Il bonus corrisposto annualmente al dirigente in base ai suoi meriti va calcolato nell’indennità sostitutiva del preavviso Mercoledì, Nov 7 2007 

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Non si tratta di erogazione discrezionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 22504 del 26 ottobre 2007, Pres. Mattone, Rel. Maiorano).

Renzo T., dirigente della s.p.a. Gruppo Pam, è stato licenziato con motivazione riferita alla “radicale riorganizzazione della Direzione Acquisti Food”. Egli ha chiesto al Tribunale di Venezia di condannare l’azienda al pagamento dell’indennità supplementare prevista dal contratto collettivo per il licenziamento ingiustificato. Inoltre egli ha fatto presente di avere percepito, nell’ultimo decennio, un “bonus” annuale correlato al raggiungimento di obiettivi fissati dall’azienda ed ha chiesto l’inclusione del relativo importo nell’indennità supplementare e in quella di preavviso. Il Tribunale, dopo aver sentito alcuni testimoni, ha accolto la domanda determinando l’indennità supplementare in 23 mensilità e includendo nel calcolo di tale indennità e di quella sostitutiva del preavviso il bonus annuale, in misura pari alla media dell’ultimo triennio.

Questa decisione è stata in parte riformata dalla Corte d’Appello di Venezia, che ha escluso la computabilità del “bonus” nell’indennità supplementare e di preavviso. Per  quanto concerne il licenziamento la Corte ha confermato la decisione del Tribunale secondo cui dalla prova era emersa la minima portata delle modifiche organizzative attuate dall’azienda e pertanto la mancanza di giustificazione per il licenziamento. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di Venezia nella parte relativa alle modalità di calcolo delle indennità. L’azienda ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la Corte di Venezia era incorsa in vizi di motivazione nell’affermare la mancanza di giustificazioni per il licenziamento.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 22504 del 26 ottobre 2007, Pres. Mattone, Rel. Maiorano) ha rigettato il ricorso della Pam in quanto ha ritenuto che la Corte di Venezia abbia correttamente motivato la mancanza di giustificazione del licenziamento in base alla prova testimoniale, dalla quale era risultata la modesta portata delle misure organizzative attuate dall’azienda. La Corte ha invece accolto il ricorso del dirigente, in quanto ha ritenuto che la Corte di Venezia sia incorsa in errore escludendo la computabilità del bonus, in quanto corrisposto in base al raggiungimento di obiettivi fissati annualmente dall’azienda e in misura variabile…[continua...]

Da Legge e Giustizia  la notizia qui

Non si procede per qualche telefonata anonima: non c’è molestia Mercoledì, Nov 7 2007 

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Non è necessario procedere per qualche telefonata anonima sul cellulare: il reato di molestie si configura solo se le chiamate sono insitenti e la situzione “petulante”.

Sentenza n. 40748 del 6 novembre 2007.

Da Cassazione.net   la notizia qui

Sospensione tesserino per accedere ad area destinata all’attività lavorativa Mercoledì, Nov 7 2007 

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 5067 del 2 ottobre 2007.

Legittimità del licenziamento del dipendente per impossibilità a svolgerla.

Con sentenza del 2 ottobre 2007, n. 5067, il Consiglio di Stato, sezione VI, ha stabilito che è legittimo il licenziamento comminato a seguito della sospensione della validità del tesserino di un dipendente che presta servizio presso uno scalo aereo per accedere alle aree doganali, nel caso che le autorità di Polizia di Frontiera aerea abbiano riscontrato e comunicato alla direzione aeroportuale l’attivazione di procedimenti giudiziari a carico di un gruppo di dipendenti in servizio (tra cui il dipendente in questione), indagati per furto aggravato.

Fatto e diritto  - Un dipendente in servizio presso l’aerostazione aveva impugnato dinanzi al T.a.r. il provvedimento con cui gli era stato comunicato contestualmente il licenziamento, con il quale la Direzione aeroportuale aveva disposto nei suoi confronti la sospensione “con effetto immediato ed a tempo indeterminato” dell’operatività del tesserino di riconoscimento nominativo per l’accesso alle aree doganali, documento di abilitazione essenziale per l’espletamento dell’attività lavorativa alle dipendenze della società gestrice dei servizi dell’Aeroporto ove lo stesso dipendente era occupato.

Le ragioni del dipendente – Il dipendente ricorreva contro tale suddetto provvedimento per eccesso di potere, per disparità di trattamento e per difetto di motivazione e di presupposto, nonché per violazione dell’art. 7, legge n. 241/1990.

Le ragioni della società aeroportuale – Il ricorso veniva, quindi, accolto con sentenza, ma la società aeroportuale ne deduceva la violazione dell’art. 7, legge n. 241/1990, la carente valutazione della motivazione dell’atto impugnato, alla luce della nota 4 aprile 2000 n. 455 dell’Ufficio di Polizia di frontiera, nonchè l’illogicità della sentenza del T.a.r. in relazione ad un’inchiesta avviata nei confronti di circa il 30% dei dipendenti aeroportuali per furti di bagagli nel settore, con correlativa esigenza di rapide decisioni.
Si costituiva in giudizio il Ministero dei trasporti con la difesa erariale, che resisteva all’appello.

La decisione del Consiglio di Stato – Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’art. 2, comma 2, ord. n. 8/1990 prevede che nei confronti dei soggetti esercitanti un’attività negli ambiti aeroportuali non debbano sussistere procedimenti o provvedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione. Ne deriva che non possano accedere all’area doganale, oltre ai soggetti condannati per i reati in questione, tutti coloro che abbiano in corso il procedimento o abbiano subito il provvedimento definitivo della misura di prevenzione previsto dalle leggi citate.
Il Consiglio di Stato, dunque, ha stabilito che è stata legittima la sospensione della validità del tesserino del dipendente in servizio presso lo scalo aereo in questione per accedere alle aree doganali.
Nel caso in questione, infatti, le autorità di Polizia di Frontiera aerea avevano comunicato alla direzione aeroportuale l’attivazione di procedimenti giudiziari a carico di un gruppo di dipendenti in servizio, tra cui il suddetto dipendente, indagati per furto aggravato e pertanto il relativo provvedimento di sospensione del tesserino non poteva essere invalidato in quanto pienamente legittimo nel momento della sua adozione.
Quindi è legittimo il licenziamento di quei dipendenti comminato a seguito della sospensione della validità del tesserino per l’attivazione di procedimenti giudiziari a carico degli stessi per furto aggravato.

Da NewsFood   la notizia qui