Il datore di lavoro non è oggettivamente responsabile in caso di infortuni Giovedì, Giu 21 2007 

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Corte di Giustizia CE, sezione III, sentenza 14 giugno 2007, n. C127/05.

Responsabilità oggettiva non obbligatoria da parte degli stati membri.

Con sentenza del 14 giugno 2007, n. C127/05, la Corte di Giustizia CE , sezione III, ha stabilito che, secondo il diritto UE, il datore di lavoro non è oggettivamente responsabile in caso di infortuni.
Più specificatamente la Corte di giustizia CE ha da una parte affermato che la direttiva 89/391/CEE è destinata ad attuare quelle misure che promuovono il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e dall’altra che gli Stati membri non sono obbligati a prevedere un regime di responsabilità oggettiva in capo ai datori di lavoro.

Disposizioni normative del Regno Unito di Gran-Bretagna e dell’Irlanda del Nord
secondo la Commissione, inoltre, sarebbe in contrasto con dall’art. 5, nn. 1 e 4, della direttiva 89/391/CEE la disposizione appalicata in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord, per cui il datore di lavoro è tenuto a garantire la salute, la sicurezza ed il benessere di tutto il suo personale «nei limiti di quanto ragionevolmente praticabile».
Tale articolo infatti ingiungerebbe a tutti gli Stati membri di contemplare un regime di responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro.

Critiche alla Commissione
Riguardo agli argomenti proposti dalla Commissione, questa non avrebbe sufficientemente precisato, prescindendo dalla responsabilità civile o penale in caso d’infortuni come anche dai relativi obblighi, la sua interpretazione del contenuto di detto obbligo.
Di conseguenza, la Commissione non ha dimostrato in che modo la clausola controversa, considerata alla luce della giurisprudenza nazionale richiamata da entrambe le parti, violerebbe l’art. 5, nn. 1 e 4, della direttiva 89/391.
Poiché in tale contesto spetta alla Commissione dimostrare l’esistenza dell’inadempimento contestato e fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione, secondo la Corte, la Commissione non ha dimostrato che la clausola controversa ponga limiti all’obbligo dei datori di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Pertanto per la corte l’inadempimento non sussiste neppure per quanto riguarda la seconda parte dell’addebito.
Alla luce delle considerazioni che precedono la Commissione non ha dimostrato adeguatamente che, circoscrivendo nei limiti di quanto ragionevolmente praticabile l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro, il Regno Unito sia venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell’art. 5, nn. 1 e 4, della direttiva 89/391 e pertanto il ricorso presentato dalla Commissione è stato respinto in quanto secondo la Corte di Giustizia CE non può affermarsi che una responsabilità oggettiva debba gravare sul datore di lavoro solo in virtù dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/391, norma che si limita a disporre l’obbligo generale di sicurezza in capo al datore di lavoro, senza pronunciarsi su una qualsiasi forma di responsabilità in capo allo stesso.

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Co.co.co e co.co.pro: tutela della malattia dal 2007 e adempimenti del collaboratore durante la malattia Giovedì, Giu 21 2007 

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La malattia è pagata l’Inps, su domanda del collaboratore, non il datore di lavoro.

Dal 2007 anche per i collaboratori valgono le norme per i lavoratori subordinati in ordine alla corresponsione dell’indennità di malattia.
In particolare tale indennità spetta agli iscritti alla gestione separata e cioè ai collaboratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, (che nel settore privato sono i soggetti per i quali non è vincolante la conclusione di un progetto) che nei 12 mesi precedenti l’evento abbiano accreditato all’Inps almeno 3 mesi di contribuzione e il cui reddito non sia stato superiore al 70% del massimale contributivo.

Adempimenti del collaboratore
La tutela in questione si realizza a condizione che il collaboratore disponga di un certificato medico attestante la malattia e lo spedisca all’INPS ed al datore di lavoro (committente), entro 2 giorni dal rilascio.
Tale l’adempimento, infatti, è indispensabile per poter avere diritto all’indennità di malattia e per  consentire all’Inps di poterla corrispondere.
 

Perdita dell’indennità
Qualora il lavoratore, per una qualsiasi ragione, non presenti o invii oltre il suddetto termine tale documentazione, perde l’intera indennità per le giornate di ritardo, salvo che non dimostri un valido motivo giustificativo del ritardo stesso…[continua...]

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Permessi handicap frazionabili anche in ore Giovedì, Giu 21 2007 

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(Inps, Messaggio 18.6.2007 n. 15995 – Giovanni Dami).

Soggetti in situazione di handicap grave – Frazionabilità dei permessi in ore

In tema di frazionabilità dei permessi per l’assistenza a soggetti riconosciuti in situazione di handicap grave il Ministero del Lavoro è intervenuto per chiarire un dubbio interpretativo sulla possibilità di usufruire dei permessi frazionandoli in ore.
Esaminata la questione, il Ministero con circolare propria ha affermato il diritto (con decorrenza immediata) ad usufruire dei permessi di cui alla legge 104/92 anche in frazioni orarie.

OGGETTO:Frazionabilità dei permessi giornalieri di cui al comma 3 della legge 104/92 – modifica criteri.
Al fine  di fornire una soluzione unitaria al problema della  frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave, data la diversa soluzione interpretativa adottata  dagli enti previdenziali, Inps e Inpdap, con proprie circolari (Inps n.211/1996 e Inpdap n.34/2000), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso  la possibilità di fruire dei  tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari.
Tale frazionamento, comunque, non potrà portare al superamento delle 18 ore mensili.
Ciò premesso, con decorrenza immediata, le sedi dovranno uniformarsi all’orientamento interpretativo Ministeriale sopra esposto.
IL DIRETTORE CENTRALE
GOLINO

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