Disse a un dipendente: “Non fai un c.” - Capo condannato per ingiurie Mercoledì, Nov 14 2007 

ingiurie-lavoro.jpg

La Cassazione conferma la sentenza emessa a Roma.
“La critica di un comportamento non può sconfinare nell’insulto”.

ROMA - Un capo che si rivolge con stizza al dipendente usando l’espressione “non fai un cacchio” può essere condannato per ingiuria. Lo rileva la Cassazione, confermando la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Roma. Un superiore si era rivolto ad un lavoratore dicendogli “mò m’hai rotto li c…, io voglio sapè te che c…. ci stai a fà qua dentro, che nun fai un cacchio ed altro”.

L’imputato si era rivolto alla Suprema Corte contro il verdetto dei giudizi del merito, deducendo che “in considerazione del rapporto gerarchico esistente” tra lui e il dipendente, “della circostanza che il fatto avvenne durante l’orario di lavoro e che la persona offesa si era intromessa in colloquio di lavoro tra altre persone, peraltro in ambiente di lavoro ricco di tensione, quale quello della movimentazione di valori, la frase pronunciata non aveva valore di ingiuria, trattandosi di espressione volgare e colorita utilizzata come forte critica nei confronti di un comportamento stigmatizzabile del sottoposto”.

La frase, secondo l’imputato, stava a significare che il dipendente “si trovava fuori luogo rispetto al suo naturale posto di lavoro” e “alla luce dell’evoluzione dei costumi e del particolare luogo di lavoro ove era dato udire ogni tipo di sconcezza non era condivisibile l’opinione che il dipendente, quasi rivestisse la figura di Cappuccetto rosso, si fosse sentito offeso nell’onore”.

Per la quinta sezione penale della Cassazione, il ricorso è inammissibile: in relazione al reato di ingiuria, osservano gli alti giudici, “affinchè una doverosa critica da parte di un soggetto in posizione di superiorità gerarchica - si legge nella sentenza n.42064 - ad un errato o colpevole comportamento, in atti di ufficio, di un suo subordinato, non sconfini nell’insulto a quest’ultimo, occorre che le espressioni usate individuino gli aspetti censurabili del comportamento stesso, chiariscano i connotati dell’errore, sottolineino l’eventuale trasgressione realizzata”. Se invece le frasi usate “sia pure attraverso la censura di un comportamento - ribadiscono gli ermellini - integrino disprezzo per l’autore del comportamento, o gli attribuiscano inutilmente intenzioni o qualità negative e spregevoli, non può sostenersi che esse, in quanto dirette alla condotta e non al soggetto, non hanno potenzialità ingiuriosa”…[continua...]

Da Repubblica.it   la notizia qui

Marchi contraffatti: la configurazione del reato non esige la realizzazione dell’inganno Mercoledì, Nov 14 2007 

contraffazione.jpg

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza 7 novembre 2007 n. 40874.

L’orientamento maggioritario della giurisprudenza considera il reato di cui all’art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) un reato di pericolo la cui configurazione non esige la realizzazione dell’inganno. Il bene che viene tutelato dall’ordinamento giuridico con l’articolo in questione è, in via diretta e principale, la pubblica fede e non la libera determinazione dell’acquirente. Ciò significa che l’attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione dev’essere valutata non con riferimento al momento dell’acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione.
In questo senso si è espressa la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la recente sentenza 40874 del 7 novembre scorso.

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Multe annullabili se prive delle indicazioni per pagare la sanzione ridotta Mercoledì, Nov 14 2007 

divieto-di-sostamulta.jpg

Sono annullabili i verbali di accertamento delle infrazioni stradali privi di tutte le indicazioni necessarie per far pagare all’automobilista la multa in misura ridotta.

Sentenza n. 23506/07 del 12.11.2007.

Da Cassazione.net    la notizia qui

La scelta dei dipendenti da licenziare, in caso di riduzione di personale, deve avvenire in base a criteri specifici ed oggettivi Mercoledì, Nov 14 2007 

licenziamento-oggettivo-riduzione-personale.jpg

LA SCELTA DEI DIPENDENTI DA LICENZIARE, IN CASO DI RIDUZIONE DI PERSONALE, DEVE AVVENIRE IN BASE A CRITERI SPECIFICI ED OGGETTIVI – Che consentano il controllo sulle decisioni imprenditoriali (Cassazione Sezione Lavoro n. 23275 dell’8 novembre 2007, Pres. Mattone, Rel. Vidiri).

Angelo B. e Marcello V., dipendenti della S.p.a. Sistemi Compositi sono stati licenziati, nell’ottobre del 1997, in seguito a una riduzione del personale attuata con riferimento alla legge n. 223 del 1991. Per la scelta del personale da licenziare l’azienda ha concordato con le organizzazioni sindacali un solo criterio riferito alle “professionalità non più compatibili con le esigenze tecnico-produttive”. I due lavoratori hanno chiesto al Tribunale di Frosinone di dichiarare illegittimi i licenziamenti, sostenendo, tra l’altro, che il criterio di scelta stabilito non consentiva in alcun modo di individuare preventivamente le posizioni lavorative in esubero e aveva permesso decisioni arbitrarie. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ma la sua decisione è stata integralmente riformata, nel febbraio 2004, dalla Corte d’Appello di Roma, che ha dichiarato illegittimi i licenziamenti, ha ordinato la reintegrazione dei lavoratori e ha condannato l’azienda al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione relativa al periodo dall’ottobre 1997 alla reintegra. La Corte di Roma ha motivato la sua decisione osservando, tra l’altro, che il criterio delle “esigenze tecnico-produttive” posto a base della scelta dei licenziandi, per essersi esplicitato con la formula delle “professionalità non più compatibili con le esigenze tecnico-produttive”, si presentava del tutto generico ed, in quanto tale, non consentiva un controllo effettivo ed oggettivo delle singole posizioni lavorative ed una loro comparazione al fine di una scelta improntata a razionalità e non a condotte discriminatorie o prive di qualsiasi sostegno logico-giuridico.

L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte di Roma per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 23275 dell’8 novembre 2007, Pres. Mattone, Rel. Vidiri) ha rigettato il ricorso, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui, in caso di licenziamento per riduzione di personale, il criterio selettivo, anche se concordato con le organizzazioni sindacali, deve consentire il formarsi di una graduatoria rigida e deve essere suscettibile di essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità per il datore di lavoro (Cass. 26.6.06 n. 14728, 29.12.2004 n. 24116, 2.9.2003 n. 12781).

Sempre in un’ottica individuatrice dei criteri, che siano doverosamente imparziali ed oggettivi per essere volti a scelte destinate ad incidere in maniera rilevante sulla vita di più lavoratori – ha aggiunto la Corte – i giudici di legittimità hanno anche statuito che “in tema di procedura di mobilità, la previsione, di cui al nono comma dell’art. 4 della legge n. 223 del 1991, secondo cui il datore di lavoro, nella comunicazione preventiva con cui dà inizio alla procedura, deve dare una “puntuale indicazione” dei criteri di scelta e delle modalità applicative, comporta che, anche quando il criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro deve provvedere a specificare nella detta comunicazione le sue modalità applicative, in modo che essa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui – e non altri dipendenti- sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva, sostenendo che, sulla base del comunicato criterio di selezione, altri lavoratori – e non lui – avrebbero dovuto essere collocati in mobilità e licenziati”. Corollario di quanto sinora detto – ha concluso la Corte – è che la sentenza impugnata – per avere sul punto fatto corretta applicazione dei principi innanzi enunciati e per essere supportata da una motivazione congrua e priva di salti logici – si sottrae ad ogni censura.

Da Legge e Giustizia   la notizia qui