La prescrizione dei crediti di lavoro non decorre per il dipendente non regolarmente inquadrato Giovedì, Lug 12 2007 

prescrizionetempo.jpg

Anche se, in astratto, sussista la garanzia di stabilità del rapporto

Anna Maria L. ha lavorato per le Ferrovie dello Stato in un primo tempo, dal settembre 1985 al dicembre 1987, in base a una convenzione di appalto avente ad oggetto la prestazione del servizio di pulizia degli uffici e dei dormitori e successivamente, dal gennaio 1988 con inquadramento come dipendente per lo svolgimento delle stesse mansioni. Ella ha chiesto al Pretore di Roma nel maggio del 1995 di accertare che il rapporto di lavoro subordinato aveva avuto inizio nel settembre del 1985, per le concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa con assoggettamento alle disposizioni dei superiori, e di condannare l’azienda al pagamento delle differenze di retribuzione dovutele sia per l’inadeguatezza dei compensi percepiti nel biennio iniziale, sia per gli effetti della maggiore anzianità sul trattamento economico nel periodo successivo. Il Pretore ha accolto le domande, condannando l’azienda al pagamento della somma di 17 milioni di lire oltre accessori. La decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Roma. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione del Tribunale romano per vizi di motivazione e violazione di legge; essa ha sostenuto, fra l’altro, che la subordinazione nel periodo iniziale doveva ritenersi esclusa per effetto della qualificazione data al rapporto dall’art. 26 L. n. 1236/59 concernente l’attività di “accudienza” e che comunque il Tribunale avrebbe dovuto ritenere estinti i crediti della lavoratrice per effetto del decorso della prescrizione quinquennale.
           
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 14723 del 26 giugno 2007, Pres. Sciarelli, Rel. Balletti) ha rigettato il ricorso, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 121 del 1993 e n. 115 del 1994), secondo cui non è consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiamo tale natura, ove da ciò derivi l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato.
           
La Suprema Corte ha ritenuto privi di fondamento anche i rilievi concernenti il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione. In proposito l’azienda sosteneva che, trattandosi di rapporto di lavoro con garanzia di stabilità, la prescrizione aveva cominciato a decorrere dal settembre 1985. Ai fini dell’individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi – ha affermato la Corte – il presupposto della stabilità reale del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell’attualità del suo svolgimento (dipendendo da ciò l’esistenza, o meno della effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore) e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto in astratto regolare il rapporto ove questo fosse sorto con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente ex post, riconosce applicabili nella specie, con effetto retroattivo per il lavoratore. Il Tribunale di Roma – ha osservato la Cassazione – nella sentenza impugnata, ha applicato tale principio – rilevando esattamente che il termine di prescrizione dei crediti non poteva decorrere se non dal momento in cui il rapporto era stato regolarizzato e, cioè, dal 1.1.1987, come dedotto già in sede di ricorso di primo grado, sicché la prescrizione è stata interrotta dapprima con lettera del 17 maggio 1988, ricevuta il 31 maggio 1988, e poi con ulteriore lettera del 24 settembre 1991, ricevuta il 21 ottobre 1991 per cui, alla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio (29 maggio 1995), non si era ancora consumato il termine quinquennale (art. 2948, n. 4 cod. civ.).
 Da Legge e giustizia La notizia qui          

E’ maltrattamento di animali, legare al sole il cane. Giovedì, Lug 12 2007 

cane-sole.jpg

S E NT EN Z A

Sul ricorso proposto da C. L. , nato a Trapani il 21 aprile 1965;

avverso la sentenza emessa il 9 febbraio 2006 dal giudice del tribunale di Trapani; Udita nella pubblica udienza del 4 aprile 2007 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore avv. Giancarlo Di Giulio;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe il giudice del Tribunale di Trapani, derubricata e diversamente qualificata la contestata imputazione di cui all’art. 544 ter. Cod. pen. , dichiarò C. L. colpevole del reato di cui all’art. 727 cod. pen., limitatamente al cane di razza pastore tedesco, per averlo detenuto in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze, e lo condannò alla pena di € 1.500,00 di ammenda, mentre lo assolse relativamente alla condotta relativa al cane di razza dobermann.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione degli artt. 727 e 2, comma 4, cod. pen. e 25 Cost., con riferimento alla ritenuta configurabilità della fattispecie di cui all’art. 727 cod. pen. come novellata dalla legge 189/2004, per mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla omessa specificazione della frazione di condotta asseritamene produttiva di gravi sofferenze. Osserva che il giudice ha escluso il contestato reato di cui all’art. 544 ter cod. pen. per mancanza del dolo che caratterizza l’ipotesi delle sevizie ed ha applicato il nuovo testo dell’art. 727 cod. pen. senza però motivare sulla sussistenza dell’elemento costitutivo del reato dato dal fatto che la detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell’animale deve essere produttiva di gravi sofferenze.

2) violazione dell’art. 727 cod. pen. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in ordine circostanza che l’animale fosse detenuto in condizioni incompatibili con la propria natura, in quanto il cane era in discrete condizioni generale ed egli lo accudiva rifornendolo di acqua e cibo ogni giorno, lo cospargeva periodicamente di antiparassitario, lo teneva legato ad una catena sufficientemente lunga di cinque o sei metri, e lo aveva fornito di una cuccia con due entrate in grado di dargli riparo dal sole ed aerazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso si articola, in realtà, in censure in fatto non proponibili in questa sede processuale, ed è comunque infondato.

Nella specie, invero, trova applicazione la legge 20 luglio 2004, n. 189, entrata in vigore il 1° agosto 2004, e quindi in data anteriore alla commissione del fatto, e precisamente il secondo comma dell’art. 727 cod. pen. come riformulato da detta legge, che punisce “chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

Orbene, esattamente il giudice del merito ha ritenuto che non poteva parlarsi delle contestate sevizie, che presuppongono una particolare crudeltà e ferocia verso l’animale ed un dolo specifico costituito dalla volontà di arrecare un tormento atroce, ed ha ritenuto – con corretta applicazione delle norme di diritto e con congrua, specifica ed adeguata motivazione – sussistenti i due elementi costitutivi del reato in questione, ossia la detenzione dell’animale in condizioni incompatibili con la sua natura e le gravi sofferenze prodotte da tale detenzione.

Sotto il profilo, invero, ha osservato che era stato accertato che il pastore tedesco versava in una situazione di grave incuria e di pessima situazione igienica, che era legato ad una catena lunga appena due metri, e quindi esigua rispetto alle sue dimensioni e che non gli permetteva i movimenti naturali per lungo lasso di tempo, e soprattutto era lasciato per tutto il giorno d’estate in una zona del cantiere priva di ombra e di alcun riparo gli permettesse di ripararsi dalla elevata temperatura del sole di agosto, temperatura ugualmente se non ancor piu’ elevata all’interno della cuccia anch’essa esposta al sole. Sotto il secondo profilo, il giudice ha osservato di arrecare al cane atroci sofferenze, e quindi non dava luogo a sevizie, era comunque produttivo di gravi sofferenze per l’animale, determinate non solo dalla sporcizia del luogo e dall’incuria, ma soprattutto dall’essere praticamente privato della possibilità di movimento e dall’essere costretto a stare durante le ore piu’ calde delle giornate di agosto in un cantiere assolato o in una cuccia soffocante, priva a sua volta di una idonea tettoia.

Trattandosi di motivazione adeguata e scevra di vizi logici, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2007.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 25 MAGGIO 2007

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n. 20468/2007

Da Diritto in Rete la notizia qui

Addio ai Dico, arrivano i Cus Giovedì, Lug 12 2007 

cus.jpg

Il presidente della Commissione Giustizia del Senato presenta il nuovo testo. I diritti delle coppie di fatto saranno regolati dai Contratti di unione solidale.

ROMA - Si chiameranno Contratti di unione solidale, ovvero Cus, e non più Dico. Il nuovo testo sulle unioni civili è stato presentato dal presidente della commissione Giustizia del Senato Cesare Salvi al comitato ristretto della commissione. E su questo si discuterà nelle prossime settimane.

Il contratto. Le unioni civili, secondo il testo presentato da Salvi, saranno possibili tra persone anche dello stesso sesso. I Cus saranno stipulati con una dichiarazione congiunta davanti a un notaio o al giudice di pace. Quest’ultimo dovrà inserire in un apposito registro sia gli atti firmati in sua presenza, sia quelli redatti dagli studi notarili. Per modificare il contratto sarà necessario seguire lo stesso iter. I Cus potranno essere sciolti sia con un accordo comune tra la coppia, sia per decisione unilaterale di uno dei due contraenti. Il contratto viene meno anche per il matrimonio di uno dei due o per la sua morte.

I diritti. I Cus accordano alle coppie una serie di diritti e benefici tipici dei coniugi. Se l’unione solidale è stata registrata da almeno nove anni, le coppie di fatto potranno ereditare i beni alla morte del convivente. Il testo Salvi introduce infatti una quota legittima: un quarto del totale se il convivente deceduto ha figli, fratelli e sorelle; la metà se ci sono parenti fino al sesto grado; l’intera somma negli altri casi. I contratti di unione solidale prevedono anche il diritto di successione nel contratto di locazione. Le coppie di fatto potranno avere l’assistenza sanitaria e penitenziaria, usufruiranno di facilitazioni nei trasferimenti di sede di lavoro e potranno decidere sulla donazione degli organi e sulle celebrazioni funerarie del convivente…[continua...]

Da La Repubblica   la notizia qui