Il controllore dei servizi di trasporto pubblico deve sempre redigere un verbale e rilasciare la ricevuta a chi vene sorpreso a bordo del mezzo senza aver timbrato il biglietto, anche quando il pagamento della contravvenzione avviene immediatamente.
E’ quanto si evince da una sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna 8 mesi di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni ad un controllore della Metroferro Spa (ex Cotral) in servizio presso la stazione della Metro A di Roma-Termini. La Corte d’appello della capitale aveva riconosciuto l’imputato colpevole di tentata concussione: egli, infatti, alla vigilia del Natale 2000, aveva contestato a due viaggiatrici, madre e figlia, la mancata obliterazione del titolo di viaggio.
Il controllore, quindi, aveva chiesto alle due donne di versargli ‘brevi manu’ la somma complessiva di 100 mila vecchie lire (prospettando una “presunta libertalita’ natalizia”) evitando cosi’ la formale contestazione della contravvenzione che, altrimenti, sarebbe ammontana a 101.500 vecchie lire per ciascuna. Le viaggiatrici, invece, avevano rifiutato la proposta dell’imputato invitandolo a redigere regolarmente il verbale dell’infrazione. Se il Tribunale di Roma aveva assolto “perche’ il fatto non sussiste” l’imputato, i giudici di secondo grado avevano accolto l’appello del pubblico ministero contro l’assoluzione pronunciata dal Tribunale.
Per la Suprema Corte (sesta sezione penale, sentenza n.37077) il ricorso dell’imputato contro la condanna in appello e’ da dichiararsi inammissibile: “La sentenza impugnata - rilevano i giudici di piazza Cavour - ha ritenuto provato l’intento dell’imputato di ottenere indebitamente per se’ la somma di denaro richiesta”. La stesura del verbale e il rilascio della ricevuta “erano indefettibili”, sottolinea la Cassazione, e “sono elementi correlativi dell’accertamento dell’infrazione e del pagamento della relativa sanzione, per cui dall’omissione della stesura del verbale di accertamento discende la mancata riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria e, per conseguenza, il rilascio della relativa ricevuta”.
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