Immigrazione, firmato il decreto flussi: la domanda si presenta via internet Martedì, Nov 13 2007 

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Sono 170 mila gli ingressi consentiti in Italia a lavoratori extra Unione Europea.
Per la prima volta, per assumere uno straniero bisognerà collegarsi con la Rete.

ROMA – Sono 170 mila quest’anno gli ingressi consentiti a lavoratori extra Unione europea. Di questi, 65 mila sono colf o badanti. E’ quanto prevede un decreto firmato dal presidente del Consiglio, Romano Prodi e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La novità del provvedimento, messo a punto dai ministri Paolo Ferrero e Giuliano Amato, riguarda le modalità per la presentazione della domanda di assunzione: non si dovrà più ricorrere alle poste, perché per la prima volta la domanda sarà presentata via internet. Con conseguente riduzione di file e disagi. Il ministero dell’Interno sta predisponendo un sito che accoglierà le richieste, a partire dalle 8 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto. Resta valido il criterio che per l’assegnazione delle quote si terrà conto dell’ordine di presentazione.

Ferrero: “Un decreto-ponte”. Da Ferrero, però, una precisazione e un auspicio. Intanto, questo è da intendersi “come ‘decreto ponte’ in vista della modifica normativa che permetta la gestione nella legalità e nella regolarità del grande fenomeno migratorio”, perché, continua il ministro, “mi auguro che sia l’ultimo decreto flussi varato con la Bossi-Fini, legge che non funziona, crea clandestinità e lavoro nero e determina tempi pazzeschi di attesa a danno sia degli immigrati che dei datori di lavoro”. L’auspicio, conclude, “è che il Parlamento ci consegni, per i primissimi mesi del prossimo anno, la nuova legge”.

Le quote. Quanto alle quote, 47.100 sono destinate a cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria. Si tratta, fra l’altro, di 8 mila egiziani, 6.500 moldavi, 5 mila filippini, 4.500 albanesi e 4.500 marocchini, 4 mila tunisini, 3.500 dello Sri Lanka, 3 mila del Bangladesh. Le rimanenti 110.900 quote riguardano invece, fra l’altro, 65 mila ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona; 14.200 per il settore edile e 30 mila per vari settori produttivi. Mille gli ingressi di dirigenti o personale altamente qualificato.

Studio, lavoro, ricerca. Il decreto autorizza la conversione in permessi di soggiorno per motivi di studio (3 mila), per tirocinio (2.500), per lavoro stagionale (1.500). E’ anche consentito l’ingresso di 3 mila cittadini stranieri non comunitari per motivi di lavoro autonomo come ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, artisti di chiara fama.

Patronati, sindacati e associazioni. Un’altra novità: quest’anno saranno coinvolti nelle procedure per l’accesso alle quote anche i patronati, i sindacati e le associazioni come le Acli e l’Arci. Avranno un ruolo di orientamento e informazione sulla base di un protocollo d’intesa che sarà firmato con il governo nei prossimi giorni, probabilmente venerdì.

I precedenti. Il decreto flussi (disponibile sul sito del ministero della Solidarietà sociale) segue i due precedenti del 2006 (uno del governo Berlusconi, l’altro del governo Prodi). Il provvedimento ha tardato ad arrivare proprio per permettere lo smaltimento delle domande presentate nel 2006 (oltre 500 mila). Un lavoro di controllo e verifica che ha richiesto tanto tempo; a Roma e Milano, tuttavia, resta ancora un residuo di domande inevase.

Da La Repubblica   la notizia qui

Vedi anche: Decreto flussi: domande dal 1° dicembre

Vedi anche: Decreto flussi: scarica qui il programma

Vedi anche: Decreto flussi immigrazione

Vedi anche: Procedura operativa: flussi immigrazione 2007

Risarcimento diretto: i riflessi processuali Martedì, Nov 13 2007 

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La procedura del cd. risarcimento diretto, prevista dal D.Lgs. 7.9.2005 n. 209, ottimisticamente licenziato come “Codice delle Assicurazioni Private”, dovrebbe essere, nell’intento del legislatore, lo strumento che, nell’ottica della maggior tutela del cittadino e del singolo consumatore, permetterà risarcimenti più celeri e corretti e, contemporaneamente, determinerà una riduzione dei costi generali, sì da ipotizzare una riduzione delle tariffe assicurative.
Non è in questa sede che lo scrivente si propone di analizzare la funzionalità della procedura di risarcimento nella fase precontenziosa, sebbene si nutrano, in tal senso, corposi dubbi. Piuttosto, con questo breve contributo, ci si propone di sottoporre alcuni spunti di riflessione sui riflessi processuali della norma.

Primo aspetto rilevante è verificare se, in assenza di una disposizione normativa espressa, sia comunque necessaria la presenza in giudizio del responsabile civile.

è opportuno chiarire quale sia la portata della novità legislativa comunemente denominata “indennizzo diretto” (rectius “risarcimento diretto”).

Con tale strumento, il legislatore ha inteso modificare il sistema, all’epoca fissato con la L. 990/69, oramai abrogata, predisponendo la nuova procedura di cui all’art. 149 del D.lgs. 209/2005. Tale disciplina, in una rivoluzione copernicana, individua un nuovo legittimato passivo in luogo di quello fissato dai previgenti artt. 18 e 22 L. 990/69 e, dunque, per maggior precisione, chiarisce, al comma 1 dell’art. 149, che “…i danneggiati devono rivolgere la loro richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato…”. Dunque, la richiesta non va rivolta all’assicuratore del responsabile civile, quanto, piuttosto, al proprio assicuratore.

In tutti i casi di mancato accordo, a mente del comma 6 del medesimo articolo “…il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145 comma 2 nei soli confronti della propria impresa di assicurazione…”.

Bisogna, necessariamente, chiarire se sia obbligatorio o meno convenire in giudizio, in uno “all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” anche il preteso responsabile civile o meno.

Una ordinanza del Giudice di Pace di Napoli (Cfr. G. di Pace di Napoli, 16.7.2007, 9° sezione civile, dott. Romano, M.N. c/ I.A. Assicurazioni s.p.a. inedita) s’è già diretta in tal senso, imponendo all’attore/danneggiato che aveva evocato in giudizio solo la propria compagnia assicurativa, di integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile civile….[continua...]

Da Stefano Mannacio  la notizia qui

Reperibilità: dopo la chiamata i riposi decorrono ex novo Martedì, Nov 13 2007 

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Il recupero delle energie psicofisiche va garantito in ogni caso.

La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, di natura contrattuale, mediante il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro oltre il normale orario di lavoro allo scopo di garantire la continuità funzionale dei servizi. Il ricorso alla reperibilità deve essere oggetto comunque di contrattazione con il lavoratore e, conseguentemente, non può essere imposta unilateralmente dal datore di lavoro. A fronte di questa disponibilità il lavoratore ha diritto a ricevere il corrispettivo del sacrificio inerente a tale obbligo che trova la sua quantificazione nella contrattazione collettiva.

Tuttavia il datore di lavoro nel richiamare il lavoratore in servizio e conseguentemente nel gestire il suo orario di lavoro deve tener conto dei limiti disposti rispettivamente dall’art. 7 D.lgs 66/2003 che stabilisce che “Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati, durante la giornata”, e dall’art. 9 del citato decreto che dispone che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7”. Le suddette norme, adottate in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE in materia di orario di lavoro, sono conformi ai principi di cui all’articolo 36 della Costituzione in materia di diritti dei lavoratori.

Al riguardo il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello alla Direzione generale del Ministero del lavoro al fine di sapere se “in caso di chiamata per interventi di manutenzione a di fuori del normale orario di lavoro, nel caso in cui sia interrotto il riposo giornaliero o quello settimanale, gli stessi decorrono di nuovo dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, oppure si cumulano con le ore godute precedentemente alla chiamata”.

Il Ministero nella nota Prot. 25/I/0014084 del 5 novembre 2007, aderendo all’interpretazione fornita dai Consulenti del Lavoro nella stessa istanza d’interpello, afferma che nel caso in cui i lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari con obbligo di reperibilità (Ccnl Cartai Industria) vengano richiamati in servizio, i riposi giornalieri e settimanali decorrono nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, rimanendo escluso il computo di ore eventualmente già fruite.

Il Ministero fonda il suo parere sul fatto che la ratio sottesa alla normativa in esame tende a dare effettività alla tutela psicofisica del lavoratore realizzando concretamente i principi di cui all’articolo 36 della Costituzione e che da una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di riposo si giunge alla conclusione per la quale in caso di chiamate per interventi di manutenzione al di fuori dell’orario normale di lavoro, che comportino l’interruzione del riposo giornaliero o settimanale, esso decorre nuovamente dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, rimanendo esclusa ogni ipotesi di cumulo con le ore godute precedentemente alla chiamata….[continua...]

Da NewsFood   la notizia qui

Licenziamento disciplinare legittimo se vengono concessi termini a difesa su nuovi addebiti Martedì, Nov 13 2007 

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Cassazione, Sezione Lavoro, 5 novembre 2007, n. 23071.

In tema di licenziamento disciplinare, e’ legittimo, in sede di audizione del lavoratore, porre a fondamento della sanzione fatti nuovi a quelli comunicati nella contestazione degli addebiti, se si assegnano nuovi termini per permettere la difesa al dipendente.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 5 novembre 2007, n. 23071.
La vicenda ha riguardato una dipendente licenziata per motivi disciplinari, a cui il giudice di primo grado aveva dichiarato il licenziamento illegittimo, per violazione dell’art. 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300, annullandolo ed ordinando la reintegrazione della stessa nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno, in quanto nella contestazione d’addebito sarebbero stati posti a giustificazione fatti diversi dall’originaria contestazione pratica, a seguito della contestazione degli addebiti, la dipendente veniva sentita alla presenza di un rappresentante sindacale, ed in occasione dell’audizione la societa’ contestava alla dipendente altri fatti non indicati nell’originaria contestazione, tra cui anche di avere usato indebitamente fax, telefono e fotocopiatrice aziendale e di avere esposto la societa’ al pericolo di danni di onorabilita’ e di immagine.

Il rappresentante del sindacato aveva chiesto, pertanto, di poter controdedurre a questa nuova contestazione e successivamente fece sapere con lettera di non aver niente da aggiungere…[continua...]

Da La Previdenza   la notizia qui

Portabilità mutui: allo studio una procedura interbancaria Martedì, Nov 13 2007 

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Secondo la nuova procedura di portabilità dei mutui, attualmente in fase di ultimazione da parte dell’ABI, il cliente potrà rivolgersi direttamente alla “nuova banca” la quale, sulla base di un sistema di colloquio interbancario, interagirà direttamente con la “vecchia banca” avviando una procedura che garantirà il calcolo del debito residuo sul mutuo entro un tempo massimo di 15 giorni.

A darne notizia è l’Associazione Bancaria Italiana con una nota, sottolineando come la nuova procedura offrirà ai clienti tempi certi e vincolanti per la fase di comunicazione del debito residuo, semplificando il colloquio interbancario attraverso procedure elettroniche. Le condizioni economiche dell’operazione, nell’obiettivo della massima economicità per la clientela, saranno determinate competitivamente dalle singole banche.

In accordo con quanto previsto dalla legge Bersani, afferma l’ABI, trattasi di una procedura operativa finalizzata a garantire semplicità, certezza applicativa e velocità realizzativa per i clienti che intendano sfruttare le nuove opportunità dettate dalla legge.

Da Vostri Soldi  la notizia qui