«Multe truccate», semafori nel mirino Giovedì, Ott 11 2007 

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La Gdf sequestra alcuni temporizzatori dopo un esposto sull’eccessiva brevità del tempo tra il giallo e il rosso.

MILANO - I militari della Guardia di Finanza di Milano stanno compiendo acquisizioni di documenti nella sede di alcune società e stanno ponendo sotto sequestro alcuni apparecchi che regolano il tempo dei semafori e che, accorciando al massimo il tempo del giallo, fanno finire in contravvenzione gli automobilisti. Accertamenti sono in corso anche nel Comune di Segrate, nell’hinterland di Milano.

INDAGINE - Il pm Alfredo Robledo ha avviato un’inchiesta con l’ipotesi di abuso d’ufficio, falso materiale e turbativa d’asta, che vede coinvolti, al momento, due funzionari del Comune di Segrate, tra i quali il comandante dei vigili, il titolare della CiTiesse e il titolare della Scae. Tutto nasce da un esposto dell’avvocato Francesca Fuso in rappresentanza di oltre 100 cittadini di Segrate che si sono visti notificare multe “salate”, tutte riprese dal T-red, cioè la telecamera posta sopra quattro semafori, collocati in un incrocio sulla strada provinciale. Secondo le segnalazioni le telecamere sarebbero tarate in modo da ridurre drasticamente i tempi del giallo. Per di più i semafori sono collocati in modo da essere visibili agli automobilisti solo all’ultimo istante. Non solo. Secondo i sospetti contenuti nell’esposto anche l’asta promossa dal Comune per assegnare ad una ditta l’appalto per la collocazione dei T-red non sarebbe stata regolare.

Da Il Corriere della Sera   la notizia qui

Assicurazioni: dal senato due emendamenti pessimi, due interessanti Giovedì, Ott 11 2007 

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Abbiamo ascoltato una trasmissione alla radio dove ha segnalato la presenza di emendamenti al DDL 1644, di cui abbiamo trattato, volti al ripristino della assistenza professionale nell’ambito della procedura di risarcimento diretto. 

Tra gli emendamenti significativi due sembrano porre una riserva esclusiva agli avvocati per l’attività stragiudiziale e due no.

I polli di Renzo tornano in campo? Ci asteniamo da ogni ulteriore commeto.

Da Stefano Mannacio   la notizia qui

Denuncia infortuni: nuove istruzioni dall’Inail sulle novità introdotte dalla legge n. 123/2007 Giovedì, Ott 11 2007 

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Inail, nota 9 ottobre 2007.

Con la Nota 9 ottobre 2007 l’Istituto assicuratore chiarisce alcuni importanti aspetti relativi alle sanzioni amministrative ed alla diffida obbligatoria di cui all’art.13 del Dlgs n. 124/2004, tenendo conto che la legge 123/2007, di riforma della sicurezza sul lavoro, ha esteso tale potere anche al personale amministrativo degli Enti previdenziali. 

A partire dal 25 settembre scorso i datori di lavoro responsabili di violazioni amministrative sanabili potranno ricorrere all’agevolazione del pagamento della sanzione minima a seguito di diffida obbligatoria anche quando la violazione fosse stata rilevata da funzionari amministrativi.

La nota specifica, poi, l’iter procedurale che i funzionari amministrativi dovranno seguire nel caso rilevino violazioni in materia di “prestazioni”, in particolare l’omessa o tardata denuncia di infortunio e malattia professionale ai sensi dell’art. 53 T.U.
Si elencano di seguito le tre ipotesi descritte nella nota:
1) La sede INAIL riceve il certificato medico di infortunio o malattia professionale ma non riceve la denuncia del datore di lavoro, in questo caso provvederà a richiedere al datore di lavoro la denuncia attraveso apposito atto istruttorio (modulo 1 e 1 bis allegati alla nota).
2) Se il datore di lavoro non invia la denuncia entro i termini prescritti ai sensi dell’articolo 53 commi 1 e 5 del D.P.R. 1124/1965, l’INAIL invierà una diffida tramite il modulo allegato alla nota della Direzione centrale rischi INAIL 27 agosto 2007, la sanzione applicata in questo caso sarà di euro 1290,00.
3) Qualora il datore di lavoro non dovesse osservare i termini della diffida per l’invio della denuncia e per il pagamento della sanzione in misura minima, l’INAIL procederà alla contestazione della violazione tramite l’apposito modulo allegato alla nota, la sanzione applicabile im questo caso potrà variare tra 1290,00 e 7745,00 euro.

Da Il Sole 24 Ore  la notizia qui

Permesso di soggiorno: bisogna valutare gli elementi sopraggiunti dopo la domanda Giovedì, Ott 11 2007 

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TAR Lazio, sezione II quater, sentenza n. 9717 del 3 ottobre 2007.
Permesso di soggiorno: bisogna valutare gli elementi sopraggiunti dopo la domanda; come il sopraggiungere di un contratto di lavoro.

Il Tar Lazio, con sentenza n. 9717 del 3 ottobre 2007, ha affrontato la questione del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in seguito a elementi sopravvenuti in seguito alla presentazione della domanda.

Un cittadino equadoregno in possesso di un permesso di soggiorno ne aveva richiesto il rinnovo, ma la Questura di Roma aveva respinto l’istanza, adducendo come motivazione il fatto che lo straniero risultava già essere in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Secondo la Questura, inoltre, non aveva prodotto un contratto di lavoro, ma unicamente una promessa di assunzione da parte di una Società cooperativa.

Lo straniero aveva proposto ricorso al Tar per ottenere l’annullamento del decreto con cui la Questura aveva respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in suo possesso, presentata il 26.1.2005.

Il Tar ha accolto il ricorso dello straniero, sottolineando che la Questura non aveva considerato il sopraggiungere di nuovi elementi che legittimavano il rilascio del rinnovo, ovvero l’esistenza di un contratto di lavoro stipulato il 17.10.2005 ed erroneamente qualificato nel ricorso come promessa di assunzione.
Secondo l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, infatti, “il permesso di soggiorno, ovvero il suo rinnovo, possono essere rifiutati sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.
Secondo il Tar, inoltre, l’esistenza di nuovi elementi deve essere verificata “non tanto nel momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, ma nel momento in cui l’Autorità amministrativa è chiamata a pronunciarsi”.
Dunque, dato che lo straniero era in possesso di un contratto di lavoro prima dell’emanazione del provvedimento impugnato, la decisione della Questura risulta infondata.

Da NewsFood   la notizia qui

Germania/ Italiano violenta la sua ex: sconto di pena perché sardo Giovedì, Ott 11 2007 

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Leggete questa sconcertante sentenza

 Ha tenuto segregata per giorni la ex fidanzata, l’ha picchiata, violentata, torturata e umiliata in vari modi ma ha ottenuto uno sconto di pena perché è sardo. L’incredibile vicenda giudiziaria ha come protagonista il giudice di Hannover che ha condannato a sei anni di carcere un 29enne sardo che lavorava come cameriere in Germania ma gli ha concesso le “attenuanti etniche e culturali”. La sentenza è di un anno fa ma è stata resa nota solo in questi giorni in quanto il legale del giovane, l’avvocato Annamaria Busia, sta tentando di fargli scontare la pena in Italia.

“Ho ottenuto una copia tradotta in italiano, con il timbro del tribunale tedesco, - ha spiegato - in vista dell’udienza per il trasferimento in Italia prevista il 23 ottobre in corte d’appello a Cagliari”. E nella sentenza si legge testuale: “Si deve tenere conto delle particolari impronte culturali ed etniche dell’imputato. E’ un sardo. Il quadro del ruolo dell’uomo e della donna, esistente nella sua patria, non può certo valere come scusante me deve essere tenuto in considerazione come attenuante”.

Il fatto di essere nato in Sardegna, per il giudice tedesco, rende quindi meno grave la responsabilità di in giovane che, convito che la fidanzata lituana lo tradisse, l’ha tenuta prigioniera per tre settimane sottoponendola anche a violenze sessuali di gruppo e arrivando a orinarle addosso. Le convinzioni sui sardi del magistrato, a dir poco bizzarre, hanno fatto risparmiare al cameriere almeno due anni di carcere. Il suo avvocato rimane comunque indignato. “E’ una sentenza razzista”, afferma sconcertata Annamaria Busia.

Da Libero.it   la notizia qui

La separazione è un diritto se non si ama più il coniuge Giovedì, Ott 11 2007 

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I giudici del “Palazzaccio” rilanciano l’importanza del sentimento nel matrimonio.

Infatti, ha diritto a separarsi il coniuge che non ama più e per il quale la convivenza è divenuta intollerabile. Anche se l’altro si oppone. Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 21099 del 9 ottobre 2007.

Da Cassazione.net   la notizia qui