Corte di Giustizia CE, sezione III, sentenza 14 giugno 2007, n. C127/05.
Responsabilità oggettiva non obbligatoria da parte degli stati membri.
Con sentenza del 14 giugno 2007, n. C127/05, la Corte di Giustizia CE , sezione III, ha stabilito che, secondo il diritto UE, il datore di lavoro non è oggettivamente responsabile in caso di infortuni.
Più specificatamente la Corte di giustizia CE ha da una parte affermato che la direttiva 89/391/CEE è destinata ad attuare quelle misure che promuovono il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e dall’altra che gli Stati membri non sono obbligati a prevedere un regime di responsabilità oggettiva in capo ai datori di lavoro.
Disposizioni normative del Regno Unito di Gran-Bretagna e dell’Irlanda del Nord
secondo la Commissione, inoltre, sarebbe in contrasto con dall’art. 5, nn. 1 e 4, della direttiva 89/391/CEE la disposizione appalicata in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord, per cui il datore di lavoro è tenuto a garantire la salute, la sicurezza ed il benessere di tutto il suo personale «nei limiti di quanto ragionevolmente praticabile».
Tale articolo infatti ingiungerebbe a tutti gli Stati membri di contemplare un regime di responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro.
Critiche alla Commissione
Riguardo agli argomenti proposti dalla Commissione, questa non avrebbe sufficientemente precisato, prescindendo dalla responsabilità civile o penale in caso d’infortuni come anche dai relativi obblighi, la sua interpretazione del contenuto di detto obbligo.
Di conseguenza, la Commissione non ha dimostrato in che modo la clausola controversa, considerata alla luce della giurisprudenza nazionale richiamata da entrambe le parti, violerebbe l’art. 5, nn. 1 e 4, della direttiva 89/391.
Poiché in tale contesto spetta alla Commissione dimostrare l’esistenza dell’inadempimento contestato e fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione, secondo la Corte, la Commissione non ha dimostrato che la clausola controversa ponga limiti all’obbligo dei datori di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Pertanto per la corte l’inadempimento non sussiste neppure per quanto riguarda la seconda parte dell’addebito.
Alla luce delle considerazioni che precedono la Commissione non ha dimostrato adeguatamente che, circoscrivendo nei limiti di quanto ragionevolmente praticabile l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro, il Regno Unito sia venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell’art. 5, nn. 1 e 4, della direttiva 89/391 e pertanto il ricorso presentato dalla Commissione è stato respinto in quanto secondo la Corte di Giustizia CE non può affermarsi che una responsabilità oggettiva debba gravare sul datore di lavoro solo in virtù dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/391, norma che si limita a disporre l’obbligo generale di sicurezza in capo al datore di lavoro, senza pronunciarsi su una qualsiasi forma di responsabilità in capo allo stesso.
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