrasto con il principio di tipicità e tassatività delle sanzioni disciplinari e per violazione delle norme relative al procedimento disciplinare.

Nel caso di specie, risulta evidente, anche soltanto sulla base del mero esame degli atti posti in essere dall’ Ente Locale, che non ci troviamo di fronte ad un datore di lavoro accorto ed imparziale che si avvale legittimamente dello ius variandi, ma di fronte ad un datore che, pur di ”eliminare” da un posto di responsabilità e ”visibilità” un dipendente ‘’scomodo”, non esita ad esporsi alle gravi conseguenze che possono derivare da un contenzioso come quello che ci occupa.

Le motivazioni addotte nella delibera in questione, invero, non giustificano la revoca dell’ incarico di Comandante di Polizia Municipale al B…….., la sua assegnazione, quale ”responsabile unico” all’ ufficio statistica e la sua sostanziale esclusione dall’ organico della Polizia Municipale, senza considerare l’ effettiva consistenza e le condizioni di lavoro del ricorrente, il quale, in sede di interrogatorio libero, ha riferito, con riguardo al lavoro presso l’ ufficio statistica, ” l’espletamento di dette mansioni richiede pochissimo tempo, data l’ entità della popolazione, ciò fino a settembre 2004, preciso che svolgevo detto lavoro nella soffitta del Comune dove ero completamente solo. Con provvedimento dell’ ottobre 2004 mi sono stati assegnati altri sette procedimenti…”

Ritiene inoltre il Giudicante che, dalla semplice lettura della normativa di riferimento e della documentazione agli atti relativa alle mansioni effettivamente assegnate se disimpegnate dal B……, emerga in modo palese la violazione dell’ art.2103 c.c., i cui principi sono ribaditi dall’ art. 52 del D. L.vo n. 165/2001, da parte dell’ Ente datore di lavoro.

Il Tenente B……..I……., quale Comandante del Corpo di Polizia Municipale espletava mansioni pacificamente consistite – tra l’ altro – in attività di coordinamento del personale addetto al proprio ufficio, in attività di polizia giudiziaria e di polizia locale o amministrativa, di qualificato contatto con la popolazione e con autorità pubbliche, sicuramente professionalmente più qualificanti di quelle assegnate da ultimo ed attualmente espletate presso l’ ufficio statistica.

Nella nota n. 6508 del 4.6.2002 indirizzata al B……. e in quelle allegate alla stessa (doc. n. 5 di parte ricorrente) sono elencate le funzioni da svolgere da parte dell’ ufficio statistica ” di esclusiva competenza ” del B………

Da tali note si evince che trattasi di mansioni di carattere ripetitivo, che non richiedono particolare professionalità, e comunque un grado di professionalità notevolmente inferiore rispetto a quelle di Comandante della Polizia Muncipale, e non implicano, a differenza di quelle in precedenza svolte presso l’ Ufficio di Polizia Municipale, l’esercizio di funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori, funzioni queste ultime che, tra l’ altro, il ricorrente, ha espletato per lungo tempo.

Ciò risulta palese soltanto considerando le ridotte dimensioni e l’ entità della popolazione del Comune di C…………. ( nella delibera n. 14 del 14.2.2002 si indica una popolazione di circa 4.600 abitanti) e la conseguente limitata consistenza – in termini di operazioni da svolgere, di semplicità e ripetitività delle stesse e del tempo necessario per l’ espletamento – dell’ attività dell ufficio statistica, nel quale per altro il B……… opera quale unico addetto (v. nota n. 6508 del 4.6.2002 e delibera n. 101/2004) , mentre, come sopra evidenziato, quale comandante di Polizia Municipale effettuava attività di coordinamento e direzione di altri dipendenti di livello inferiore ( v. dotazione organica del Comune di C…….. in atti) .

Non si può inoltre non tener conto che la Polizia Municipale è caratterizzata dalla peculiarità ed atipicità delle funzioni attribuite che concernono una attività di Polizia locale la cui azione è preordinata alla tutela del pubblico interesse, dovendo garantire la sicurezza, la salvaguardia e l’ ordinata e civile convivenza della collettività.

La normativa di riferimento, costituita dalle legge 7.3.1986 n. 65 – legge quadro sull’ ordinamento della Polizia Municipale – , riconosce al Comandante del Corpo quella specificità e quella autonomia che sono elementi di peculiarità ed atipicità che lo contraddistinguono dagli altri responsabili delle strutture comunali, anche di livello apicale.

In sostanza, essendo il Comandante della Polizia Municipale l’ unica figura professionale, nell’ ambito del comune, che gode di una disciplina ad hoc, non è consentita la sua sostituzione con un altro soggetto, essendogli riservata per espressa previsione normativa, una disciplina diversa da quella degli altri dipendenti ( v. Consiglio di Stato 12.3.1996 n. 262 e 28.4.1995 n. 623).

La materia della polizia locale trova inoltre regolamentazione nella legge Regione Marche n. 38 del 29 ottobre 1988 – norme in materia di polizia locale.

La L.R. n. 38/1988 all’ art. 4 elenca specificamente i molteplici e peculiari compiti degli addetti ai servizi di polizia locale:

”a) vigilare sull’ osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni emanati dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l’ edilizia, l’ urbanistica, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria, la vigilanza ittica e venatoria, la tutela ambientale ;

b) svolgere i compiti di polizia stradale attribuiti dalla legge;

c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e nei disastri, d’ intesa con le autorità competenti, nonchè in caso di privati infortuni;

d) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione, a richiesta delle autorità competenti;

e) prestare servizi d’ ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l’ espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;

f) assolvere alle funzioni di polizia locale o amministrativa attribuite agli enti locali dal DPR 616/1977;

g) esercitare funzioni di polizia giudiziaria e svolgere, nell’ ambito delle proprie attribuzioni, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65;

h) svolgere funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione;

i) svolgere gli altri compiti demandati dal regolamento del successivo art. 11 ” .

Tra i compiti degli addetti ai servizi di polizia locale non sono ricomprese le funzioni di responsabile del servizio di statistica, attribuite ai Tenente B…… in data 21.2.2002 (v. decreto del segretario Comunale in atti), che, anche per tale motivo e non essendo stato adottatodal Comune di C…… il regolamento di cui all’art. 11 L. n. 38, non potevano essere assegnate al B…..

Inoltre l’ art 5 della predetta legge regionale prevede espressamente, con riguardo allo svolgimento dell’ attività sul territorio, che ”1. Le attività di polizia vengono svolte in una uniforme… 2. Gli addetti al servizio di polizia locale non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali. 3. I distacchi e i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di polizia locale … ”.

Nel caso in esame è evidente la violazione del divieto normativo sopra indicato da parte del Comune di C…….., atteso che il B……. non poteva essere adibito a compiti diversi da quelli di Comandante della Polizia Municipale, del cui ufficio (importante per la molteplicità, importanza e delicatezza dei compiti svolti) è stato per molto tempo responsabile unico, per poi essere via via sminuito nelle sue mansioni e nella sua figura professionale, da ultimo con la delibera n. 101/2004.

Al riguardo si segnala che il B……., già all’ atto della ricezione del provvedimento sindacale prot. n. 6508 del 4.6.2002 indirizzata al Ten I……B……. Responsabile del procedimento – statistica area vigilanza e avente ad oggetto l’ invio prospetto funzioni da svolgere da parte dell’ Ufficio Statistica, ha contestato la ”legittimità” dell’ affidamento di tali mansioni, apponendo in calce alla nota la dicitura ” il quale dichiara che questo provvedimento è in contrasto con l’ art. 5 comma 2 Legge Regionale Marche 29.10.1988 n. 38”.

Come è noto l’art. 2103 c.c. afferma il diritto del lavoratore all’ effettivo svolgimento della propria prestazione anche perchè il lavoro costituisce non solo un mezzo di sostentamento, ma altresì un mezzo di estrinsecazione della personalità del lavoratore ai sensi degli artt. 2, 4 e 35 della Costituzione (Cass. Sez. Lav. n. 7967 dell’ 1.6.2002) .

Corente con lo spirito informatore del vigente art. 2103 c.c. è l’ affermazione che tale norma sia tesa a far salvo il diritto del lavoratore all’ utilizzazione, al perfezionamento ed all’ accrescimento del proprio corredo di nozioni di esperienza e di perizia acquisita nella pregressa fase del rapporto (v. in tal senso, tra le altre, Cass. 4.10.1995 n. 10405) e ad impedire conseguentemente che le nuove mansioni determinino una perdita delle potenzialità professionali acquisite o affinate fino a quel momento, o che per altro verso comportino una sotto utilizzazione del patrimonio professionale del lavoratore avendosi riguardo non solo alla natura intrinseca delle attività esplicate dal lavoratore, ma anche al grado di autonomia e discrezionalità del loro esercizio, nonchè alla posizione del dipendente nel contesto dell’ organizzazione aziendale del lavoro (Cass. 14.7.1993 n. 7789).

In siffatta ottica, una violazione della lettera e della ratio dell’ art. 2103 c.c. può quindi ipotizzarsi, in considerazione degli interessi sostanziali tutelati dal legislatore, anche allorquando si sia in presenza di una modifica solo quantitativa (ma non è questo il caso di specie) delle mansioni assegnate al lavoratore, che si traduca in una riduzione dei compiti lavorativi del dipendente.

La modifica delle mansioni del dipendente può infatti determinare in concreto – in ragione dell’ inattività o della ridotta attività, della specifica natura delle residuali prestazioni e delle sue concrete modalità di svolgimento – un progressivo deperimento del bagaglio culturale del dipendente ed una perdita di quelle conoscenze ed esperienze richieste dal tipo di lavoro svolto, che finiscono per tradursi, in ultima analisi, in un graduale appannamento della propria professionalità.

Il disposto dell’ art. 2103 c.c. finisce, affermano sempre i Giudici della Corte di legittimità, per essere violato non solo quando il dipendente sia assegnato a mansioni inferiori ma anche quando il medesimo (ancorchè senza conseguenze sulla retribuzione) sia lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti rapportati alla propria capacità professionale acquisita, come è nel caso di specie, costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del soggetto (v. sul punto: Cass. 4.10.1995 n. 10405; Cass. 13.8.1991 n. 8835).

Ciò posto, rilevato che l’ art. 2103 c.c., nell’ ambito dei poteri organizzativi e gestionali del datore di lavoro, stabilisce il principio della immodificabilità in peius delle mansioni cui è adibito il dipendente, deve ritenersi – conformemente all’ orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità – che il concetto di equivalenza delle mansioni prescinda dalla riconducibilità in astratto delle mansioni al medesimo livello contrattuale, postulando di contro che le nuove mansioni siano in concreto aderenti alla specifica competenza tecnica e professionale del dipendente al fine di salvaguardare il livello professionale raggiunto: ne segue che, ai fini del giudizio di equivalenza, si deve verificare se le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente in modo tale da salvaguardare il livello professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto e da garantire lo svolgimento e l’ accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti possibilità di miglioramento professionale, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze (ex plurimis Cass. S. U. sent. n. 25033 del 24.11.2006; Sez n.10628 del 9.5.2006, relativa a caso analogo a quello oggetto del presente giudizio; Cass. 2.10.2002 n. 14150; Cass. n. 425 del 12.1.2006; Cass n.7453 del 12.4.2005; Cass. n. 7351 dell’ 11.4.2005; Cass. n. 6326 del 23.3.2005; Cass. n. 19836 del 4.10.2004).

Da quanto sopra esposto è certo ed incontrovertibile che, nella fattispecie, non è stata posta in essere soltanto un’ alterazione dei precedenti assetti organizzativi, ma una concreta variazione in peius della posizione professionale di B……I…….

Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi l’ illegittimità dell’ assegnazione del ricorrente all’ Ufficio Statistica e la successiva revoca delle funzioni di Comandante della Polizia Municipale, essendo stata determinata una dequalificazione professionale del B……. , tenuto conto dell’ attribuzione di compiti tali da costringerlo ad una parziale inattività e che evidenziano uno svuotamento del contenuto professionale delle mansioni cui il medesimo era precedentemente adibito e tali da non consentire, in ogni caso, l’ utilizzo del bagaglio professionale e delle capacità acquisite.

Si rileva che la sussistenza di dequalificazione in casi analoghi (anche relativi a controversie coinvolgenti Comandanti di Polizia Municipale) è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza (v. Corte d’ Appello di Roma del 16.5.2002; Trib. Lecce ord. 17-18.3.2003; Corte d’ Appello di L’ Aquila 5.8.2003, Cass. 11.1.1005 n. 276).

Ne segue il diritto del ricorrente ad essere reintegrato nelle mansioni precedentemente svolte (in relazione alla peculiarità del ruolo rivestito, per quanto sopra detto, deve escludersi che possano essere individuate mansioni equivalenti), previa disapplicazione della delibera n. 101/2004, stante la domanda di cui al ricorso introduttivo.

A ciò è sicuramente facoltizzato il giudice ordinario, il quale, oltre al potere di disapplicare gli atti amministrativi, se illegittimi e se rilevanti ai fini della decisione, ha la potestà di adottare provvedimenti di ” accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati ” .

Di contro deve disattendersi la domanda del ricorrente volta all’ annullamento degli atti datoriali, considerata la natura di tali atti (delibere del Consiglio Comunale) e che la violazione del disposto dell’ art. 2103 c.c. , mediante il comportamento complessivo dell’ ente (concretizzatosi nel caso di specie nell’ adozione di provvedimenti che appaiono preordinati alla demansionamente del dipendente) non legittima l’ anullamento del provvedimento dell’ Ente.

La domanda va pertanto accolta nei termini di cui al dispositivo.

La parziale soccombenza del ricorrente in merito alla rimozione dei provvedimenti amministrativi consente la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo, mentre i residui due terzi devono essere posti a carico dell’ ente resistente e si liquidano come in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale di Camerino, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Giuliana Basilli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal ricorrente

B………I………

nei confronti di

COMUNE DI C…………

ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

In parziale accoglimento del ricorso, accerta il demansionamento del ricorrente per effetto della delibera Giunta Municipale del Comune di C……… n. 101 del 3.7.2004 e, conseguentemente, condanna l’ ente resistente alla reintegra del ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte.

Condanna l’ ente resistente alla rifusione in favore del ricorrente di 2/3 delle spese di lite, che liquida in Euro 2.000,00 (di cui Euro 1.200,00 per onorari) oltre IVA e CAP come per legge, compensando tra le parti il residuo 1/3.

Così deciso in Camerino, li 1.3.2007

Il Giudice

Dott.ssa Giuliana Basilli

IL CANCELLIERE C1

(Alberto Pennesi)

 

V° depositato in cacelleria in data 2 APR 2007

Il Cancelliere C1

(Alberto Pennesi)

 

 

 

 

Truffe negli uffici sinistri Mercoledì, Giu 20 2007 

Pubblichiamo qui di seguito una mail ricevuta dal Sig. Gianni D’Agata:

 In allegato Vi trasmetto inchiesta dal settimanale  “ Diario “ di Enrico Deaglio per pubblicarla sul Vs sito: tali procedure consistenti nelle alterazioni dei dati statistici all’interno degli ispettorati sinistri dei Gruppi assicurativi ricadono direttamente sugli assicurati-consumatori, determinando pedissequamente gli aumenti delle tariffe RC Auto. Distinti saluti. Gianni D’Agata

truffe_assicurate_allufficio_sinistri.pdf 

Riforma penale, via l’ergastolo Mercoledì, Giu 20 2007 

riforma-penale.jpg

Dalla bozza di riforma del codice penale scompare l’ergastolo (sostituito dalla pena massima di 38 anni) e viene introdotta la legittima difesa solo per la tutela della persona, non del patrimonio. Per ridurre in parte la discrezionalità dei giudici, prevista l’abolizione delle circostanze attenuanti generiche per introdurre così l’obbligo di indicare i criteri seguiti per la sentenza. Il giudice deciderà direttamente pene alternative al carcere.

Lo ha anticipato il giudice di Palermo Piergiorgio Morosini, uno dei componenti della commissione che ha iniziato i suoi lavori nel luglio scorso sotto la guida dell’ex parlamentare Giuliano Pisapia, e il risultato del cui lavoro è stato consegnato nei giorni scorsi al ministro della Giustizia Clemente Mastella.

Addio ergastolo
Il progetto prevede l’abolizione della prigione a vita, sulla base del dettato costituzionale, secondo cui la pena non è punitiva, ma deve servire a rieducare. Si prevede la sostituzione dell’ergastolo con la pena massima di 38 anni di carcere, anche se non è esclusa una “soluzione aperta”, ha spiegato Morosini, con trattamenti differenziati per i condannati per mafia e terrorismo. In passato l’abolizione dell’ergastolo era stata proposta da almeno un referendum, che però aveva incassato una maggioranza di “no”.

Legittima difesa
Tra le altre misure della riforma, che aggiorna il “Codice Rocco”, è previsto poi un ampliamento delle ragioni di legittima difesa, consentita in caso di pericolo di vita e per la difesa della libertà personale e sessuale, mentre viene abolita la norma che prevedeva la difesa del patrimonio, fortemente voluta dalla Lega Nord nella passata legislatura e fonte di forti polemiche tra schieramenti politici e tra magistratura e governo di centrodestra.   

La discrezionalità dei giudici
Vengono abolite le circostanze attenuanti generiche, introducendo così l’obbligo di indicare esattamente quali criteri si sono seguiti per quantificare la pena. Per il concorso in reato – per esempio, quello di concorso esterno in associazione mafiosa – deve essere indicato quale è il contributo “concreto” dato dall’imputato. Il giudice invece potrà decidere direttamente pene alternative al carcere per certi reati, disposizione che oggi viene assunta dal Tribunale di sorveglianza, anche perché la riforma punta ad ampliare il ricorso alle sanzioni interdittive, riparatorie e pecuniarie, con l’idea di riservare il carcere solo ai condannati per reati più gravi.

Da Tgcom. it  la notizia qui
 

Ferie: termine e modalità Mercoledì, Giu 20 2007 

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Il diritto alla fruizione delle ferie è irrinunciabile.

Termine: L’art 2 D.Lgs. 66/2003 stabilisce che salvo quanto previsto dalla contrattazione colletiva o dalla disciplina riferita alle reciproche categorie, il periodo minimo annuale di ferie retribuite va goduto:

- per almeno 2 settimane nel corso del periodo di maturazione;

- per le restanti 2 settimane, entro 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione;

La violazione delle disposizioni in esame è punita con la sanzione amministrativa da € 130,00 a € 780,00, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

Modalità: Il datore di lavoro stabilisce, generalmente all’inizio dell’anno (Cass. 7 maggio 1992 n. 5393), il periodo di fruizione e le modalità di godimento delle ferie.

Le stesse possono essere fruite:

- contemporaneamente dalla totalità dei lavoratori (c.d. ferie collettive);

- individuale dal lavoratore (c.d. ferie individuali);

Se previsto dai contratti collettivi, la determinazione deve avvenire d’intesa con le RSU, aa pene di illegittimità.

La fissazione di ferie individuali non deve essere arbitraria (Cass. 6 giugno 1991 n. 6431) ma deve avvenire di comune accordo tra le parti.

La comunicazione del periodo feriale deve essere preventiva; a tal fine il datore di lavoro può servirsi, oltre che dalla forma scritta, di qualunque mezzo che porti immediatamente a conoscenza del lavoratore l’arco temporale in cui questi potrà godere delle ferie.

Malattia sopravvenuta (Corte Cost. 30 dicembre 1987 n 616): I periodi di malattia non possono essere calcolati nel periodo feriali; la malattia ha effetto sospensivo sul decorso delle ferie, affinchè non venga vanificato lo scopo di reintegrare l’energia del lavoratore durante il periodo destinato al riposo. L’effetto sospensivo della malattia sul periodo feriale non ha valore assoluto, ma dipende dalla incompatibilità del singolo morboso con la fruizione delle ferie (Cass. 11 giugno 1999 n. 5772).

Ristrutturazione aziendale: la scelta dei lavoratori non può essere casuale Mercoledì, Giu 20 2007 

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Suprema Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 maggio 2007, n. 11034.

Se la soppressione attiene al reparto, è coinvolta nella scelta l’intera azienda.

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza del 14 maggio 2007, n. 11034, ha chiarito che, nei casi di ristrutturazione aziendale, l’azienda deve tenere in debito conto che, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale sia in modo esclusivo correlato ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, per individuare i dipendenti da avviare alla mobilità, non deve necessariamente riferirsi all’intera azienda. In questo caso al datore di lavoro è consentito, per esigenze tecnico-produttive, di procedere, in base alle disposizioni di legge, a scegliere i lavoratori nell’ambito della singola unità produttiva ovvero nell’ambito del settore interessato alla ristrutturazione. Però qualora lo stesso voglia sopprimere un reparto intero della sua impresa, la scelta dei lavoratori da porre in mobilità non può essere limitata ai soli dipendenti addetti a tale reparto o a tale settore. In questo caso, infatti, dovrà verificare se questi lavoratori siano idonei ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi addetti ai reparti non soppressi.

Fatto e diritto: La Corte di appello territoriale aveva ritenuto invalido il licenziamento intimato ad un dipendente di un pastificio in liquidazione in quanto non erano stati rispettati, nella procedura di mobilità concordata dalla società e dalla R.S.U. aziendale, i due criteri di scelta dei lavoratori da licenziare concordati e correlati sia alla maturazione dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, sia alle esigenze tecnico-produttive «con particolare riferimento alle posizioni di lavoro che vengono soppresse a seguito della organizzazione aziendale».La Corte d’appello aveva rilevato che la società non aveva spiegato le ragioni del mancato ricorso al primo criterio indicato, anziché al secondo; a quest’ultimo aveva dato applicazione nell’ambito limitato alle posizioni a priori individuate come da sopprimere nell’organizzazione aziendale, e cioè, nel reparto di approvvigionamento merci di appartenenza del lavoratore, alle due posizioni che vi appartenevano. Si era così dato rilievo – senza alcuna comparazione con le posizioni di altri lavoratori con il medesimo inquadramento e mansioni comunque attinenti alla movimentazione di merci – a generiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative che del tutto illegittimamente si erano fatte coincidere con la decisione di sopprimere il reparto (2 operai 4° livello)…[continua....]

Da Consulenza Del Lavoro   la notizia qui

Necessaria l’escussione dei testi: non basta l’esame delle loro dichiarazioni Mercoledì, Giu 20 2007 

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Giovanni S., dipendente della S.p.A. Radio Dimensione Suono, è stato licenziato con motivazione riferita ad un litigio da lui avuto con un collega in ufficio. Egli ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Roma, sostenendo che il litigio non era stato di gravità tale da giustificare il licenziamento. A sostegno delle sue difese egli ha prodotto dichiarazioni scritte spontaneamente rese da alcuni dipendenti presenti al fatto, attestanti che il litigio non si era svolto con le modalità ritenute dall’azienda. La R.D.S. ha contestato la veridicità del contenuto delle dichiarazioni scritte ed ha chiesto che fosse ammessa la prova testimoniale da lei offerta sulle circostanze dell’accaduto. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Roma non hanno ammesso la prova testimoniale e, basandosi sulle dichiarazioni scritte prodotte dal lavoratore, hanno escluso che il comportamento tenuto da Giovanni S. fosse stato di gravità tale da meritare la sanzione applicata. Pertanto hanno dichiarato l’illegittimità del licenziamento. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte di Roma per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11746 del 21 maggio 2007, Pres. Mercurio, Rel. D’Agostino) ha accolto il ricorso. La Corte di Appello – ha osservato la Cassazione –  ha fondato il suo giudizio – di sproporzione della sanzione in rapporto alla gravità dei fatti addebitati – su dichiarazioni scritte rese al di fuori del processo e non ha ammesso, senza motivazione alcuna, la prova testimoniale articolata dalla società in primo grado e riproposta nell’atto di appello. Il contenuto di tale prova, il cui capitolato è stato riprodotto dalla società nel ricorso per cassazione, – ha osservato la Corte – è senza dubbio rilevante ai fini della decisione, ragione per cui la Corte territoriale non poteva disattendere la richiesta istruttoria senza dare adeguata ragione di tale decisione; se è vero, infatti, che le dichiarazioni rese da terzi al di fuori del processo possono assumere valore di meri indizi comunque utilizzabili dal giudice di merito, non è men vero che le prove devono di norma raccogliersi nel processo nel contradditorio delle parti e con le garanzie derivanti dalla responsabilità penale connessa alla falsa testimonianza, sicché l’utilizzazione di fonti probatorie estranee al processo e con meno valore indiziario non può prevalere sulle richieste di prove testimoniali da acquisire nel processo, senza che il giudice di merito dia adeguata ragione della non necessità dell’acquisizione.

Da Legge e Giustizia    la notizia qui

Legittimo il licenziamento del bancario condannato per commercio di materiale pornografico Mercoledì, Giu 20 2007 

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Per il pericolo che egli entri in contatto con malavitosi e subisca ricatti.

Enzo C., dipendente della Cassa di Risparmio di Savona, ha riportato una condanna in sede penale, a seguito di patteggiamento, per sfruttamento della prostituzione, commercio di materiale pornografico, atti osceni commessi su tombe. L’azienda lo ha licenziato, affermando che i fatti accertati evidenziavano la deviazione sessuale del dipendente, e quindi la possibilità che egli entrasse in contatto con associazioni malavitose e fosse esposto a ricatti diretti ad ottenere informazioni sulla clientela o altri comportamenti infedeli. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Savona, che ha rigettato il ricorso. Questa decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Genova. Enzo C. ha proposto ricorso per cassazione per vizi di motivazione e violazione di legge. Il lavoratore ha censurato la sentenza della Corte genovese, tra l’altro, perché ha ritenuto che la fiducia del datore di lavoro potesse venire meno in relazione al fatto futuro e incerto che egli venisse in contatto con ambienti criminali e fosse perciò ricattabile.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13753 del 12 giugno 2007, Pres. Sciarelli, Rel. Lupi) ha rigettato il ricorso. La fiducia – ha osservato la Corte – è il convincimento, basato sul comportamento pregresso di un soggetto, che esso in futuro osserverà gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ed in particolare quello di fedeltà; la contiguità del mondo della prostituzione, del commercio di materiale pornografico e della deviazione sessuale con ambienti criminali è un fatto notorio; consegue che il rischio, cioè la possibilità che il dipendente sia indotto da essi a comportamenti infedeli, è attuale ed è tale da escludere la necessaria fiducia, che ha carattere di particolare rilevanza nell’attività bancaria.

Da Legge e Giustizia

Si paga la tassa sul preliminare di vendita non andato a buon fine Mercoledì, Giu 20 2007 

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Sul preliminare di vendita non andato a buon fine si paga l’imposta di registro in misura fissa. Mentre, quella proporzionale applicata sugli acconti, dev’essere restituita al contribuente.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14028 del 15 giugno 2007.

Da Cassazione.net