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La legge 104/92 prevede alcune particolari agevolazioni per la persona disabile relativamente alla scelta e al trasferimento della sede di lavoro.

La domanda deve essere rivolta al datore di lavoro allegando a seconda dei casi:

1) certificazione di handicap;

2) certificazione di invalidità;

3) certificazione di handicap in condizioni di gravità;

I punti 1 e 2 prevedono la seguente agevolazione: diritto di scelta tra le sedi disponibili e di precedenza in sede di trasferimento a domanda (in caso di assunzioni presso enti pubblici)

il punto 3 prevede: diritto di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non di essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

IMPORTANTE: Occorre osservare, come il diritto alle agevolazioni  sopra riportato non sia automatico, ma debba essere, per espressa previsione normativa (”ove possibile”) contemperato da quello riconosciuto al datore di lavoro di opporre rifiuto qualora vi siano motivate esigenze di organizzazione aziendale (Min. Lav., circ 28/1993).

In ordine al concetto di vicinanza al domicilio, è stato precisato che esso non è ancorato a rigidi parametri di spazio, rilevando anchel a vicinanza in termini di percorrenza delle distanze e di mezzi di comunicazione idonei allo scopo (Consiglio di Stato  - parere 394/97).

Per quel che riguarda il diritto di non essere trasferito senza esplicito consenso ad altra sede costituisce un diritto incondizionato, nel senso che non è soggetto a verifica di compatibilità con le esigenze organizzative e produttive dell’impresa, criterio condiviso anche dalla giurisprudenza (Pret. Milano sent. 6 dicembre 1995).

Vedi anche: Legge 104-92:I permessi lavorativi, preavviso al datore di lavoro  

Vedi anche: Permessi legge 104/92: i nuovi criteri

Vedi anche: Permessi ex art. 33 legge 104/92

Vedi anche: Risposte ai commenti nel blog

Vedi anche: IL FORUM DEI LETTORI SULLA LEGGE 104/92