Per il carattere fiduciario del rapporto –
L’art. 2237 cod. civ. consente al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale concluso con un professionista. La facoltà di recesso può essere esercitata indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d’opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest’ultimo. Tale amplissima facoltà – che trova la sua ragione d’essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente – ha come contropartita l’imposizione a carico di quest’ultimo dell’obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l’opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dall’art. 2227 cit.) per il mancato guadagno. Ciò non esclude, tuttavia, che, ove si inseriscano nel contratto clausole estranee al suo contenuto tipico, allo stesso possano applicarsi, in mancanza di più specifiche determinazioni, le normali regole relative all’inadempimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 14702 del 25 giugno 2007, Pres. De Luca, Rel. Vidiri).
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