La Cassazione: cronaca, non pettegolezzi Giovedì, Nov 15 2007 

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No alla pubblicazione di dicerie al solo scopo di solleticare la «curiosità lubrica» del pubblico.

ROMA - È vietato – su giornali e sugli altri media in generale – fare pettegolezzi «lubrici» sulle persone note, quando tali «chiacchiere e dicerie» non sono in alcun modo utili per valutare la personalità o la moralità dei personaggi finiti sotto i riflettori. Compresi i «retroscena». E Specie se il gossip riguarda i matrimoni vip. Lo sottolinea la Cassazione intervenendo – con una condanna per diffamazione – a tutela della riservatezza e della reputazione dei famosi.

TRA MOGLIE E MARITO – In particolare la Suprema Corte ha confermato la colpevolezza del direttore di un quotidiano milanese e del giornalista che, su quella testata, aveva scritto nel 1999 un articolo nel quale ricostruiva la vicenda di una «dinastia editrice piacentina» riferendo la «storiella boccaccesca» in base alla quale la moglie dell’editore lo avrebbe sposato solo «per estinguere in questo modo i debiti del suo fidanzato dell’epoca contratti con l’imprenditore». Ad avviso della Suprema Corte il diritto di cronaca «giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività». «È vero che anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico quando – spiegano i supremi giudici nella sentenza 42067 – possano desumersene elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini». Ma «non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività».

CURIOSITA’ - In questa prospettiva – conclude il «Palazzaccio» – «non aveva alcuna rilevanza il pettegolezzo sul presunto retroscena del matrimonio, perché il diritto di cronaca non può essere inteso come diritto a sollecitare la curiosità lubrica del pubblico». Senza successo la difesa dei due imputati ha chiesto che fossero ascoltati i testi per dimostrare «la verità del fatto» addebitato alla signora in questione. La Cassazione ha replicato che la testimonianza sulla «veridicità del presunto retroscena» è «irrilevante» in quanto «ne sarebbe stata comunque illecita la divulgazione, anche se corrispondente alla realtà».

Da Il Corriere della Sera   la notizia qui

In arrivo la fattispecie di reato di “stalking” anche nel nostro ordinamento: sarà reato contro la libertà morale Giovedì, Nov 15 2007 

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Misure contro gli atti persecutori e la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

Sarà reato contro la libertà morale il reato di stalking per il quale la sanzione oscillerà tra i sei mesi e i quattro anni di carcere, salvo un aggravamento di pena fino a due terzi in caso di recidiva, fino alla metà (con procedibilità d’ufficio) se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle circostanze aggravanti di cui all’aticolo 339 c.p..

La Commissione Giustizia ha, infatti, adottato nella seduta del 14 novembre il testo unificato in tema di misure contro gli atti persecutori e omofobia, che inserisce nel nostro codice penale dopo l’articolo 612 (Minaccia) e quindi nella sezione “Delitti contro la libertà morale” l’articolo 612- bis (Atti persecutori). “…Una forma specifica di minaccia. La ragione della scelta è stata efficacemente spiegata, nel corso di un convegno tenutosi nell’Aula magna del Palazzo di Giustizia di Milano, lo scorso inverno, dal Cons. dott. Giuseppe Creazzo, vicecapo dell’Ufficio legislativo del Ministero di Giustizia: una volta di fronte al problema di rendere la condotta punibile tipizzata ed esente da censure di incostituzionalità, di fronte ad una innegabile e complessa gamma di comportamenti possibili, si è optato di mutuare i concetti abbondantemente specificati dalla giurisprudenza su molestie e minacce, e quindi sugli effetti che provocano sulla vittima. La norma quindi richiede, perché sussista il reato, una serie di atti a contenuto vessatorio o minaccioso, che abbiano l’effetto di provocare un turbamento delle condizioni di vita, uno stato di soggezione, un grave disagio psichico o fisico o un giustificato timore per la sicurezza personale della vittima o le persone care“.(Avv. Alessia Sorgato – Foro di Milano).

Per la nuova fattispecie di reato è prevista la procedibilità a querela della persona offesa, fatta salva, tuttavia, la procedibilità d’ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio.
La vittima della condotta persecutoria può presentare all’autorità competente la richiesta di diffida all’autore della stessa. Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato, l’autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l’indagato dal compiere ulteriori atti persecutori. Se nonostante la diffida formale l’indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all’autorità, il reato è perseguibile d’ufficio e la pena detentiva è aumentata fino a sei anni.
Inoltre gli atti persecutori, di cui alla fattispecie in questione, divengono circostanza aggravante per i reati di violenza sessuale e di omicidio.
In ordine ai reati di omofobia il provvedimento prevede, altresì, all’articolo 3 modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654 ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, riconoscendo accanto alla già sanzionata discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identita di genere…[continua...]

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Vedi anche   Carcere per molestie e minacce – Nasce il reato di «stalking»

Decreto flussi immigrazione Giovedì, Nov 15 2007 

L’adeguamento della retribuzione in base all’art. 36 della Costituzione deve essere chiesto dal lavoratore con l’indicazione dei necessari elementi di valutazione Giovedì, Nov 15 2007 

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L’ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE IN BASE ALL’ART. 36 DELLA COSTITUZIONE DEVE ESSERE CHIESTO DAL LAVORATORE CON L’INDICAZIONE DEI NECESSARI ELEMENTI DI VALUTAZIONE – Perché il giudice possa provvedere (Cassazione Sezione Lavoro n. 23064 del 5 novembre 2007, Pres. Senese, Rel. Stile).

Vincenzo C. dipendente della s.r.l. L’Editrice Romana come addetto all’ufficio di Sulmona del quotidiano Il Tempo ha chiesto al Pretore di Roma di accertare il suo diritto, per le mansioni svolte, al trattamento economico di capo servizio, o quanto meno a quello di redattore in base al contratto nazionale di lavoro giornalistico. Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Roma, hanno rigettato la domanda perché hanno escluso che dall’istruttoria fosse emerso lo svolgimento delle mansioni proprie delle qualifiche indicate. Egli ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione del Tribunale di Roma per vizi di motivazione e violazione di legge; tra l’altro egli ha sostenuto che il Tribunale, pur escludendo la sussistenza dei requisiti previsti dal contratto collettivo, avrebbe dovuto ravvisare l’inadeguatezza della retribuzione da lui percepita e riconoscergli una differenza in base all’articolo 36 Cost. Rep. secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 23064 del 5 novembre 2007, Pres. Senese, Rel. Stile) ha rigettato il ricorso in quanto ha ritenuto che il Tribunale di Roma abbia correttamente motivato la sua decisione. Per quanto concerne il mancato adeguamento della retribuzione – ha osservato la Corte – in base all’art. 36 Cost. Rep. il potere del giudice di determinare la retribuzione spettante al lavoratore subordinato in misura proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto può essere esercitato solo a seguito di domanda in tal senso. Tale istanza non richiede certamente un formale richiamo della norma costituzionale, ma esige comunque l’allegazione degli estremi che consentono la valutazione della prestazione. Nel caso in esame invece – ha osservato la Corte –  il ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, si è limitato al chiedere l’accertamento del proprio diritto al trattamento economico di redattore (e di capo servizio) e non ha mai lamentato la inadeguatezza di fatto della retribuzione percepita rispetto all’attività svolta.

Da Legge e Giustizia  la notizia qui