(Cassazione Sezione Lavoro n. 14624 del 22 giugno 2007, Pres. De Luca, Rel. Curcuruto).
Renato C., dipendente del Ministero dell’Economia, con sede di lavoro in Trento, è stato inserito, nel luglio del 1999, nella graduatoria dei vincitori di un concorso per la qualifica di primo dirigente dell’Amministrazione finanziaria. Il relativo incarico gli è stato conferito il 21 febbraio 2001. Il 4 settembre 2001 egli è stato dichiarato portatore di handicap. Facendo riferimento all’art. 21 della legge n. 104 del 1992 egli ha chiesto il riconoscimento del suo diritto, in quanto portatore di handicap, alla scelta prioritaria della sede di lavoro esprimendo la preferenza per Sassuolo o, in alternativa per Carpi. Poiché l’amministrazione non ha accolto la sua domanda egli ha chiesto al Tribunale di Trento, tra l’altro, di affermare il suo diritto alla scelta della sede.
Il Tribunale ha accolto la domanda, ordinando all’Amministrazione di formulare a Renato C. una proposta irrevocabile di incarico dirigenziale per le due sedi da lui scelte. Questa decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Trento, che ha ritenuto che la tutela prevista dall’art. 21 della legge n. 104 del 1992 in materia di scelta della sede di lavoro riguarda solo i soggetti che siano portatori di handicap all’atto della costituzione del rapporto e non quelli che lo divengano successivamente. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14624 del 22 giugno 2007, Pres. De Luca, Rel. Curcuruto) ha rigettato il ricorso proposto dal dirigente. Il testo dell’art. 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)…[continua...]
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