L’induzione del “mago” a rapporti sessuali per allontanare gli spiriti maligni è violenza sessuale anche se sussiste un consenso della vittima Martedì, Ott 2 2007 

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Corte di Cassazione, sezione 3 penale, sentenza 3 settembre 2007, n. 33761.

L’induzione del “mago” a rapporti sessuali per allontanare gli spiriti maligni è violenza sessuale anche se sussiste il consenso della vittima: consenso viziato dalla condizione di inferiorità psichica della stessa, che non significa esistenza di una patologia mentale “essendo ben riferibile a fattori di natura diversa, anche ambientale, connotati da tale consistenza ed incisivita’ da viziare il consenso all’atto sessuale della persona offesa (vedi Cass., Sez. 3, 20.10.1994, n. 10804, Masi ed altri). E’ sufficiente che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza atta altrui opera di coazione psicologica o di suggestioni, condizioni pure dovute ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale, esclusa ogni causa propriamente morbosa: situazioni psichiche siffatte devono ritenersi idonee ad elidere comunque, in tutto o in parte, la un valido consenso, si’ da impedirle di respingere.”

Questo è quanto ha ribadito la terza sezione penale della Corte di cassazione in una recente sentenza, la n. 33761 del 3 settembre scorso.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “L’induzione si realizza quando, con un’opera di persuasione spesso sottile o subdola, l’agente spinge o convince la persona che si trovi in stato di inferiorita’ a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto.
Non e’ necessario che l’induzione determini un inganno della vittima, essendo sufficiente anche un’opera di persuasione sottile o subdola che convinca il soggetto a compiere o subire l’atto sessuale (vedi Cass., Sez. 3 7.9.2005, n. 32971, Marino).

L’abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficolta’, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualita’ altrui (vedi Cass., Sez. 3 : 11.12.2003, n. 47453, Ungaro; 11.10.1999, n. 11541, Bombaci ed altri; 15.2.1997, n. 4114, Pennese).

Sussiste, dunque, un consenso della vittima all’atto sessuale, ma esso e’ viziato dalla condizione di inferiorita’ e dalla strumentalizzazione di detta condizione: e’, pertanto, dovere del giudice espletare un’indagine adeguata per verificare se l’agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo ma anche di abusarne per fini sessuali. “…[continua...]

Da Il Sole 24 Ore    la notizia qui

Milano: Corte d’appello, toccare fondoschiena non e’ violenza sessuale Martedì, Ott 2 2007 

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MILANO - Toccare il fondoschiena di una donna non e’ violenza sessuale, ma un semplice gesto d’ingiuria. E’ quanto ha stabilito la prima Corte d’appello in un processo a carico di un uomo accusato di aver ‘allungato la mano’ a una donna appena conosciuta.

In primo grado M.B. era stato condannato a nove mesi per violenza sessuale, ma oggi il sostituto procuratore generale, Gianfranco Montera, ha accettato la richiesta della difesa di traformare il reato in semplice ingiuria da scontare attraverso il pagamento di una multa.

Da  Il Corriere della Sera   la notizia qui

Secondo la Corte d’Appello di Milano: l’assunzione di farmaci non può essere considerata errore scusabile per gli effetti collaterali, se imprudentemente associata a sostanze alcoliche Martedì, Ott 2 2007 

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App. Milano Sez. II, 07-06-2007 .

La sentenza della Corte di Appello di Milano, che si commenta, sancisce un principio particolarmente importante e meritevole di esame.
Essa afferma, infatti, che non può concretare un errore scusabile per la persona imputata, e per tale ragione scriminante l’effetto della sanzione penale, l’assunzione di farmaci, i quali per effetto collaterale (ove associati all’assunzione di sostanze alcoliche) possano concorrere a produrre il superamento dei limiti sanciti ex lege per la configurazione del reato di cui all’art. 186 CdS.

In buona sostanza i giudici d’appello, confermando il giudizio di condanna dell’imputato, reso in primo grado, eccepiscono e sottolineano l’inoperatività di una condizione scriminante, invocata dall’imputato e – come detto – consistente nella condotta di assunzione di un medicamento di natura antibiotica, la quale avrebbe concorso sul piano eziologico alla verificazione della condizione di cd. ebbrezza del soggetto, rilevata – a seguito di controllo etilometrico - in capo all’interessato.
Il ragionamento svolto e, indi, trasfuso nella sentenza in disamina, pare del tutto persuasivo e condivisibile, pur in quella sua sinteticità, caratteristica che tradisce l’intenzione di motivare operando preciso riferimento per relationem alla sentenza del Tribunale di Como. Va, infatti, sottolineato che, nella fattispecie, in questione, siamo in presenza di una pluralità di prodotti (medicali e non) di cui la persona ha fatto uso quasi contestuale, circostanza questa, che, a quanto si può ricavare dal testo del provvedimento, priva di qualunque forma di pregio il fatto che talune delle sostanze assunte fossero espressamente medicamentose.

Anzi, pare di potere affermare che, proprio su tale preciso abbrivio, i giudici di Milano formulino un preciso rimprovero all’imputato.
Esso, infatti, attiene alla rilevazione e stigmatizzazione implicita di un atteggiamento di imprudenza del soggetto inquisito, elemento che appare concretato e rilevabile proprio dalla natura di cocktail dei prodotti ingeriti, i quali risultano tra loro disomogenei e variegati. Il monito che la Corte emette, nel caso di specie, appare, dunque, chiaro e nient’affatto equivocabile, in quanto esso consiste nell’osservazione che il soggetto, il quale intenda porsi alla guida di qualsiasi veicolo, deve porre massima attenzione alla propria condizione psico-fisica, soprattutto, laddove egli abbia recentemente assunto plurime sostanze che, tra loro, possano, addirittura, risultare incompatibili (ed è proprio l’esempio del caso in questione) e suscettive di effetti alterativi le condizioni psico-fisiche personali.
A ben differenti conclusioni, seppure temperate da precisi oneri probatori, si potrebbe, invece, pervenire nel caso in cui la persona sottoposta al controllo sia risultata positiva, solo ed esclusivamente in virtù dell’uso di farmaci che presentino caratteristiche organolettiche tali da poter inquinare e distorcere l’esito del controllo.

In proposito va ricordata, infatti, la pronunzia della Corte di Cassazione Sez. IV, 30-03-2004, n. 45070 (rv. 230489),[ in CED Cassazione, 2004, Arch. Giur. Circolaz., 2006, 2, 191, Arch. Giur. Circolaz., 2006, 3, 279, Riv. Pen., 2006, 1, 97], la quale ha precisato che “In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcooltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori”.

In questa ipotesi, infatti, il soggetto che sia in grado di assolvere all’onere di allegazione della condizione scriminante invocata (l’ingestione di farmaci) deve essere prosciolto, in quanto la propria condotta non risulta viziata da una situazione originaria contra legem, né emergono fattori che possano determinare una sopravvenuta alterazione psico-fisica di carattere illecito. Vale a dire, dunque, che è di tutta evidenza che, il dovere assumere – in ossequio da una prescrizione medica curativa certificata – farmaci che producano effetti assimilabili a sostanze alcoliche, appare di effetto esimente da responsabilità, solo se a tali sostanze non venga associato in alcun modo altro tipo di eccipiente alcolico.

L’avere bevuto vino od altra bevanda equipollente, nella condizione descritta, cioè in un momento contestuale all’ingestione di medicamenti, è condotta che diviene elemento di autonoma influenza, che si pone come dato di causazione eziologicamente esclusiva del reato, prevalendo sulla parte di condotta ritenuta lecita e ponendosi in diretto nesso finalistico con la condizione di ebbrezza del soggetto.

Da   A.S.A.P.S    la notizia qui

Rischia il carcere chi scappa a un posto di blocco Martedì, Ott 2 2007 

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Tempi duri per chi elude un posto di blocco: può scattare una condanna per resistenza a pubblico ufficiale se il motociclista o l’automobilista non si ferma all’alt delle forze dell’ordine.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35826 del 1 ottobre 2007.

Da Cassazione.net   la notizia qui