La condanna al risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo costituisce titolo per l’esecuzione forzata – Anche se non specifica in termini monetari l’importo dovuto Martedì, Giu 26 2007 

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(Cassazione Sezione Lavoro n. 14000 del 15 giugno 2007, Pres. e Rel. Ianniruberto).

In caso di annullamento del licenziamento, con condanna dell’azienda, in base all’art. 18 St. Lav., al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione relativa al periodo del recesso alla reintegrazione, il lavoratore può agire esecutivamente per il recupero del suo credito in base alla sentenza, anche se questa non indica, in termini monetari, la somma dovuta dall’azienda.

La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito dell’accertamento dell’illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, sicché, a seguito della reintegrazione e della condanna al pagamento di un determinato numero di mensilità oppure delle retribuzioni dovute in virtù del rapporto, il lavoratore non può chiedere in separato giudizio che tale condanna sia espressa in termini monetari più precisi. In tal caso, ad integrare il requisito della liquidità, richiamato nell’art. 474 cod. proc. civ., è sufficiente che alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo, sia pure per implicito.

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In caso di riduzione del personale, l’imprenditore è tenuto ad una vera e propria trattativa con le organizzazioni sindacali Martedì, Giu 26 2007 

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(Cassazione Sezione Lavoro n. 13876 del 14 giugno 2007, Pres. Senese, Rel. Picone).

La nozione di licenziamento per riduzione di personale, introdotta dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, è strettamente funzionale al controllo preventivo, sindacale e pubblico, dell’operazione imprenditoriale di ridimensionamento della struttura aziendale. La qualificazione del licenziamento dipende, quindi, da un progetto imprenditoriale di ridimensionamento in grado di produrre effetti sociali rilevanti (gli indici della rilevanza sociale sono costituiti dal numero dei licenziamenti ai sensi dell’art. 24, comma 1; oppure, indipendentemente dal numero, dalla circostanza che a licenziare sia un’impresa che ha ottenuto l’intervento pubblico della cassa integrazione guadagni, secondo la previsione dell’art. 4, comma 1). I licenziamenti previsti devono, naturalmente, essere la conseguenza di una “riduzione” dell’attività, ovvero di una trasformazione organizzativa, che siano effettive e non puramente contingenti.

In altri termini, la locuzione “licenziamenti dovuti a riduzione o trasformazione di attività o di lavoro”, adottata dall’art. 24, se letta in parallelo con la nozione comunitaria che esclude i licenziamenti dovuti a ragioni inerenti alla persona del lavoratore, serve a delimitare il campo di applicazione della disciplina (escludendo, per esempio, che possano esservi ricompresi i licenziamenti preordinati ad attuare un mero “rimpiazzo” del personale non adeguato alle esigenze dell’impresa), ma non ha valore causale, giacché nel nuovo quadro normativo del controllo preventivo e procedurale della riduzione del personale, la legittimità del recesso non dipende dai motivi della riduzione stessa (i quali, infatti, non sono sindacabili al giudice). Tanto è vero che la riduzione di personale “ingiustificata” non è prevista dalla legge tra i motivi di annullamento del singolo licenziamento….[continua...]

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