(Cassazione Sezione Lavoro n. 14000 del 15 giugno 2007, Pres. e Rel. Ianniruberto).
In caso di annullamento del licenziamento, con condanna dell’azienda, in base all’art. 18 St. Lav., al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione relativa al periodo del recesso alla reintegrazione, il lavoratore può agire esecutivamente per il recupero del suo credito in base alla sentenza, anche se questa non indica, in termini monetari, la somma dovuta dall’azienda.
La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito dell’accertamento dell’illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, sicché, a seguito della reintegrazione e della condanna al pagamento di un determinato numero di mensilità oppure delle retribuzioni dovute in virtù del rapporto, il lavoratore non può chiedere in separato giudizio che tale condanna sia espressa in termini monetari più precisi. In tal caso, ad integrare il requisito della liquidità, richiamato nell’art. 474 cod. proc. civ., è sufficiente che alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo, sia pure per implicito.
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