Il carteggio con il sindaco non sostituisce il contratto Lunedì, Ott 22 2007 

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Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza del 12 ottobre 2007, n. 21435.

La prima sezione civile ha escluso che il contratto d’opera professionale possa essere concluso a mezzo di corrispondenza, dovendo ritenersi tale modalità limitata ai contratti con ditte commerciali, e assolutamente non estensibile al conferimento di incarichi aventi ad oggetto opere di progettazione.

La Corte, ribadendo la natura imperativa delle norme che regolano la stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni, obbligate per legge al mantenimento dell’equilibro economico e finanziario, in armonia con l’obbligo costituzionale di certezza e trasparenza, conferma, in linea con altre recenti pronunce (ultima, la n. 10123/2007), la nullità di ogni contratto che non si traduca in unico documento sottoscritto da entrambe le parti, nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto ovvero tempi, compensi corrispondenti agli impegni di spesa assunti dall’ente e direttive.

Da Il Sole 24 Ore  la notizia qui

Malattia professionale: obblighi del datore di lavoro Lunedì, Ott 22 2007 

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Definizione: Le malattie professionali sono quelle dovute all’azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di un lavoro o di materiali o di fattori negativi presenti nell’ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa.

Obblighi del datore di lavoro: Deve trasmettere la denuncia di malattie professionali all’Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione di malattia. L’art 53 del D.P.R. n .1124 del 1965 (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) non fa obbligo all’assicurato di qualificare la patologia denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore.

Il diritto sostanziale alla prestazione in materia di malattia professionale, sorge nel momento in cui la stessa raggiunge il grado minimo indennizzabile; mentre il diritto ad agire in giudizio per conseguire la rendita si prescrive nel termine previsto dal T.U., che decorre dal momento in cui l’assicurato abbia consapevolezza della malattia e della sua incidenza sull’attività professionale; con la conseguenza che trattandosi di termini non necessariamente coincidenti, che hanno diversi presupposti e che rispondono a diverse esigenze, il diritto alla prestazione assicurativa può nascere prima che l’assicurato si renda conto dell’entità della malattia e del suo rapporto eziologico con la professione esercitata (Cass. 24.05.2000, n. 6828).

Vedi anche:  Malattia professionale: obblighi del lavoratore

Vedi anche:  Malattia professionale: obblighi del medico

Perdita della capacità lavorativa specifica per colpa del datore di lavoro - risarcimento del danno Lunedì, Ott 22 2007 

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La perdita totale della capacità lavorativa specifica in capo ai lavoratori a tempo determinato per colpa del datore di lavoro (per mancata consegna agli addetti alla rampa di atterraggio degli aeromobili delle cuffie di protezione contro i rumori) costituisce un danno risarcibile, qualificabile, nella specie, come danno da mancata assunzione con contratto a termine immediatamente successivo e come danno da perdita di chances, per la perdita di eventuali assunzioni a tempo determinato per gli anni successivi , con assolvimento del relativo onere probatorio a carico del lavoratore.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 21014 dell’8 ottobre 2007.

Da Corte di Cassazione   la notizia qui

Anche i giudici onorari impiegati nei tribunali per azzerare l’arretrato Lunedì, Ott 22 2007 

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Il ministero della Giustizia gioca la carta della magistratura onoraria per abbattere l’arretrato. E punta a estenderne l’impiego su larga scala anche nei tribunali. Con paletti rigidi sulle competenze, ma con la possibilità di aumentarne la produttività anche attraverso un meccanismo retributivo che sarà esclusivamente “a cottimo”.

 Il progetto è ormai in dirittura d’arrivo e verrà presentato, dopo le ultime limature, a uno dei prossimi Consigli dei ministri. L’obiettivo dichiarato è duplice e parte dalla considerazione di ampi margini di efficienza che possono ancora essere richiesti a giudici di pace, Got e Vpo. Intanto il Governo ha presentato al Senato un emendamento alla Finanziaria che proroga a giugno 2008 il mandato di circa 800 tra giudici di pace e Got in scadenza a fine dicembre.

La parola d’ordine è intaccare l’arretrato e poi azzerarlo. Un utopia? Al ministero si sostiene di no. Già oggi molti uffici giudiziari fanno registrare performances soddisfacenti, se non, in alcuni casi, di eccellenza. Il saldo tra processi sopraggiunti e smaltiti è spesso positivo, ma resta il moloch dello stock di arretrato accumulato che costituisce il vero ostacolo da aggredire. Se gli uffici potessero lavorare solo su quello si è calcolato che in 16 mesi potrebbe essere azzerato. Ma naturalmente questo non è possibile. E allora il progetto mette in campo un “pacchetto” d’urto che, si stima, potrebbe arrivare a una drastica riduzione, se non a una vera e propria cancellazione, dell’arretrato sia civile sia penale nel arco di 5 anni.

I giudici onorari, soprattutto i giudici di pace, verranno così coinvolti in maniera diretta nell’attività degli uffici giudiziari sia nel settore civile sia nel settore penale. Saranno chiamati a operare su un duplice fronte, quello delle tradizionali competenze, che non verranno intaccate (semmai ci sono progetti già depositati in Parlamento per allargarli), e quello di nuove materie che verranno affidate dopo avere precisato le esclusioni. Sul fronte civile non dovrebbero rientrare tra le future competenze materie come il diritto societario, quello fallimentare, i marchi e brevetti e la proprietà industriale, il diritto di famiglia; tutti settori che richiedono una preparazione tecnica specifica e approfondita. Ma il campo della contrattualistica e dei risarcimenti, quello che fa registrare nel civile il pieno di contenzioso, dovrebbe vedere i giudici onorari in prima linea….[continua...]

Da Il Sole 24 Ore    la notizia qui

Infortuni sul lavoro: responsabilità del datore di lavoro nelle grandi aziende Lunedì, Ott 22 2007 

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Suprema Corte di Cassazione, sezione quarta, sentenza del 12 ottobre 2007, n. 37610

La delega non lo esonera in caso di incidenti sul lavoro.

Con la sentenza del 12 ottobre 2007, n. 37610, la sezione quarta della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, se in una grande azienda esiste una delega di funzioni in tema di sicurezza, il datore, in caso di incidenti sul lavoro che configurano responsabilità penali, non può automaticamente ritenersi esonerato da responsabilità in quanto le norme sulla sicurezza dispongono che chi sta al vertice della catena di comando debba prendere e decisioni più importanti e, soprattutto, i poteri di controllo.
Per la Cassazione è quindi stata confermata, nel caso di specie, la condanna per lesioni colpose aggravate per l’amministratore di un’azienda con oltre cento automezzi per l’infortunio occorso a due lavoratori che erano stati investiti dopo l’improvvisa rottura del braccio di un’autobetonpompa.

Fatto e diritto
Il datore di lavoro di un’azienda con oltre cento automezzi era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose aggravate a seguito un infortunio sul lavoro in cui erano stati coinvolti due lavoratori, dipendenti di una società di grosse dimensioni che, mentre all’interno di un cantiere edile aiutavano altri operatori nelle operazioni di getto di calcestruzzo, venivano investiti e travolti dal secondo tronco del braccio di distribuzione dell’autobetonpompa che si era improvvisamente rotto.
In tale circostanza il datore di lavoro è stato ritenuto responsabile dell’incidente per aver violato la normativa sugli infortuni del lavoro ed era stato chiamato a risponderne quale amministratore della società proprietaria del mezzo, essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa, sia perché in presenza di quella “cricca” il mezzo non avrebbe dovuto operare, sia perché era stato omesso il controllo annuale della macchina ed inoltre era stata ritenuta inidonea la “delega di funzioni” per discolpare l’imputato.
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza in primo grado del Tribunale, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui alla contravvenzione comminata per intervenuta prescrizione e confermava nel resto la sentenza con riferimento al giudizio di responsabilità penale del datore di lavoro stesso.
I giudici del merito accertavano che il suddetto braccio presentava “cricche” sul secondo tronco in prossimità del perno di snodo con il primo tronco.

La difesa del datore di lavoro
Il datore di lavoro contro tale decisione ha ricorso in cassazione adducendo l’erronea l’applicazione da parte dei giudici di merito ai principi in tema di nesso di causalità e all’erronea interpretazione dell’art. 374, comma 2, del DPR 547/55, poichè i giudici di merito avrebbero fatto riferimento ad un obbligo di revisione annuale dell’autocarro non previsto dalla norma citata.

La decisione della Cassazione
Per la Corte di Cassazione la delega implicita non esonera il datore dalle responsabilità legate alle scelte aziendali sull’organizzazione delle lavorazioni e ciò ha ancor più valore in caso di carenze strutturali ed organizzative da parte dell’azienda.
Più in particolare, l’art. 374 ha una portata più ampia di quella attribuita dal lavoratore, in quanto la norma stessa pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie per assicurare e conservare l’efficienza degli impianti di sicurezza, al fine di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
Secondo la Cassazione, dunque, per tali motivi non è dubitabile, rispetto ad una ricostruzione fattuale della vicenda, l’esatto richiamo alla normativa di prevenzione a fondamento della colpa specifica dello stesso datore di lavoro.
Per la Cassazione, inoltre, nelle grandi imprese non si può immediatamente individuare nel datore di lavoro o nella più alta carica aziendale il soggetto responsabile della sicurezza in quanto bisogna invece guardare alla gerarchia delle responsabilità, verificando l’esistenza di un adeguato organigramma (dirigenziale ed esecutivo) che in caso di funzionamento corretto esonera il vertice aziendale da responsabilità di livello intermedio e finale anche se ciò non esonera il datore di lavoro stesso dalla vigilanza sulla delega in quanto per legge è proprio il datore di lavoro il garante dell’incolumità dei lavoratori.

Da NewsFood   la notizia qui

L’accertamento delle infrazioni può essere svolto solo dagli organi di polizia stradale e le ditte appaltatrici non possono percepire percentuali sulle multe. Lunedì, Ott 22 2007 

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Di seguito troverete un comunicato stampa di Giovanni D’agata che ci ha fatto pervenire in data odierna.

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Studio Legale Mei & Calcaterra: Si riparte Lunedì, Ott 22 2007 

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Amici lettori, siamo lieti di informarvi che i problemi legati alla ricerca del nostro blog nei motori di ricerca sono venuti meno……SI RIPARTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Avv: Maria Grazia Mei

Dott. Massimiliano Calcaterra