
L’art. 1135 c.c. prevede che “oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell’amministratore e alla sua eventuale retribuzione;
2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all’approvazione del rebndiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.
L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere di urgenza, ma in questo caso deve riferirne nella prima all’assemblea”.
Di seguito alcune sentenze in ordine alle attribuzioni dell’assemblea dei condomini.
I poteri dell’assemblea sono circoscritti alle materie definite dall’art. 1135 c.c. Ne consegue che l’assemblea non ha una competenza generalizzata in materia di spese per le parti comuni, nè può deliberare e ripartire tra i condomini i tributi dovuti dai singoli per l’acquisto di beni destinati al servizio comune, anche se detti beni appartengono in comune a tutti i condomini (Cass. civ. sez. II, 19 maggio 2004, n. 9463).
Non rientra nei poteri dell’assemblea condominiale autorizzare l’amministratore condominiale a concludere transazioni che abbiano ad oggetto atti di disposizione implicanti una diminuzione del diritto di proprietà comune, essendo necessario il consenso di tutti condomini (Cass. civ. sez II, 24 febbraio 2006, n. 4258).
L’obbligo dell’amministratore di condominio di provvedere alla redazione del rendiconto annuale sulla gestione, non vincola lo stesso a depositare la documentazione giustificativa bensì consente ai condomini intervenuti di prendere visione o estrarre copia a loro spese (Cass. civ. sez II, 28 gennaio 2004, n. 1544).