Legge n. 123 del 3 agosto 2007.

L’art. 1655 c.c. definisce il contratto di appalto come quel contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’ opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro mentre l’articolo 1656 c.c. dispone che “l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente”.

Dunque, nel contratto di appalto operano più figure : il committente (o appaltante), l’appaltatore ed eventualmente il subappaltatore. Tutte le norme introdotte in materia di appalti e subappalti, dal 2003 ad oggi, sono da un lato volte a migliorare la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e dall’altro ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali.

Con la Manovra d’estate (legge n. 123 del 3 agosto 2007 in vigore dal 25 agosto 2007) si sono voluti mettere sotto stretta sorveglianza gli appalti e i subappalti sotto il profilo della sicurezza ma non solo.

Unico documento di valutazione dei rischi
L’articolo 7 del D.lgs 626/94 titolato “Contratto di appalto o contratto d’opera” così come modificato dalla legge n. 123/2007 dispone che il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima deve :
a) verificare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;
b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Inoltre, i datori di lavoro hanno obbligo di:
- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
La novità consiste nel fatto che il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera. Le presenti disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi….[continua...]

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