Furti in treno: ecco come farsi rimborsare Venerdì, Giu 29 2007 

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Che fare in caso di furti quando si viaggia in treno? Ebbene, per chi viaggia sui treni regionali non c’è niente da fare; il discorso cambia invece per gli Eurostar, gli Intercity, i vagoni letto e le cuccette. A farlo presente è Primo Mastrantoni, segretario dell’Aduc, in concomitanza con il periodo estivo che di norma genera un aumento del numero dei viaggiatori in treno.

Nel prezzo del biglietto di Eurostar, Intercity, vagoni letto e cuccette e’ infatti compresa una quota assicurativa che consente di chiedere un rimborso per il furto, con un massimale di 520 euro, ed a seguito di regolare alle forze di polizia o alla Autorita’ giudiziaria entro 3 giorni, unitamente alla segnalazione del furto al personale del treno, ed all’invio entro 15 giorni della copia della denuncia, con allegato il biglietto del treno, a Trenitalia - Assistenza passeggeri, via Giolitti 2, 00185 - Roma, oppure presso gli Uffici passeggeri della stazione di arrivo.

Nel dettaglio,per i treni Eurostar e Intercity, Trenitalia indennizza i furti solo per le valigie sistemate nell’apposito vano portabagagli, all’estremita’ delle carrozze; il rimborso e’ di 260 euro per valigia per un massimo di due valigie (quindi 520 euro). Per i vagoni letto e le cuccette, oltre alle valige Trenitalia indennizza anche i furti di portafogli, macchine fotografiche, computer, ecc., a condizione che le porte siano state chiuse; anche in questo caso il massimale è di 520 euro.

Da Vostri Soldi.it   la notizia qui

Guida in stato di ebbrezza, no oblazione Venerdì, Giu 29 2007 

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Niente oblazione per chi guida in stato di ebbrezza.

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 25056 del 28 giugno 2007 è stato accolto il ricorso della procura di Brescia presentato contro un non luogo a procedere, emesso nei confronti di un automobilista trovato ubriaco, per estinzione del reato per intervenuta oblazione.

Da Cassazione.net   la notizia qui

L’oblazione è una causa di estinzione del reato limitata alle contravvenzioni, prevista agli articoli 162 e 162bis del codice penale.
Originariamente la oblazione poteva darsi solamente per le contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda (art. 162 c.p). Si è poi prevista un ulteriore ipotesi di oblazione, riguardante le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto e dell’ammenda (art. 162bis). L’oblazione consiste nel pagamento di una somma di denaro pari a un terzo del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge come pena per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda, ovvero pari alla metà del massimo, quando si tratti di contravvenzione punita alternativamente con l’arresto o con l’ammenda. Il pagamento di tale somma estingue il reato.