Dequalificazione professionale del dirigente: il risarcimento senza la prova del danno subito Martedì, Nov 20 2007 

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Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 23150 del 7 novembre 2007.

Deve essere preliminarmente fornita nel corso introduttivo.

Con la sentenza del 7 novembre 2007, n. 23150, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, affinché il dirigente possa far valere davanti al giudice il proprio diritto al risarcimento del danno per aver subito un demansionamento, deve fornire tutte le prove già nel ricorso introduttivo.

Fatto e diritto – Un dirigente si era rivolto al Tribunale contro il demansionamento subito e contro il provvedimento di esclusione dal passivo della liquidazione coatta amministrativa della società con la quale aveva instaurato il rapporto di lavoro.
La società si era opposta alle pretese relative al risarcimento del danno e al pagamento dell’indennità supplementare, che il giudice aveva rigettato.
Il dirigente si era rivolto, allora, alla Corte di Appello, ma anche questa aveva rigettato tali pretese poiché nel ricorso il dirigente non era stato in grado di fornire prove che dimostrassero il demansionamento e poiché la normativa relativa alla rivendicazione della indennità supplementare era entrata in vigore in epoca successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La decisione della Corte di Cassazione  - Per la Cassazione, il demansionamento, la dequalificazione ed il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale che ne deriva non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo.
Infatti, per la Cassazione, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale (ovvero ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno) deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto).
In altre parole, la Corte di Cassazione ha accolto quanto disposto dalla Corte di Appello e respinto il ricorso del dirigente, stabilendo che non gli spettava il risarcimento per la dequalificazione subita nell’ultimo periodo del rapporto di lavoro, in quanto mancavano le prove che lo stesso lo avrebbe subito.

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Contratto in generale – esecuzione secondo buona fede Martedì, Nov 20 2007 

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CONTRATTO IN GENERALE – ESECUZIONE SECONDO BUONA FEDE

Se la banca, per un disguido, non dà comunicazione al gestore telefonico dell’avvenuto pagamento di una bolletta, è il gestore, non l’utente, che deve attivarsi per verificare se il pagamento sia in effetti avvenuto. E’ contrario a buona fede il comportamento del gestore che, non avendo ricevuto notizia dalla banca del pagamento, effettui immediatamente il distacco della linea telefonica senza verificare se il pagamento sia stato eseguito.

Sentenza n. 23304 dell’8 novembre 2007.

Da Corte di Cassazione   la notizia qui

Il prestigio dell’Ordine über alles Martedì, Nov 20 2007 

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Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza del 16 novembre 2007, n. 23728.

Ogni comportamento tenuto dagli iscritti all’ordine, idoneo ad influire sul prestigio della categoria professionale è soggetto a valutazione disciplinare.

Così si è espressa la Corte di cassazione, allineandosi con quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense, ritenendo sempre censurabili tutti quelle condotte, a buon diritto ritenute lesive di quei doveri, particolarmente vincolanti per il professionista, di probità e correttezza.

Nel caso di specie è stata respinta dalla Corte di legittimità, la tesi, sostenuta da un noto avvocato, che affermava come la redazione di una prefazione ad un libro ed il rilascio di dichiarazioni pubbliche ad un’emittente televisiva, ritenute dal Consiglio dell’ordine palesemente denigratorie, siano manifestazioni della libertà di pensiero, nella specie del pensiero politico, e come tali idonee a sottrarsi da ogni sanzione disciplinare.

Ma anche la libertà di pensiero, ancorché costituzionalmente garantita, incontra un limite invalicabile nel coordinamento necessario di altri interessi di rango pubblicistico o degni di tutela costituzionale ancorché garantiti da leggi speciali, quale quelli connessi all’ordinamento della professione dell’avvocato.

Da Il Sole 24 Ore   la notizia qui

Condannato padre che fece scrivere alla figlia “Sono una ladra” Martedì, Nov 20 2007 

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I genitori che umiliano i figli per punirli rischiano una condanna per abuso dei mezzi di correzione.

Con la sentenza n. 42648 del 19 novembre 2007, la Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un padre che aveva fatto scrivere ripetutamente alla figlioletta: “Io sono una ladra”.

Da Cassazione.net   la notizia qui

Dimissioni: erogazioni retributive relative all’accordo integrativo ed al premio risultato quadri Martedì, Nov 20 2007 

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Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 23022 del 31 ottobre 2007.

Il giudice non può sostituirsi all’accordo sindacale periodico.

Con la sentenza del 31 ottobre 2007, n. 23022, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione (in parziale accoglimento del ricorso Rete Ferroviaria Italiana contro la sentenza della Corte d’Appello promossa da una dipendente, cessata dal servizio dopo la scadenza del CCNL. e prima della stipulazione del successivo, alla quale tale Corte aveva riconosciuto l’emolumento di cui ad un accordo integrativo) ha stabilito la cancellazione della sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma per un nuovo esame della pretesa relativa alle erogazioni retributive relative all’accordo integrativo ed al premio risultato quadri dal momento del conseguimento cioè della qualifica di quadro.
Per la Cassazione, scaduto il CCNL, la mancata stipulazione dell’accordo sindacale faceva venire meno il fatto costitutivo del diritto di credito del lavoratore.

Fatto e diritto – Con apposito ricorso Rete Ferroviaria Italiana aveva chiesto la cassazione della sentenza che aveva accolto l’appello di una dipendente, cessata dal servizio dopo la scadenza del CCNL. e prima della stipulazione del successivo, al pagamento delle erogazioni retributive relative all’accordo integrativo ed al premio risultato quadri dal momento del conseguimento cioè della qualifica di quadro.
Il primo CCNL citato contemplava gli elementi aggiuntivi della retribuzione denominati integrativo e premio risultato quadri, stabilendo che questi compensi fossero negoziati a livello compartimentale con cadenza annuale, onde commisurarli agli obiettivi di produzione ed ai risultati di produttività dei singoli compartimenti.
Inoltre tali emolumenti erano stati corrisposti, sulla base dei previsti accordi a livello compartimentale, ma dopo la scadenza del CCNL non erano stati stipulati altri accordi a livello di contrattazione integrativa.
Peraltro il nuovo CCNL, aveva disposto la cessazione dell’efficacia degli accordi relativi al compenso integrativo, stabilendo la corresponsione di un importo una tantum.
Il primo CCNL in questione era rimasto in vigore oltre la scadenza fissata dagli stipulanti sulla base di specifico patto di proroga automatica fino a disdetta, disdetta che non risultava essere stata data.
Il complesso delle disposizioni dettate in tema di salario integrativo dal CCNL. non trovava applicazione nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio prima dell’anzidetta data e l’emolumento c.d. integrativo, così come il premio risultato quadri, anche se erano stati direttamente contemplati, tra le componenti della retribuzione, dal CCNL. le cui disposizioni avevano demandato alla contrattazione integrativa soltanto l’esatta determinazione degli importi da corrispondere sulla base degli obiettivi di produttività territorialmente raggiunti.
Al ricorso per cassazione presentato da RFI ha resistito con controricorso la lavoratrice.

La decisione della Cassazione – Con la sentenza del 31 ottobre 2007, n. 23022 la Sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione in parziale accoglimento del ricorso Rete Ferroviaria Italiana spa contro la sentenza d’appello che riconosceva l’emolumento integrativo alla dipendente cessata dal servizio dopo la scadenza del CCNL. e prima della stipulazione del successivo, ha stabilito che Il giudice non poteva sostituirsi, decidendone l’importo, all’accordo sindacale periodico firmato dalle parti firmatarie dello stesso.
Per la Cassazione quindi la sentenza impugnata deve essere di conseguenza cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma per un nuovo esame della pretesa relativa alle erogazioni retributive relative all’accordo integrativo, ed al premio risultato quadri dal momento del conseguimento cioè della qualifica di quadro.
Per la Cassazione in mancanza della determinazione ad opera della contrattazione integrativa, non poteva procedervi il giudice sulla base degli importi liquidati l’anno prima nonostante il CCNL fosse scaduto e non fosse stato stipulato l’accordo sindacale locale che determinava annualmente l’importo da corrispondere per i risultati di produttività raggiunti territorialmente. La stipula delle parti è insindacabile e neanche è rilevante che dopo la stipula i patti locali per gli anni a seguire avevano confermato le stesse somme
Per la Cassazione scaduto il CCNL la mancata stipulazione dell’accordo sindacale (proprio a partire dalla data di fine del Ccnl) faceva venire meno il fatto costitutivo del diritto di credito del lavoratore.

Da NewsFood   la notizia qui