Non si tratta di erogazione discrezionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 22504 del 26 ottobre 2007, Pres. Mattone, Rel. Maiorano).
Renzo T., dirigente della s.p.a. Gruppo Pam, è stato licenziato con motivazione riferita alla “radicale riorganizzazione della Direzione Acquisti Food”. Egli ha chiesto al Tribunale di Venezia di condannare l’azienda al pagamento dell’indennità supplementare prevista dal contratto collettivo per il licenziamento ingiustificato. Inoltre egli ha fatto presente di avere percepito, nell’ultimo decennio, un “bonus” annuale correlato al raggiungimento di obiettivi fissati dall’azienda ed ha chiesto l’inclusione del relativo importo nell’indennità supplementare e in quella di preavviso. Il Tribunale, dopo aver sentito alcuni testimoni, ha accolto la domanda determinando l’indennità supplementare in 23 mensilità e includendo nel calcolo di tale indennità e di quella sostitutiva del preavviso il bonus annuale, in misura pari alla media dell’ultimo triennio.
Questa decisione è stata in parte riformata dalla Corte d’Appello di Venezia, che ha escluso la computabilità del “bonus” nell’indennità supplementare e di preavviso. Per quanto concerne il licenziamento la Corte ha confermato la decisione del Tribunale secondo cui dalla prova era emersa la minima portata delle modifiche organizzative attuate dall’azienda e pertanto la mancanza di giustificazione per il licenziamento. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Venezia nella parte relativa alle modalità di calcolo delle indennità. L’azienda ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la Corte di Venezia era incorsa in vizi di motivazione nell’affermare la mancanza di giustificazioni per il licenziamento.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 22504 del 26 ottobre 2007, Pres. Mattone, Rel. Maiorano) ha rigettato il ricorso della Pam in quanto ha ritenuto che la Corte di Venezia abbia correttamente motivato la mancanza di giustificazione del licenziamento in base alla prova testimoniale, dalla quale era risultata la modesta portata delle misure organizzative attuate dall’azienda. La Corte ha invece accolto il ricorso del dirigente, in quanto ha ritenuto che la Corte di Venezia sia incorsa in errore escludendo la computabilità del bonus, in quanto corrisposto in base al raggiungimento di obiettivi fissati annualmente dall’azienda e in misura variabile…[continua...]
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